N. 383 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 luglio 2010

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale n. 673 del 2010, proposto da Cosimo Borraccino, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso l'avv. Fulvio Mastroviti in Bari, via Quintino Sella, 40;

Contro:

l'Ufficio centrale regionale presso 12 Corte d'appello di Bari;

il Ministero dell'interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati per legge in Bari, via Melo n. 97;

la Regione Puglia;

l'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Bari;

l'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Brindisi;

l'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Lecce;

l'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Foggia;

l'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Taranto;

l'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Trani;

Nei confronti di Negro Salvatore; e con l'intervento di ad opponendum.

Il Movimento Difesa del Cittadino - Mdc -, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso l'avv.

Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;

Rocco Palese, Massimo Cassano, Michele Boccardi, Davide Bellomo,

Andrea Caroppo, Lucio Tarquinio, Gianfranco Chiarelli, Domenico Lanzilotta, Saverio Congedo, Roberto Marti, Mario Vadrucci, Pietro Iurlaro, Antonio Camporeale, Arnaldo Sala, Ignazio Zullo, Giammarco Surico, Maurizio Friolo, Francesco Damone, Leonardo Di Gioia, Pietro Lospinuso, Francesco De Biase, Giandiego Gatta, Giovanni Alfarano,

Salvatore Greco, rappresentati e difesi dagli avv.ti Luciano Ancora e Roberto G. Marra, con domicilio eletto in Bari, presso l'avv. G.

Notarnicola, via Piccinni n. 150;

Salvatore Tatarella e Giuseppe Ciraci', rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Mariani, Francesco Paolo Bello e Fabrizio Tatarella, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Amendola, 21;

Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:

del verbale dell'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'appello di Bari relativo alle operazioni per le elezioni del Consiglio regionale della Regione Puglia del 28 e 29 marzo 2010, con il quale, tra l'altro, e' stato determinato nei limiti di settanta il numero dei membri del Consiglio regionale;

nonche', nei limiti dell'interesse del ricorrente, degli atti di proclamazione degli eletti;

per il diritto del ricorrente ad essere proclamato eletto consigliere regionale della Puglia per la legislatura 2010/2015.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'appello di Bari e il Ministero dell'interno;

Visti gli atti d'intervento di Rocco Palese ed altri, di Salvatore Tatarella e Giuseppe Giraci' e del Movimento Difesa del Cittadino;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2010 il cons.

Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Pietro Quinto, Grazia Matteo, Ines Sisto, Gianluigi Pellegrino, Luciano Ancora, Roberto Marra, Giuseppe Mariani e Francesco Paolo Bello;

Il ricorrente si e' candidato alla carica di consigliere regionale della Puglia nella lista 'Sinistra Ecologia e Liberta'', circoscrizione di Taranto. Le elezioni si sono tenute il 28 e 29 marzo 2010. L'istante non e' stato proclamato eletto dall'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'appello di Bari, in virtu' dell'opzione interpretativa contenuta nell'atto del 29 aprile 2010, per la quale la disciplina di riferimento (in primis, lo Statuto della Regione Puglia e la legge regionale 28 gennaio 2005 n. 2, che peraltro esplicitamente s'ispira alla legislazione statale) induce a ritenere che il consiglio regionale sia composto da 70 componenti e non da 78, come sarebbe invece determinato in applicazione della normativa statale (art. 15, comma tredicesimo, nn. 6, 7 e 8, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dall'art. 3 dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 - introduttivo del meccanismo di rafforzamento della maggioranza, cosiddetto 'Tatarellum').

L'atto perviene a tale contestata conclusione osservando che non emergono indici sicuri, desumibili dall'art. 10 della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (e, in specie, dalla lettera j), della volonta' di attribuire seggi aggiuntivi, rispetto al numero di consiglieri fissato prima dallo Statuto regionale e poi dall'art. 2 della stessa legge regionale; ragion per cui l'intera normativa dev'essere intesa in conformita' allo Statuto, il quale non accenna ne' a deroghe riguardanti la composizione dell'organo collegiale, ne' a rinvii a meccanismi elettorali disciplinati dalla legge statale o dall'apposita legge regionale (di fatto comunque approvata successivamente allo statuto).

Con il ricorso proposto, questo ragionamento viene contestato dall'istante attraverso una serie di pregevoli argomentazioni, riguardanti il complesso normativo gia' menzionato.

Precisamente si sostiene che, dopo l'assegnazione di 56 seggi su base proporzionale e 13 in virtu' del 'premio di maggioranza' (per un totale di 70), l'Ufficio avrebbe dovuto attribuire ai candidati legati al presidente della giunta una quota aggiuntiva di governabilita', pari ad ulteriori 8 seggi, in modo d'assicurare alle stesse forze una maggioranza in consiglio del 60%.

Si sono costituiti il Ministero dell'interno e l'Ufficio centrale regionale. Hanno spiegato intervento ad opponendum il Movimento Difesa del Cittadino con Luigi Mariano, Rocco Palese e altri, come da dettaglio in atti, nonche' Salvatore Tatarella e Giuseppe Giraci.

Innanzi tutto deve registrarsi che il ricorrente ha depositato con l'atto introduttivo del giudizio l'attestazione della propria candidatura.

Per chiarire i termini della vicenda, conviene poi riportare le disposizioni rilevanti.

Per l'art. 24, primo comma, dello Statuto, approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7, 'Il Consiglio regionale e' composto da settanta consiglieri eletti a suffragio universale dai cittadini, donne e uomini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto'.

La successiva legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 esplicitamente dichiara che 'Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili con la presente legge sono recepite la legge...

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