N. 378 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 luglio 2010

IL TRIBUNALE Rilevato:

che in data 15 febbraio 2010 nella procedura in oggetto sono intervenuti ex art. 499 cpc i dipendenti del Comune di Pozzuoli in atti indicati;

che gli interventi, ancorche' esperiti in procedure precedenti alla modifica del cpc (legge n. 80/2005 come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. c) L. n. 263/2005), sono disciplinati dal novellato art. 499 cpc ove posti in essere successivamente alla predetta riforma stando a quanto stabilito dall'art. 2, comma 3 sexies d.l. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con la legge n. 80, modificato dall'art.

1, legge n. 263/2005 e successivamente modificato dall'art. 39-quater della legge n. 51/2006 in, vigore dal 1° marzo 2006);

che il precedente art. 499 cpc autorizzava l'intervento sulla base della mera enunciazione del credito da parte dell'interventore;

che l'attuale art. 499 cpc., invece, autorizza l'intervento solo di coloro che, nei confronti del debitore, oltre ad avere un credito fondato su titolo esecutivo, abbiano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero vantino un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero siano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.;

Rilevato, altresi':

che gli odierni interventori vantano un credito avente ad oggetto la restituzione, da parte del Comune di Pozzuoli, di somme per contributi previdenziali ed assistenziali illegittimamente trattenuti dall'Ente e versati, altrettanto indebitamente, da quest'ultimo all'INPS;

che l'indebito versamento da parte del Comune di Pozzuoli in favore dell'INPS discende dalla sentenza passata in giudicato del tribunale di Napoli G.L. n. 16961 del 3011.2001 con la quale pronunzia l'INPS e' stata condannata a restituire all'Ente locale le somme per le causali esposte oltre 'interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo' (pag. 3 della parte motiva), motivando sul presupposto che 'da tempo la Suprema Corte ha stabilito che con riguardo al disposto dell'art.

4, d.l. 3 aprile 1985 n. 114 come modificato dalla legge di conversione 30 maggio 1985 n. 211 (recante provvedimenti in favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali) il beneficio previsto dal comma 1-septies, secondo cui per i periodi di paga dal primo settembre 1983 al 31.12.1984 e' concesso l'esonero al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui al comma precedente del medesimo articolo, nonche' da quelli le cui aziende siano ubicate nel raggio di 50 KM dal Comune di Pozzuoli limitatamene ai lavoratori residenti a Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, trova applicazione anche nel caso di datori di lavoro pubblici (nella specie un'azienda,pubblica di servizi di trasporto) atteso che la norma citata non distingue - e quindi non consente distinzioni - tra datori di lavoro pubblici e privati, ovvero tra quelli operanti in regime di concorrenza di...

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