N. 352 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 luglio 2010

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1589 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da Centro Ambulatoriale di Emodialisi 'Aurora' S.r.l.,

Centro Emodialisi Ippocrate' S.r.l., Studio medico di nefrologia e dialisi S.r.l., San Filippo Dial Center S.r.l., Paterno' Dial Center S.r.l., Acireale Dial Center S.r.l., Adrano Dial Center S.r.l., Ybes S.r.l., C.E.R. S.r.l., Madonie Dialisi S.r.l., Catania Sud S.r.l.,

Sirena S.r.l. (P.Iva:, Sparviero S.r.l., Eurodial S.r.l., Etna Dialisi S.r.l., Galeno Soc. Coop. A.r.l., Tirrenia S.r.l., Ippocrate S.r.l., C.E.A. S.r.l., Iblea Medica S.r.l., Delta S.r.l., Nefrologico Etneo S.r.l., S. Luca S.r.l. (P.Iva:, Ippocrate S.r.l., Centro Emodialisi Mazarese S.r.l., Azzurra Ambulatorio Medico S.r.l.,

Servizi Sanitari Alcamesi S.r.l., Igea S.r.l., M. Malpighi S.r.l.,

Ambulatorio di Emodialisi Klotho S.r.l., Centro Dialisi S. Giovanni S.r.l., Ambulatorio di Emodialisi Floridiano S.r.l., Omega Centro Dialisi S.r.l., Dialisi Aretusea, Nephron S.r.l., Emodialisi Palermo S.r.l., Centro Dialisi del Mediterraneo S.r.l., Kamarina Medica S.r.l., Archimed S.r.l., Sirnephros S.r.l., Nefral S.r.l., Centro Siciliano di Nefrologia e Dialisi S.r.l., Centro Emodialitico Meridionale S.r.l., Day Hospital 'Le Terrazze' S.r.l., Le Ciminiere S.r.l., Centro Rene 'Smeraldo' S.r.l., Sun Dial S.r.l., Ambulatorio Dialisi e Terapia Renale S.r.l., Medical Center S.r.l., Centro Medico Nefrologico S.r.l., Ambulatorio Specialistico Renato Traina Sri,

Centro di Nefrologia e Dialisi S.r.l., Ambulatorio Nisseno di Emodialisi Srl, C.E.B. S.r.l., Centro Diagnostico Terapeutico, R Z R S.r.l., Centro Ambulatoriale di Nefrologia e Dialisi 'Galeno' S.r.l.,

Diaverum S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Pensabene Lionti, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Giusti n.

45;

Contro Regione Sicilia Assessorato Regionale Sanita', in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81; e con l'intervento di ad adiuvandum, A.Di.P. (Associazione Dialisi Privata), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Pensabene Lionti, con domicilio eletto presso il predetto difensore, in Palermo, via Giusti 45.

Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

quanto al ricorso introduttivo:

del decreto dell'Assessore della sanita' della Regione siciliana 20 agosto 2009, pubblicato nella G.U.R.S., n. 42, parte prima, dell'11 settembre 2009, concernente 'Interventi per la riorganizzazione, la riqualificazione e il riequilibrio economico dell'assistenza sanitaria ai pazienti con uremia terminale'; nonche' degli Allegati e degli schemi di convenzione connessi e di ogni altro atto connesso (sia prodromico che conseguenziale) che possa risultare comunque lesivo per i ricorrenti...

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

del decreto dell'Assessore della Sanita' della regione Siciliana 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia n. 4, parte prima, del 29 gennaio 2010, intitolato 'Modifica del decreto 20 agosto 2009, concernente interventi per la riorganizzazione, la riqualificazione e il riequilibrio economico dell'assistenza sanitaria ai pazienti con uremia terminale'.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia Assessorato Regionale Sanita';

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2010 il dott.

Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il ricorso in esame ha ad oggetto il decreto 20 agosto 2009, n.

1676, dell'Assessore per la Sanita' della regione Sicilia.

Con le ordinanze cautelari numeri 965, 966 e 967, rese a seguito di impugnazione del predetto decreto, questa Sezione ha ritenuto fondato il profilo di censura dedotto in ordine alla violazione dell'art. 8-quinques del d.lgs. 30...

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