n. 244 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 luglio 2013 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 11019 del 2012, proposto da: Massimo Amadori, Ancona Angelo, Antonica Luca, Antonucci Antonio Marco Lucio, Antonucci Eugenio, Ape Antonio, Ascione Bruno, Aurora Andrea, Baron Gabriele, Boccali Carl Ifabrizio, Bolis Amos, Borgomeo Marco, Brandano Leonardo, Caracciolo Francesco, Castaldi Bruno, Cavallo Alberto, Conetta Vincenzo, Di Maria Stefano, Erre Leonardo, Fegatelli Andrea, Ferrajolo Giovanni, Formica Luca, Garzella Gennaro, Giacovelli Alessandro, Gilardenghi Mario, Giordano Natale, Iannicelli Marco, La Grua Tiziano, Maceroni Francesco, Marchetti Fabrizio, Marzocchi Edoardo, Mela Walter, Melasecca Silvano, Mirarchi Francesco, Mirarchi Salvatore, Misiano Emanuele, Molle Marco, Nasta Francesco, Nastasia Giuseppe, Oriolo Pierfrancesco, Pantanella Marco, Pascucci Fabio, Pecchia Massimiliano, Perrotta Salvatore, Pino Gennaro, Pipola Giovanni, Querqui Marco, Ramundo Alessandro, Ruis Francesco, Sarri Selvaggio, Sassi Antonio, Scuderi Riccardo, Serra Salvatore, Summa Andrea, Torna Danilo, Valentini Claudio, Zezza Matteo, Simei Alberto, Crescenzi Mauro Berardino, Pinzino Mario, Scudieri Massimiliano, Bernardo Vincenzo, Fasciano Dario, Thione Marco, Tino Daniele, Cerioni Ivano, Silvari Mauro, Capecci Gianluca, Capezzuto Fernando, Lo Bello Alessandro, Vanni Piergiorgio, Carrozzo Marcello, Lazzaroni Christian, Tarquini Gianluca, Gelormini Adriano, Persano Danilo, Mascaro Mascaro, Berruti Gian Luca, Pesce Rocco, D'Angelosante Massimiliano, Musci Musci, De Filippo Gianluca, Russo Costantino, Turco Attilio, Grasso Mario, Mazzei Lorenzo, Maniglio Giuseppe, De Pierno Maurizio, Sorbello Pietro, Vallino Roberto, Cutillo Antonio, Palmerini Cristiano, MeruIli Michele, Mazzarotto Gianpaolo, Volpe Marco, Vaccaro Lucio, Castelli Ciro, Masala Mauro, Marinetti Enrico, Paoletti Giuseppe, Mottola Salvatore, Lopez Giuseppe, Cantore Vincenzo, Leo Giuseppe Giulio, Simonetti Gianluca, Otranto Massimo Giovanni, De Sarno Sergio, Falco Giuseppe, Gagliardi Roberto, La Sala Carmelindo Cito Riccardo, Liberati Alberto, Palma Basilio, Roda' Antonio, Serrelli Renato, Palladino Eugenio, Felline Egidio, Rizzo Sebastiano Mario, Sorrentino Marco, Sinforoso Vito, Stoico Antonio Matteo, Catanzaro Massimo, Zito Carlo, Bifarini Alessio, Tarantini Salvatore, Milazzo Pietro Ausilio Raimondo, Dolce Giovanni, Strano Mario, La Scala Angelo, Maccari Massimo, Brasili Gianluigi, Iacca Antonello, Tempesta Michele, Dell'Aquila Augusto, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Martini e Stefano Rossi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Roma, corso Trieste, 109;

Contro Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Per l'accertamento e il riconoscimento del diritto al pieno trattamento retributivo, per il triennio 2011-2013, delle prestazioni di lavoro straordinario svolte, secondo gli importi corrisposti al personale di pari grado, determinati in virtu' della corretta interpretazione della normativa di legge e senza le decurtazioni previste dal d.l. 31 maggio 2010 n. 78 (c.d. blocco stipendiale);

nonche' conseguentemente per la condanna del Ministero dell'economia e delle finanze all'esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento per la retribuzione del lavoro straordinario prestato da ciascun ricorrente, mediante la corresponsione delle somme corrispondenti, con ogni accessorio di legge, e specificamente delle voci retributive per il lavoro straordinario prestato, a vario titolo, e non corrisposte a partire dal 1° gennaio 2011;

nonche' per la condanna al risarcimento del danno ex art. 1224 c.c. e al pagamento degli interessi legali dovuti dal giorno della mancata corresponsione fino al di' del soddisfo;

nonche' per quanto di ragione, per l'annullamento del parere, reso in data 1° agosto 2012, dal Comando Generale della Guardia di Finanza, VI Reparto, Affari Giuridici e Legislativi, Ufficio Trattamento Economico Personale in Servizio, prot. 0233140/12, avente ad oggetto "Istanze relative all'adeguamento del trattamento economico conseguente alla c.d. "omogeneizzazione stipendiale", e di ogni altro atto presupposto, connesso, dipendente, conseguenziale e/o conseguente all'atto sopra indicato. In via subordinata ove fosse ritenuta corretta l'interpretazione dell'amministrazione secondo cui le decurtazioni operate dal d.l. 78/2010 si applicano anche agli emolumenti derivanti dalle prestazioni di lavoro straordinario, previa sospensione del giudizio e rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimita' costituzionale della relativa normativa, e, specificamente, dell'art. 9, comma 1, e comma 21, del d.l. n. 78/2010, in relazione agli artt. 3, 4, 35, 36, 53, 93 e 117 Cost., per l'accertamento al pieno trattamento retributivo, per il triennio 2011-2013, delle prestazioni di lavoro straordinario svolte, secondo gli importi corrisposti al personale di pari grado derivanti dalla corretta applicazione della normativa di legge, e nella misura determinata senza tenere conto delle decurtazioni applicate a seguito dell'introduzione del c.d. blocco stipendiale previsto dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78 e successive integrazioni;

nonche' conseguentemente per la condanna del Ministero dell'economia e delle finanze all'esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento per la retribuzione del lavoro straordinario prestato da ciascun ricorrente, mediante la corresponsione delle somme corrispondenti, con ogni accessorio di legge, e specificamente delle voci retributive per il lavoro straordinario prestato, a vario titolo, e non corrisposte a partire dal 1° gennaio 2011;

nonche' per quanto di ragione, per l'annullamento de parere, reso in data 1° agosto 2012, dal Comando Generale della Guardia di Finanza, VI Reparto, Affari Giuridici e Legislativi, Ufficio Trattamento Economico Personale in Servizio, prot. 0233140/12, avente ad oggetto "Istanze relative all'adeguamento del trattamento economico conseguente alla c.d. "omogeneizzazione stipendiale", e di ogni altro atto presupposto, connesso, dipendente, conseguenziale e/o conseguente all'atto sopra indicato. Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 5 giugno 2013 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue: 1. I ricorrenti espongono di essere Ufficiali della Guardia di Finanza, del ruolo normale e del ruolo speciale, i quali, nel periodo oggetto di applicazione del d.l. n. 78/2010 che ha introdotto il c.d. "blocco stipendiale" a partire dal 1° gennaio 2011, con decorrenze giuridiche diverse hanno acquisito il grado di Maggiore e/o maturato i 13 anni di servizio senza demerito dalla nomina a Ufficiale. Con il presente ricorso essi intendono tutelare il proprio diritto al pieno trattamento retributivo per il triennio 2011-2013, con specifico riguardo alle prestazioni di lavoro straordinario svolte, nella misura complessiva discendente dalla corretta applicazione della normativa di legge, e determinata senza tener conto delle decurtazioni introdotte dal c.d. blocco stipendiale previsto dal d.l. maggio 2010, n. 79, analogamente a quanto avviene a favore degli ufficiali che hanno conseguito lo stesso grado o la medesima anzianita' di servizio in un periodo anteriore al 1° gennaio 2011. L'amministrazione ha ritenuto di applicare, nei confronti dei ricorrenti, il blocco stipendiale introdotto dal d.l. n. 78/2010 anche con riguardo agli emolumenti da lavoro straordinario. Secondo la loro prospettazione, il mancato riconoscimento del pieno trattamento del lavoro straordinario, e' privo di qualsivoglia giustificazione legale, non rientrando nelle misure del c.d. blocco stipendiale imposte dal d.l. n. 78/2010. In ogni caso, deducono l'incostituzionalita' di tale normativa. Evidenziano, ancora, che il riconoscimento del trattamento economico per lavoro straordinario, nella misura cui ritengono di avere diritto, non comporta alcun aumento di spesa non programmata nel bilancio dello Stato, in quanto andrebbe ad incidere sul fondo degli straordinari gia' esistente, ed il cui tetto complessivo e' determinato per legge (art. 9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010). L'art. 9, commi 1 e 21, del cit. d.l. hanno disposto, come noto, misure di blocco retributivo, per compensare le quali, considerate le specificita' del comparto sicurezza - difesa, l'art. 8, comma 11-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 12272010, ha istituito un fondo, destinato al finanziamento, per gli anni 2011 e 2012, per l'attribuzione di assegni una tantum, a favore del personale delle Forze Armate e di Polizia, destinatario degli interventi di cui all'art. 9 comma 21. Con la circolare n. 12 del 15 aprile 2001, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alla Presidenza del Consiglio dei ministri e a tutti i Ministeri una interpretazione generale della normativa in questione. Relativamente all'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78/2011, ha precisato che nel "trattamento economico complessivo", dei singoli dipendenti - che per gli anni 2011, 2012 e 2013 non deve superare il "trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010" - vanno considerate, oltre al trattamento fondamentale le...

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