N. 220 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 luglio 2012

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 251 del 2012, proposto da: Bruno Bruni, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Cuniberti, Luca Formilan,

Mariagrazia Romeo, Vittorio Angiolini, con domicilio eletto presso Mariagrazia Romeo in Venezia, S. Croce, 205; Antonio Carlo Cappelleri, Irene Casol, Linalisa Cavallino, Mauro Dallacasa,

Marcello D'Amico, Massimo De Bortoli, Antonio De Nicolo, Umberto Dosi, Mario Fabiani, Manuela Farini, Andrea Fidanzia, Antonella Galli, Umberto Giacomelli, Maurizio Gionfrida, Francesco Giuliano,

Liliana Guzzo, Giuseppe Limitone, Silvio Maras, Roberta Marchiori,

Elisa Mariani, Licia Consuelo Marino, Anna Maria Marra, Lisa Micochero, Paola Mossa, Marta Paccagnella, Parise Clotilde, Giovanni Maria Pavarin, Francesco Saverio Pavone, Daniela Perdibon, Rita Rigoni, Daniela Ronzani, Roberto Santoro, Enrico Schiavon, Roberto Simone, Anselmo Tosatti, Rocco Valeggia, Marina Ventura, Innocenza Vono, Giovanni Zorzi, rappresentati e difesi dagli avv. Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti, Luca Formilan, Mariagrazia Romeo, con domicilio eletto presso Mariagrazia Romeo in Venezia, S. Croce, 205;

Contro Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza Consiglio dei Ministri;

Per l'annullamento del diritto al trattamento retributivo spettante senza tener conto delle decurtazioni previste dall'art. 9, comma 2, del d.l. 31.3.2010, n. 78, convertito in l. 30.4.2010 n. 122 e confermate dall'art. 2, comma 1, d.l. 13.8.2011, n. 138, come modificato in sede di conversione dalla l. 14.9.2011 n. 148.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2012 il dott.

Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

  1. I ricorrenti, tutti magistrati ordinari in servizio presso Uffici giudiziari ricompresi nell'ambito della competenza territoriale dell'adito Tribunale ed assoggettati, in dipendenza della titolarita' di un trattamento economico complessivo superiore a 90.000 euro lordi annui, alle decurtazioni del trattamento retributivo derivanti dall'applicazione delle disposizioni finanziarie contenute nell'art. 9, comma 2, del d.l. 31 marzo 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010 n. 122, hanno agito in giudizio per la declaratoria di illegittimita' di dette misure, con consequenziale riconoscimento del diritto al trattamento retributivo spettante senza tener conto delle contestate riduzioni, all'uopo...

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