N. 217 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 luglio 2012

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), disponendo la sospensione del giudizio e visti gli artt. 134

Cost.; 1 legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 23 legge 11 marzo 1953, n. 87:

dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 133, comma 1, lett. l), 134, comma 1, lett. c), e 135, comma 1, lett. c), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 nonche' dell'art. 4, comma 1, n. 19), dell'Allegato 4 al medesimo decreto legislativo, nella parte in cui, in relazione ai provvedimenti sanzionatori relativi a sanzioni pecuniarie adottati dalla Banca d'Italia, hanno trasferito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative;

ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 luglio 2012.

Il Presidente: Bianchi L'estensore: Correale

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale n. 4275 del 2011, proposto da: Franco Sordoni,

Piero Maria Calcatelli, Francesco Simoncelli, Francesco Paolo D'Addario, rappresentati e difesi dall'avv. Sara Calzi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luca Di Gregorio in Roma, via Isonzo, 42/A;

Contro Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Olina Capolino, Raffaele D'Ambrosio e Domenico De Falco, con domicilio eletto presso i medesimi in Roma, via Nazionale, 91;

Per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento emesso il 21 gennaio 2011 e notificato il successivo 5 marzo 2011, con cui la Banca d'Italia ha disposto nei confronti dei ricorrenti, nella qualita' di componenti il consiglio di amministrazione di Banca di Credito dei Farmacisti spa, sanzioni amministrative ex art. 144 t.u.b. in conseguenza dell'accertamento di asserite violazioni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Banca D'Italia, con i relativi allegati;

Vista l'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 2047/11 del 1° giugno 2011;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 79, comma 1, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 4 luglio 2012 il Cons. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale, notificato il 4 maggio 2011 e depositato il successivo 18 maggio 2011, i ricorrenti indicati in epigrafe chiedevano l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento pure in epigrafe indicato con cui era stata irrogata nei loro confronti dalla Banca d'Italia una sanzione pecuniaria amministrativa ex art. 144 T.U.B. in conseguenza di rilevate violazioni nella loro qualita' di componenti il consiglio di amministrazione della Banca di Credito dei Farmacisti spa;

Rilevato che si costituiva in giudizio la Banca d'Italia chiedendo la reiezione del ricorso;

Rilevato che con l'ordinanza sopra indicata questa Sezione rigettava la domanda cautelare;

Rilevato che le parti depositavano memorie ad illustrazione delle rispettive tesi difensive;

Rilevato che alla pubblica udienza del 4 luglio 2012 il difensore presente per la Banca d'Italia dichiarava di eccepire l'illegittimita' costituzionale degli art. 133, comma 1, lett. l), e 134, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104/10 (Codice del processo amministrativo - c.p.a.), nonche' dell'art. 4 allegato n. 4 del medesimo d.lgs., che radicano la giurisdizione di questo Tribunale, in relazione all'art. 76 Cost., secondo le argomentazioni di cui alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 162/2012;

Rilevato che a tale udienza pubblica la causa era trattenuta in decisione;

Considerato che il Collegio, alla luce delle...

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