N. 338 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 2010

IL TRIBUNALE Visti gli atti del procedimento ex art. 44 d.lgs. n. 286/1998 promosso da Forero Puerta Danis Eunfaly (codice fiscale n.

FRRDSN74R67Z604L), nata in Colombia il 27 ottobre 1974 e residente in Rimini in via Stoccolma n. 55/A; rappresentata e difesa dagli avv.

Valentini Jessica, Zamagni Luca, Urbinati Matteo e Cedrini Giovanni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Rimini Via Ortaggi n. 2, ricorrente;

Contro AUSL di Rimini (codice fiscale n. 02329590406) in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore con sede in Rimini Via Coriano n. 38; rappresentata e difesa dall'avv.

Zamparini Massimo, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Semprini Giorgia; selettivamente domiciliata presso ai fini del procedimento presso l'Ufficio Legale della AUSL sito in Rimini via Coriano n. 38 convenuta.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 giugno 2010 ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con ricorso depositato in data 14 maggio 2010 Forero Puerta Danis Eunfaly, di nazionalita' colombiana, chiedeva di essere ammessa al concorso pubblico per l'assunzione di un assistente amministrativo cat. C indetto dalla AUSL di Rimini previo accertamento del carattere discriminatorio del comportamento tenuto dalla Azienda Ospedaliera consistente nella avvenuta esclusione, con provvedimento del 16 marzo 2010, dal suddetto concorso per difetto della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno dei Paesi UE - prevedendo infatti il bando di concorso il requisito della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi UE 'salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti' - con conseguente domanda risarcitoria;

Con decreto inaudita altera parte emesso in data 20 maggio 2010 ex art. 669-sexies comma 2 c.p.c. , il Giudice del Lavoro accoglieva il ricorso, ordinando alla AUSL, di Rimini di ammettere Forero Puerta Danis Eunfaly al concorso pubblico di cui e' causa.

Tale decisione era coerente con la recente giurisprudenza del Tribunale di Rimini (vedi documenti nn. 5 e 6 allegati al ricorso) che in un caso analogo aveva ritenuto come l'accesso alla occupazione dovesse essere garantita allo stesso modo al cittadino italiano ed allo straniero anche nei posti di lavoro all'interno della pubblica amministrazione salvo che l'attivita' lavorativa non comporti esercizio diretto od indiretto di pubblici poteri ovvero attenga alla tutela di interessi nazionali , e questo in applicazione del chiaro disposto sul punto di cui...

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