N. 193 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 giugno 2012

IL TRIBUNALE Esaminata la richiesta depositata in data 5 marzo 2012 da N. G., nato a Benevento il 15 agosto 1981 e residente in San Giorgio del Sannio Via Cesine n. 1, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Sergio Marchitto sito in Benevento Via Salvator Rosa n. 4, suo difensore di fiducia come da nomina in atti, con la quale l'istante, condannato con decreto penale n. 687/2010 di questo Ufficio G.I.P. alla pena di curo 6.000,00 di ammenda, di cui euro 5.000,00 in sostituzione di giorni venti di arresto, decreto penale divenuto irrevocabile il 22 febbraio 2012 a seguito ordinanza del giudice dibattimentale monocratico emessa il 6 febbraio 2012 per la rinuncia all'opposizione dichiarata in pari data, chiedeva applicarsi da parte del giudice dell'esecuzione la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' di cui all'art. 186 comma 9-bis Codice della Strada, come introdotto dalla legge 29 luglio 2010 n. 120;

All'esito dell'udienza in camera di consiglio del 6 giugno 2012;

Osserva in fatto In data 13 dicembre 2009 i Carabinieri di Benevento. alle ore 4.05 circa, fermavano N.G. alla guida dell'autovettura Ford Focus e sottopostolo ritualmente con etilometro all'accertamento dello stato di ebbrezza, accertavano al primo esame un tasso alcolemico di 0,89 grammi per litro e al secondo esame un tasso alcolemico di 0,81 grammi per litro.

Ricevuta la notizia di reato, il Pubblico Ministero formulava a carico del N. la seguente imputazione: 'reato previsto e punito dall'art. 186 commi 2 lett. b) e comma 2-sexies del C.d.S., modificato con decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92 con legge di conversione n. 125/2008, perche' era alla guida dell'autovettura Ford Focus targata, sotto l'influenza dell'alcool risultando, da accertamenti con l'etilometro, un tasso alcolemico di 0,89 gr/l.

Fatti accertati in Benevento il 13 dicembre 2009 alle ore 04.05 circa.' Chiedeva, quindi, al Giudice per le indagini preliminari di emettere nei confronti dell'imputato decreto penale di condanna alla pena di euro 6.000,00 di ammenda, di cui euro 5.000,00 in sostituzione di giorni venti di arresto, con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi otto.

In data 29 maggio 2010 il G.I.P. emetteva nei confronti del N. il decreto penale di condanna n. 687/10 conformemente alla richiesta del P.M. e notificatolo all'imputato in data 13 ottobre 2010, questi proponeva rituale e tempestiva opposizione.

In data 27 ottobre 2010 l'imputato chiedeva applicarsi la pena ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p. , subordinandola alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Non avendo il P.M. prestato il consenso, il G.I.P. non accoglieva la richiesta, per cui il N. veniva citato in giudizio davanti al giudice dibattimentale monocratico per l'udienza del 6 febbraio 2012 con decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna.

A detta udienza dibattimentale, dichiarata la contumacia dell'imputato, il difensore di fiducia del N., cui era stata conferita procura speciale, dichiarava di rinunciare all'opposizione al decreto penale di condanna n. 687/10, per cui il giudice, con ordinanza resa in udienza, dichiarava l'esecutivita' del decreto penale di condanna.

Con istanza depositata in data 5 marzo 2012 presso l'Ufficio G.I.P. quale giudice dell'esecuzione, il N.G. chiedeva l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' di cui all'art. 186, comma 9-bis Codice della Strada, come introdotto dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, producendo dichiarazione di disponibilita' e relativo programma di lavoro dell'ente beneficiario della prestazione, indicata nella Lega Italiana per la lotta contro l'Aids, sede di Como.

Questo G.I.P., quale giudice dell'esecuzione, fissava, ai sensi degli artt. 665 e 666 c.p.p., l'udienza in camera di consiglio per il giorno 6 giugno 2012, alla quale il difensore procuratore speciale del N., riportandosi alla memoria difensiva depositata in cancelleria in data 31 maggio 2012, indicava nel Comune di Benevento l'ente beneficiario della prestazione di pubblica utilita', come da convenzione stipulata tra detto Comune ed il Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento.

In particolare il N., chiedeva in via principale al giudice dell'esecuzione di sostituire la pena pecuniaria, cui era stato condannato con decreto penale divenuto esecutivo, con il lavoro di pubblica utilita' ai sensi dell'art. 186 comma 9-bis del Codice della Strada, dando luogo al procedimento previsto da detta disposizione.

In via subordinata, per l'eventualita' che il giudice dell'esecuzione non ritenesse applicabile in via interpretativa la sanzione sostitutiva di cui all'art. 186 comma 9-bis C.d.S., chiedeva al giudice di rimettere gli atti alla Corte costituzionale per sottoporre alla stessa la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186 comma 9-bis C.d.S. per violazione degli artt. 3 e 27 comma 3 della Costituzione.

Il P.M. concludeva nel senso dell'accoglimento della richiesta formulata in via subordinata, ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale come motivata dalla difesa del N. nella memoria difensiva depositata in atti.

Il giudice si riservava di decidere fuori udienza, disponendo l'acquisizione, tramite cancelleria, del procedimento penale n.

7272/2009 R.G.N.R. - n...

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