N. 261 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 2012

IL TRIBUNALE Investito dalla decisione nella causa di appello distinta al n.r.g. 4503/2009, pronunzia ordinanza.

Premesso che:

Luana Paola Mazza conveniva innanzi al giudice di pace di Forli' Fabrizio Cossu e Fondiaria- S.A.I. s.p.a., impresa designata per la liquidazione dei danni da sinistri stradali in carico al Fondo di Garanzia per le vittime della strada, domandando il risarcimento dei danni derivatile da un sinistro che attribuiva alla condotta del primo, il quale circolava su veicolo sprovvisto di copertura assicurativa;

con sentenza n. 90134/2009 il giudice di pace accoglieva la domanda per quanto di ragione, attribuendo al Cossu la responsabilita' del sinistro con una quota di colpa pari ai 2/3 e regolando di conseguenza il risarcimento del danno;

avverso tale decisione proponeva appello la Mazza articolando due motivi di gravame; proponeva altresi' appello incidentale Fondiaria S.A.I.;

alla prima udienza di trattazione nel giudizio di appello,

Fondiaria S.A.I. eccepiva l'improcedibilita' della domanda per violazione dell'art. 287 co. I d.lgs. 205/2006; la causa veniva poi trattenuta in decisione.

Quanto premesso, il Tribunale Osserva I. - L'eccezione sollevata dall'appellata si fonda sul rilievo del fatto che la Mazza invio' la richiesta di risarcimento del danno a mezzo raccomandata alla sola impresa designata e non anche alla CONSAP, cosi' come previsto dall'art. 287 co. I d.lgs. 209/2005- in termini innovativi rispetto alla previgente disciplina dettata dall'art. 22 1. 990/69- quale condizione dell'azione risarcitoria.

La materiale fondatezza del rilievo non e' in discussione, risultando da prova documentale ed essendo stata ammessa la circostanza dalla stessa appellante, che pure nelle scritture conclusive ha svolte considerazioni in ordine ad una possibile interpretazione della norma in senso difforme da quello prospettato dalla controparte.

L'eccezione e' poi senza dubbio rilevante per la decisione della lite, stante il suo carattere pregiudiziale.

La preventiva richiesta di risarcimento all'impresa designata e alla Consap costituisce, in effetti, insieme al decorso del termine dilatorio assegnato dallo stesso art. 287, condizione dell'azione risarcitoria nei confronti dell'impresa designata per il Fondo di garanzia; e la giurisprudenza di legittimita' formatasi nella vigenza della pregressa disciplina (per tutte v. Cass. Civ. sez. III, n.

10371/2008) ha costantemente affermato che il mancato rispetto della condizione determina l'improponibilita' della domanda, rilevabile anche dal giudice d'ufficio -in ogni stato e grado del processo.

Pertanto, poiche' la comunicazione alla Consap e' stata pacificamente omessa, l'applicazione della disposizione in questione condurrebbe ad esiti dirimenti. E tuttavia, per le motivazioni che si esporranno, paiono sussistere profili di incostituzionalita' della disposizione posta a fondamento dell'eccezione pregiudiziale in parola.

  1. - Per vero, e come si e' accennato, l'appellante ha suggerita una diversa interpretazione della norma, richiamandosi a considerazioni (anche di rilievo costituzionale) donde dovrebbero intendersi fra loro alternativi gli obblighi di comunicazione alla Consap ed all'impresa designata.

    Il dato letterale e' tuttavia inequivocabile.

    Non puo' certo disconoscersi l'esistenza di precedenti nei quali la giurisprudenza ha offerto interpretazioni di senso apparentemente contrario al disposto letterale della norma; e' il caso, ad esempio, di quanto previsto dalla prima parte dell'art. 186 ter cpv. c.p.c.'l'ordinanza-ingiunzione e' dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 642 nonche' quelli di cui all'art. 648 primo comma c.p.c.' - riletta in piu' occasioni nel senso della concedibilita' della provvisoria esecuzione ove ricorra anche uno solo dei due presupposti, intesi dunque...

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