N. 156 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 febbraio 2012

LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'appello in materia di pensioni proposto avverso la sentenza 24 maggio 2007, n. 328 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Friuli Venezia Giulia Liguria dal sig. Giovanni Pisani, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Lorenzoni,

Contro l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP), il Ministero dell'interno e la Prefettura di Gorizia.

Visto l'atto di appello, iscritto al n. 32150 del registro di segreteria;

Esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 28 ottobre 2011, con l'assistenza della segretaria Lucia Bianco, il Giudice relatore, dott. Bruno Tridico, l'avv. Fabio Lorenzoni per l'appellante e la dott.ssa Maria Carmela Viola per l'INPDAP, non costituiti il Ministero dell'interno e la Prefettura di Gorizia.

Esposizione del fatto 1. Con decreto del Ministero dell'interno - Prefettura di Gorizia n. 1274 del 27 maggio 1999 veniva riliquidato in senso peggiorativo il trattamento pensionistico ordinario gia' attribuito in via definitiva, con precedente decreto n. 1266 del 4 febbraio 1998, all'appellante sig. Giovanni Pisani, ex dirigente superiore della Polizia di Stato collocato a riposo dal 1° luglio 1995.

Il primo decreto, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1998, liquidava trattamento definitivo di pensione nei seguenti importi:

lire 76.740.700 dal 1° luglio 1995;

lire 77.099.700 dal 1° novembre 1995;

lire 80.114.100 dal 31 dicembre 1995.

Con il secondo decreto del 1999, anch'esso registrato alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2001, veniva rideterminato il trattamento definitivo di pensione in lire 76.740.700 a vita.

Il sig. Pisani, in primo grado, rilevava che l'adozione di quest'ultimo decreto si basava su una nuova e diversa interpretazione dell'art. 4, comma 1, del d.l. 29 giugno 1996, n. 341, convertito in legge 8 agosto 1996, n. 427, in base alla quale l'incremento dell'indennita' pensionabile ivi previsto, per i dirigenti collocati in quiescenza dopo il 1° gennaio 1994, operava fino alla data di cessazione dal servizio, con esclusione quindi di successive riliquidazioni. Pertanto, non contestata la nuova interpretazione normativa accolta dall'Amministrazione, chiedeva al Giudice delle pensioni declaratoria di irripetibilita' delle somme percepite in piu' sulla pensione erogata e l'annullamento del secondo decreto, con riconoscimento quindi anche per il futuro del piu' favorevole trattamento pensionistico gia' liquidato con il decreto del 1998.

Cio' in quanto l'art. 204 del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1092 ammetterebbe la revoca o modifica del provvedimento definitivo di pensione nei soli casi ivi previsti, tra i quali non sarebbe contemplato l'errore di diritto.

  1. La Sezione giurisdizionale per la regione Friuli Venezia Giulia, con l'impugnata sentenza, accoglieva parzialmente il ricorso giurisdizionale, dichiarando irripetibile l'indebito gia' erogato e percepito dall'interessato, ma ritenendo pienamente legittimo il decreto n. 1274 del 1999, adottabile in virtu' del generale potere di annullamento d'ufficio normalmente spettante alla pubblica amministrazione pur in assenza di una specifica norma di legge.

  2. Con il proposto appello il sig. Pisani lamenta l'erronea interpretazione dell'art. 204 citato da parte del giudice di prime cure, non ricorrendo alcuna delle ipotesi ivi previste che sole consentono la revoca o modifica del provvedimento definitivo di pensione. Tra queste, afferma l'appellante, non ricorre la fattispecie dell'errore di diritto. Peraltro, si aggiunge, il decreto in contestazione non sarebbe neanche qualificabile come atto di annullamento d'ufficio, posto che riguarda espressamente una 'riliquidazione' e non una 'liquidazione', ed inoltre non si dice affatto nel corpo del decreto che lo stesso annulla e sostituisce il precedente.

    Parte appellante richiama anche favorevole giurisprudenza della Corte dei conti a sostegno delle proprie tesi (Sezione seconda giurisdizionale centrale 13 marzo 2001, n. 113; Sezione giurisdizionale Sicilia 17 febbraio 2005, n. 287) e conclude chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata, con l'annullamento del decreto n. 1274 del 1999 e il ripristino del trattamento di quiescenza, di cui al decreto n. 1266 del 1998.

  3. Si e' costituito in giudizio l'INPDAP, non contestando il fatto che si verte in ipotesi di errore di diritto e che questo non risulta indicato tra i casi contemplati dal menzionato art. 204. Ha pero' eccepito la piena legittimita' dell'esercizio del generale potere di annullamento d'ufficio, non essendo ammissibile che l'ordinamento giuridico possa far salvo un rapporto illegittimo in modo costante e continuo. L'Istituto ha chiesto, in conclusione, che l'appello venga respinto.

  4. All'odierna udienza il difensore di parte appellante e il rappresentante dell'INPDAP hanno ribadito quanto in atti scritti, confermandone i contenuti e le relative conclusioni. La causa e' quindi passata in decisione.

    Motivi della decisione 1. E' del tutto pacifico, e peraltro non contestato dalle parti, che l'avvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico e' derivata da un errore interpretativo dell'art. 4, comma 1, del d.l.

    29 giugno 1996, n. 341, convertito in legge 8 agosto 1996, n. 427, e quindi da un errore vizio qualificabile come 'errore di diritto'.

    La questione dedotta nel presente grado di giudizio, cosi' come nel precedente svoltosi dinanzi alla Sezione territoriale, concerne la modificabilita' di un provvedimento definitivo di liquidazione del trattamento di quiescenza nel caso in cui l'Amministrazione incorra in errore di diritto.

  5. La disciplina normativa dalla quale muovere ai fini del decidere e' indubbiamente quella recata dagli artt. 203 e ss. del testo unico approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Essa trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di individuare un punto di equilibrio...

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