N. 342 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 febbraio 2010

IL TRIBUNALE Letto il reclamo proposto da Ippro Fabio avverso l'ordinanza resa in data 17 novembre 2009 dal Tribunale di Brescia ex art. 1170 c.c. e 703 c.p.c., con la quale, in accoglimento dell'azione di manutenzione svolta da Galesi Giovanni, Galesi Evelina, Bordogna Maurizio e Loda Marietta, gli e' stata ordinata la demolizione di una porzione dell'ultimo piano della casa di abitazione 'onde assicurare il rispetto del distacco di mt. 10,00 tra sopralzo e fabbricato dei ricorrenti';

Letta la comparsa di costituzione dei reclamati e sentite le parti all'udienza fissata per la discussione;

Rilevato che, in punto di fatto, e' incontestato che il sopralzo realizzato dal reclamante, pur rispettando la distanza civilistica di metri tre dall'edificio confinante, violi la disposizione in tema di distanze fissata dall'art. 76 del N.T.A. del P.R.G. vigente nel comune di Brescia, che, sul punto, recepisce il disposto dell'art. 9 d.m. n. 1444/1968;

Rilevato che non e' del pari in discussione che il manufatto in contestazione integri ipotesi di recupero a fini abitativi di preesistente sottotetto e che lo stesso sia stato realizzato in conformita' a quanto prescritto degli artt. 63 e 64 legge regionale n. 12/2005, come modificati dalla legge regionale n. 20/2005 (ossia, nello specifico, che ci fosse un sottotetto preesistente avente le caratteristiche date e che nell'esecuzione del sopralzo sono state rispettate le prescrizioni in materia di urbanizzazione, igienico sanitarie, di altezza, di rapporti areoilluminanti, di asservimento di aree a parcheggio mediante atto di costituzione di vincolo pertinenziale, di abbattimento delle barriere architettoniche e di isolamento termico dell'edificio al fine del contenimento dei consumi energetici, di corresponsione degli oneri e contributi di legge; la pratica edilizia risulta inoltre corredata del parere favorevole espresso dalla Commissione per il paesaggio; cfr. CTU a firma arch.

Alberto Crescini, in atti);

Rilevato che la prima questione oggetto del contendere, sollevata dal reclamante, e' se la legge regionale intendesse o meno derogare alle disposizioni dettate in materia di distanze; cio' in quanto il sig. Ipprio Fabio ha presentato al comune di Brescia la prevista D.I.A. e la pratica amministrativa, acquisito anche il parere della commissione paesaggistica comunale, ha avuto esito positivo, senza che il comune sollevasse alcun rilievo; ciononostante l'Ipprio e' risultato soccombenze nell'azione di manutenzione svolta dal proprietario confinante in quanto, secondo il giudice di prime cure, 'il riferimento alla legislazione regionale in tema di recupero dei sottotetti' deve 'considerarsi ininfluente';

Ritenuto che la soluzione interpretativa offerta dal giudice di prime cure, cosi' come dalle sentenze del giudice amministrativo dallo stesso richiamate (TAR Lombardia - Milano sent. n. 1991/2007,

TAR Lombardia - Brescia sent. n. 832/2007) non convinca in quanto, dovendo affrontare due problemi da tenere distinti, ossia quello dell'accertamento dell'intenzione del legislatore regionale e quello dei limiti del potere legislativo regionale, elude la necessita' di affrontare compiutamente il primo, pervenendo ad una conclusione che contrasta con il principio di legalita';

Ritenuto che il percorso argomentativo offerto dalle suddette pronunce sia il seguente: posta la necessita' di verificare se il recupero del sottotetto sia soggetto 'al rispetto dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi, tra cui - in special modo - le regole in tema di distanze', viene esaminata la disciplina statale di riferimento in materia di distanze, ne viene sottolineata l'inderogabilita' in pejus ad opera della legislazione regionale concorrente nella materia del 'governo del territorio', e viene conseguentemente affermato che l'art. 64, comma 2 'non opera' a fronte di disposizione inderogabile, qual e' appunto il decreto interministeriale n. 1444/1968, nella parte in cui disciplina le distanze tra fabbricati, trattandosi altresi' di materia inerente l'ordinamento civile e dunque di competenza esclusiva dello Stato;

Ritenuto che, di fatto, siffatta soluzione risolva un'antinomia stante la presenza nel sistema di due norme che connettono alla medesima fattispecie conseguenze giuridiche incompatibili, l'una affermando l'altra negando la derogabilita' della distanza di metri 10 tra fabbricati - in favore della normativa statale ed in forza del principio per cui la legge regionale non puo' dettare disposizione che incidono nei rapporti tra privati, o che comunque disattendono i principi fondamentali dettati in materia; viene quindi fornita un'interpretazione adeguatrice della norma regionale che, com'e' noto, rappresenta, piuttosto, attivita' di integrazione del diritto;

Rilevato che la cd. interpretazione adeguatrice, che si ispira al dogma della coerenza del diritto e che risulta finalizzata a conservare la validita' del testo normativo, al pari di ogni ipotesi di interpretazione correttiva deve essere sostenuta da argomenti che screditino come impraticabile l'interpretazione letterale, argomenti che sono essenzialmente tre: 1) l'argomento logico, che fa appello allo scopo del legislatore; 2) l'argomento apagogico, che fa appello alla ragionevolezza del legislatore, cui non sono attribuibili leggi assurde; 3) l'argomento naturalistico, che fa appello alla natura delle cose per screditare il testo normativo come non aderente alla realta';

Rilevato che il carattere 'primario' dell'interpretazione letterale e quello secondario dell'interpretazione correttiva sono state confermate in piu' occasioni dalla Corte costituzionale, che ha tra l'altro sottolineato che 'il giudice non puo' sottrarsi al compito ineludibile nel nostro ordinamento di applicare la norma secondo l'interpretazione che le consente di concretamente e meglio realizzare lo scopo perseguito dal legislatore' (Cfr. Corte cost. n.

26/1984), che 'la lettera della legge segna un limite...

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