n. 12 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 2013 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 548 del 2013, proposto da: Emanuele Armeni, Antonio Atzori, Giuliana Campus, Giampietro Comandini, Rita Corda, Lorena Cordeddu, Marcello Corrias, Stefano Delunas, Andrea Dettori, Marta Ecca, Modesto Fenu, Cristian Gitani, Giorgio Marongiu, Franco Mele, Vittorio Monni, Paolo Mureddu, Giorgio Palmas, Roberto Pili, Massimo Pusceddu, Angela Maria Quaquero, Sandro Serreli, Anna Rita Soggiu, Alessandro Sorgia, Vincenzo Strazzera, Ignazio Tolu, Omar Zaher, Mario Ignazio Zuddas, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Andreozzi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, via Gianturco n. 4;

Contro: - Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sonia Sau, Mattia Pani, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell'Ente, in Cagliari, viale Trento, n. 69;

- Provincia di Cagliari, non costituita in giudizio;

Per l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale della Sardegna 2 luglio 2013, n. 25/10, avente ad oggetto: "Disposizioni transitorie in materia di riordino delle Province. Nomina commissari straordinari, nonche' di tutti gli atti presupposti, inerenti e conseguenziali del procedimento, anche non conosciuti, ivi compreso il decreto presidenziale 2 luglio 2013, n. 94, di nomina del commissario straordinario della Provincia di Cagliari". Visti il ricorso e i relativi allegati. Viste le memorie difensive. Visti tutti gli atti della causa. Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna. Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2013 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Fatto I ricorrenti, qualificandosi alcuni come consiglieri, altri come assessori e uno come vicepresidente della Provincia di Cagliari all'esito delle elezioni svoltesi il 30 e 31 maggio 2010, impugnano le deliberazioni in epigrafe descritte, con le quali la Regione Sardegna ha disposto lo scioglimento del Consiglio provinciale e nominato un commissariato straordinario. Tali deliberazioni si inseriscono in un'articolata vicenda normativa e istituzionale, svoltasi parallelamente a livello statale e regionale, che e' necessario riassumere. Con gli artt. da 14 a 20 bis dell'art. 23 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, il legislatore aveva disposto la radicale trasformazione delle province italiane in enti di indirizzo e coordinamento dell'attivita' dei comuni "nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze" (comma 14 del d.l. n. 201/2011), con il conseguente trasferimento agli stessi comuni di molte delle funzioni (e correlate risorse) provinciali (comma 18), la drastica riduzione dei componenti del consiglio provinciale (commi 16 e 19) ed il rinvio sino alle successive elezioni (che avrebbero dovuto svolgersi con le modalita' previste da una successiva legge statale da emanarsi entro il 31 dicembre 2012) alla disciplina prevista dall'art. 141 del d.lgs. n. 267/2000 (comma 20);

per le regioni a statuto speciale il comma 20 bis aveva previsto che le stesse "adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 20 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto". Nella vigenza di tale disciplina si era verificata la decadenza ex lege (per condanna penale) del Presidente della Provincia di Cagliari, della quale il Consiglio provinciale aveva preso atto (deliberazione 29 dicembre 2011, n. 119), per cui con deliberazione 4 gennaio 2012, n. 1/1, la Giunta regionale sarda - sul presupposto che "la decadenza del presidente della Provincia e' disciplinata dall'art. 53 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267" - aveva deliberato lo scioglimento degli organi provinciali e la loro contestuale permanenza in carica per la gestione provvisoria "sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente...". In data 6 maggio 2012 si era svolta in Sardegna una consultazione referendaria avente ad oggetto, tra l'altro, l'eliminazione delle province;

il quesito referendario era di valore abrogativo per le province istituite con l.r. 12 luglio 2001, n. 9 (cioe' Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra Olbia-Tempio) e di valore, invece, consultivo per le province "storiche" di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari. Su entrambi i quesiti il responso popolare era stato favorevole all'abolizione delle province e cio' aveva indotto la Regione Sardegna ad adottare la l.r. 25 maggio 2012, n. 11, con cui - oltre a prevedere l'approvazione, entro il 31 ottobre 2012, di una legge di riordino generale delle autonomie locali, previa consultazione delle popolazioni interessate - aveva stabilito che "gli organi provinciali in carica assumono in via provvisoria, e sino al 28 febbraio 2013, la gestione delle funzioni amministrative attribuite alle otto province che saranno soppresse all'esito dei referendum svoltisi il 6 maggio 2012 e provvedono alla ricognizione di tutti i rapporti giuridici, dei beni e del personale dipendente ai fini del successivo trasferimento", precisando, altresi', al comma 4, che "Agli effetti della vigente legislazione, ivi compresa quella elettorale, le gestioni provvisorie di cui al comma 3 corrispondono a circoscrizioni amministrative provinciali". Lo Stato, nel frattempo, approssimandosi la scadenza del 31 dicembre 2012 (gia' individuata dal d.l. n. 201/2011 quale termine per l'emanazione di una legge di riforma organica delle province) era a sua volta intervenuto nella materia con il d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), contenente nuovi criteri di riordino delle province e la sostituzione di alcune di esse con altrettante citta' metropolitane, a partire dall' 1 gennaio 2014. Era stata poi emanata la legge statale 24 dicembre 2012, n. 228, che all'art. 1, comma 115, ha previsto: - la sospensione di alcune delle norme introdotte dal d.l. n. 201/2011;

- il rinvio al 31 dicembre 2013 del termine per l'entrata in vigore della legge statale di riforma organica delle province;

- la nomina di un commissario straordinario per la "provvisoria gestione" sino al 31 dicembre 2013 "nei casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente". Successivamente anche la Regione Sardegna era ancora intervenuta sulla materia. Dapprima con la l.r. 27 febbraio 2013, n. 5, la quale - oltre a prorogare al 30 giugno 2013 il termine previsto dalla l.r. n. 11/2012 per la provvisoria permanenza in carica degli organi provinciali uscenti - aveva chiarito che tale permanenza riguardava anche gli "organi delle province per i quali sono intervenuti provvedimenti di scioglimento ai sensi della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13": in tal modo il legislatore precisava che la provvisoria permanenza in carica degli organi uscenti dovesse trovare applicazione anche gli organi provinciali (come quelli di Cagliari) nel frattempo interessati da cause di scioglimento autonome rispetto all'esito referendario. E, da ultimo, con la l.r. 28 giugno 2013, n. 15, la quale - modificando proprio quest'ultimo aspetto della disciplina - ha previsto che sino all'approvazione di una legge regionale "di riforma organica dell'ordinamento degli enti locali" le cd. province storiche sarde (oggetto di referendum consultivo), per regola gestite in via transitoria dai propri organi elettivi, debbano essere, invece, commissariate nelle ipotesi di "cessazione anticipata" (art. 1, comma 4, della l.r. n. 15/2013). Di conseguenza la Giunta regionale sarda, con deliberazione 2 luglio 2013, n. 25/10, nel rilevare che la Provincia di Cagliari si trovava proprio in tale situazione di "cessazione anticipata" (a causa dell'intervenuta decadenza del proprio presidente: vedi supra), ha stabilito doversi procedere alla nomina (in sostituzione dei preesistenti organi politici) di un commissario straordinario, che dovra' rimanere in carica "fino all'approvazione della legge di riforma organica dell'ordinamento degli enti locali di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 15";

pertanto con decreto del Presidente della Regione 2 luglio 2013, n. 94, e' stato nominato Commissario straordinario per la Provincia di Cagliari il dott. Piero Cadau. Successivamente la normativa sulle province e' stata ancora oggetto di modifiche normative a livello statale. Dapprima i commi da 14 a 20 bis del d.l. n. 211/2011, cosi' come i commi 17 e 18 del d.l. n. 95/2012, sono stati annullati dalla Corte Costituzionale (sentenza 19 luglio 2013, n. 220), avendo la stessa ha ritenuto che una riforma di questo tenore sistematico non potesse essere legittimamente introdotta con decreto legge. Infine e' intervenuto il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, statuendo all'art. 12 (intitolato "Gestioni commissariali delle province") che: "1.OMISSIS. 2. OMISSIS. 3. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonche' quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della citata legge n. 228 del 2012 in materia di commissariamento si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato o di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengano in una data compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014. 5.OMISSIS". In questa articolata vicenda si inserisce il...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT