N. 56 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 dicembre 2010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 16196-2010 proposto da: Sorrentino Stefania, elettivamente domiciliata in Roma, via Ugo De Carolis 145, presso lo studio dell'avvocato Masotti Giulio, che la rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;ricorrente;

Contro consiglio dell'ordine degli avvocati di Latina,Procuratore generale dellA Repubblica presso la Corte d'appello di Roma,

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione;

intimati;

Sul ricorso 16676-2010 proposto da: Nardelli Lorenzo, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie 96, presso lo studio dell'avvocato De Caro Flora, che lo rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso; ricorrente;

Contro Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Perugia,

Procuratore generale presso la Suprema Corte di cassazione; intimati;

Avverso le decisioni nn. 206/2009 depositata il 23 dicembre 2009 (ricorso r.g. n. 16196/2010), e n. 197/2009 depositata il 21 dicembre 2010 (ricorso r.g. n. 16676/2010), entrambe del Consiglio nazionale Forense;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 2010 dal Consigliere dott. Lucio Mazziotti Di Celso;

Uditi gli avvocati Roberto Giansante per delega dell'avvocato Giulio Masotti, Flora De Caro;

Udito il p.m. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Ritenuto in fatto I due ricorrenti in epigrafe indicati, Sorrentino Stefania e Nardelli Lorenzo. pubblici dipendenti a tempo parziale venivano iscritti nell'albo degli avvocati in virtu' della disposizione di cui all'art. 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che consentiva tale doppia attivita'.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 25 novembre 2003, n.

339, di modifica della precedente. i ricorrenti manifestavano la loro intenzione di continuare a mantenere il rapporto di pubblico impiego, esercitando nel contempo anche la professione di avvocato.

I due C.O.A. interessati, ritenendo la sussistenza della incompatibilita', ordinavano la cancellazione dei ricorrenti dai rispettivi albi con decisioni che venivano impugnate davanti al Consiglio nazionale forense il quale rigettava tutti i ricorsi.

Avverso le separate pronunce del CNF i soccombenti proponevano singoli ricorsi per cassazione affidati a numerosi motivi.

Gli intimati di' ciascun ricorso (i COA di Perugia e di Latina) non hanno svolto attivita' difensiva in sede di legittimita'.

In applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., e' stata disposta la riunione dei due ricorsi siccome implicanti la risoluzione di identiche questioni.

Considerato in diritto Innanzitutto va rilevata l'infondatezza dei seguenti motivi dei due ricorsi che rivestono carattere preliminare in quanto eventualmente assorbenti rispetto alle altre censure perche' relativi all'asserita nullita' delle decisioni impugnate.

1) violazione di legge sostenendo che il CNF ha errato nel rigettare sollevata eccezione di nullita' del provvedimento di cancellazione adottato dal COA e notificato ad essa ricorrente in copia conforme senza la firma del Presidente (primo motivo del ricorso della Sorrentino);

nullita' del provvedimento di cancellazione adottato dal COA per carenza di motivazione (secondo motivo del ricorso della Sorrentino):

violazione dell'art. 37 r.d.l. n. 1578/1933 per omessa notifica al p.m. della delibera di avvio del procedimento di cancellazione dall'albo (quarto motivo del ricorso della Sorrentino e secondo motivo del ricorso del Nardelli):

4) violazione del principio di terzieta' del giudice e illegittimita' di composizione del CNF per essere questo composto in via esclusiva da avvocati portatori di un interesse di categoria volto alla eliminazione dal mercato di un concorrente (quinto motivo del ricorso della Sorrentino e primo motivo del ricorso del Nardelli).

Con riferimento alle dette censure va rispettivamente rilevato:

1 ) La mancanza della sottoscrizione del presidente prescritta unitamente a quella del segretario dall'art. 44 r.d. n. 37/1934, non e' motivo di nullita' per quanto riguarda la copia e non l'originale del provvedimento, tenuto anche conto che chi ha ricevuto notizia del deposito dell'originale della decisione e' stato, quindi, messo in condizione di prendere visione dell'originale dell'atto e di farsi rilasciare specifica attestazione della mancanza di firma sull'originale;

2) I vizi del procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato, svoltosi dinanzi al consiglio dell'ordine territoriale.

stante la natura amministrativa e non giurisdizionale dello stesso, non sono sindacabili dalle Sezioni unite in sede di ricorso avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, a meno che non si alleghi che essi abbiano dato luogo ad un vizio di motivazione della stessa decisione. Con riferimento alla motivazione della decisione del COA gli eventuali vizi e difetti ben possono essere rimediati dal CNF. Nella specie dalla lettura della decisione impugnata risulta evidente che il CNF ha esaminato nel merito la decisione del COA e l'ha ritenuta corretta dando al riguardo adeguata motivazione.

3) Secondo quanto disposto dall'art. 37 R.D.L. n. 1578/1933 la cancellazione dagli albi degli avvocati 'e' pronunciata dal Consiglio dell'ordine, di ufficio e su richiesta del Pubblico Ministero' e le deliberazioni del Consiglio dell'ordine in materia di cancellazione vanno 'notificate, entro quindici giorni, all'interessato ed al Pubblico Ministero presso la Corte d'appello d il Tribunale'.

Nel citato articolo e nella normativa speciale in questione non si rinviene alcuna espressa indicazione in ordine alla notifica al p.m. dell'avvio del procedimento di cancellazione che puo' essere richiesto dallo stesso p.m. ove ravvisi la sussistenza di una delle ipotesi previste dalla norma in esame. Al p.m. va solo notificata la deliberazione adottata al termine del procedimento di cancellazione e cio' in quanto il p.m. e' munito di potere autonomo di impugnazione.

4) Il Consiglio nazionale forense, allorche' pronuncia in materia disciplinare, e' un giudice speciale istituito con d.lgs. lgt. 23 novembre 1944. n. 382, e tuttora legittimamente operante giusta la previsione della VI disp. Transitoria della Costituzione. Le norme che lo concernono, nel disciplinare rispettivamente la nomina dei componenti del Consiglio nazionale ed il procedimento che davanti al medesimo si svolge, assicurano - per il metodo elettivo della prima e per la prescrizione, quanto al secondo, dell'osservanza delle comuni regole processuali e dell'intervento del p.m. - il corretto esercizio della funzione giurisdizionale affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo alla garanzia del diritto di difesa, all'indipendenza del giudice ed all'imparzialita' dei giudizi.

Infatti, l'indipendenza del giudice consiste nella autonoma potesta' decisionale, non condizionata da interferenze dirette ovvero indirette di qualsiasi provenienza. E', pertanto, manifestamente infondata in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 Cost., la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni sul procedimento disciplinare innanzi al predetto Consiglio Nazionale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT