N. 150 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 aprile 2012

IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE Ha pronunciato la presente ordinanza nella causa di legittimita' in sede di giurisdizione diretta, iscritta nel ruolo generale al n.

14/2011.

Visto il ricorso, proposto da:

Elliot Edwina, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arthur Frei e Federica Scafarelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in via Giosue' Borsi, 4, Roma, ricorrente;

Contro la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renate von Guggenberg, Stephan Beikircher, Cristina Bernardi, Laura Fadanelli e Michele Costa ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in via Bassano del Grappa, 24, Roma, resistente.

Oggetto del giudizio:

annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della comunicazione dell'Assessorato all'urbanistica del 06 agosto 2010, concernente la ritenuta inammissibilita' dell'istanza 20 ottobre 2009 d'idroderivazione dal rio Racines GD/8527; dell'ivi menzionata nota dell'Ufficio elettrificazione del 03 marzo 2010 prot.

74.05.02/129152, recante invito a produrre il titolo attestante la disponibilita' delle aree; infine, di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e connessi, pur se ignoti; il tutto, previa - occorrendo - questione di costituzionalita'.

Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia intimata.

Viste le conclusioni assunte dalle parti costituite che, all'udienza del 23 marzo 2011, hanno rispettivamente concluso come in atti (quella ricorrente, per la sospensione dell'efficacia e l'annullamento degli atti gravati; quella resistente, per il rigetto di ogni domanda cautelare e di ogni istanza incidentale d'incostituzionalita', nonche' del ricorso, in quanto irricevibile, inammissibile, nullo ed infondato).

Relatore, all'udienza dell'8 febbraio 2012, il Consigliere di Stato Aldo Scola ed uditi, altresi', per le parti, gli avv.ti Federica Scafarelli e Michele Costa.

Considerato quanto segue in fatto ed in diritto:

Fatto

  1. Con apposito ricorso a questo T.s.a.p., l'attuale ricorrente impugnava gli atti di cui in epigrafe (in quanto espressione della novella 22 gennaio 2010 n. 2 - in vigore dal 27 gennaio 2010 ed il cui art. 11 prevederebbe un regime transitorio di salvaguardia di cinque mesi e, dunque, fino al 27 giugno 2010 - alla legge provinciale di Bolzano n. 7/2005, ritenuta ostativa all'esame delle domande prive del titolo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT