N. 403 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 aprile 2010

LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'istanza ex art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, iscritta in data 18 marzo 2010 al n. 18545 del registro di segreteria, proposta dal signor V.D.G. con il patrocinio degli avv.ti Carlo Cotto e Anna Ronfani, nei confronti della Procura Regionale per la declaratoria di nullita' dell'invito a dedurre V2005/678/BGT del 29 dicembre 2009;

Premesso che:

all'istante e' stato notificato, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19), l'invito a dedurle in epigrafe, con cui il pubblico ministero gli contesta di aver arrecato, nella sua qualita' di dirigente della Polizia di Stato, un rilevante 'danno all'immagine' all'amministrazione di appartenenza in consegue di ingiustificate violenze asseritamente commesse nel corso di un'operazione di ordine pubblico;

nell'atto in parola, la Procura precisa che i relativi procedimenti penali sono i stati archiviati dal g.i.p. per essere rimasti ignoti, in generale, gli autori dei fatti e, quanto a un'indagine avviata nei confronti dell'istante personalmente con riferimento ad uno specifico episodio di lesioni, per mancanza di prove;

ritiene, peraltro, il pubblico ministero contabile che gli assetti episodi di violenza gratuita, ripresi dai mass-media con grave discredito per la Polizia e per le Istituzioni, possano essere comunque addebitati sul piano amministrativo alla responsabilita' del competente dirigente della Polizia di Stato, presente personalmente ed attivamente sullo scenario dell'operazione, anche alla luce della documentazione fotografica e testimoniale raccolta, prescindendo dall'autonomo profilo della responsabilita' penale;

cio' posto, l'interessato insta (ex art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e contestualmente modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito a sua volta con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141) per la declaratoria di nullita' dell'invito a dedurre notificatogli dalla Procura regionale; si tratta, a suo avviso, di atto istruttorio nullo, in quanto preordinato all'esercizio dell'azione di responsabilita' per danno all'immagine pur in assenza di sentenza penale irrevocabile di condanna per uno dei reati espressamente previsti dalla normativa in parola;

per l'esame dell'istanza di nullita' e' stata fissata la camera di consiglio del 7 aprile 2010, con decreto presidenziale comunicato all'istante e al pubblico ministero;

con memoria depositata il 29 marzo 2010 la Procura regionale ha svolto alcune eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevando, in via gradata, un'articolata serie di questioni di legittimita' costituzionale; in particolare, per quanto qui interessa, il pubblico ministero ha eccepito: a) l'improcedibilita' o l'incostituzionalita' del procedimento di nullita', per totale assenza di norme che lo disciplinano; b) l'inammissibilita' dell'istanza di nullita', in quanto riferita ad un atto istruttorio che, per sua natura, non configura ancora esercizio dell'azione risarcitoria per danno all'immagine; e) la nullita' del procedimento in camera di consiglio, essendo espressamente prevista la trattazione in udienza pubblica; d) l'incostituzionalita' del citato comma 30-tere per contrasto, sotto molteplici profili, con gli artt. 2, 3, 24, 25, 77, 97, 103, 111 della Costituzione;

nella camera di consiglio del 7 aprile 2010, udito il giudice relatore, sono stati sentiti gli avv.ti Carlo Cotto e Anna Ronfani per l'istante e il Procuratore regionale Ermete Bogetti in qualita' di pubblico ministero; tutte le questioni hanno formato oggetto di discussione; i difensori dell'istante, in particolare, con il consenso del collegio e del pubblico ministero, hanno depositato una nota d'udienza, il cui contenuto ha comunque formato oggetto di esposizione orale, motivando per la legittimita' costituzionale della normativa in applicazione;

la causa e' stata, quindi, trattenuta in Camera di consiglio per le conseguenti decisioni;

Ritenuto che:

l'art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e contestualmente modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, a sua volta convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141) prevede che: 'Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attivita' istruttoria ai,fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata gia' pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richieste';

in punto di procedura, viene subito in rilievo l'estrema laconicita' della disposizione di legge, che si limita ad indicare la forma dell'atto introduttivo (una 'richiesta' da 'depositare), il relativo contenuto ('far valere' la nullita' di atti istruttori o processuali posti in essere in violazione delle neo-introdotte disposizioni), il legittimato attivo ('chiunque vi abbia interesse'), il tempo della richiesta ('in ogni momento'), l'organo competente a decidere (la 'competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti'), il termine per la decisione ('perentorio di trenta giorni');

tuttavia, non sembra a questa sezione che la mancanza di ulteriori specificazioni nel testo di legge sia tale da rendere improcedibile o incostituzionale il giudizio; al contrario, va esercitato il potere-dovere del Giudice di colmare in via interpretativa o analogica le pur gravi lacune della norma, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali della materia processuale ed amministrativo-contabile, senza che cio' implichi in se' un arbitrio o una lesione del diritto di difesa delle parti coinvolte;

quanto all'eccepita nullita' del presente procedimento per inosservanza della forma della pubblica udienza, va senz'altro dato atto che: l'art. 72 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, stabilisce che 'i giudizi avanti la Corte dei conti sono pubblici';

l'art. 18 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, stabilisce che 'i giudizi sono pubblici' nell'ambito del'titolo I, capo VI (rubricato 'delle udienze')...

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