N. 402 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 aprile 2010

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza: sul ricorso RGR n. 1376/08 proposto dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER - nella persona del legale rappresentante sig.ra Liviana Scattolon, rappresentata e difesa dal dott. Giuliano Sartori e dall'avv. Andrea Codemo, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Treviso v.le G. Verdi 15/d, contro il comune di Treviso, in persona del sindaco on. Gian Paolo Gobbo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Civica del comune di Treviso, ed elettivamente domiciliato presso la sede municipale di Ca' Sugana in Treviso via del Municipio 16.

F a t t o Il comune di Treviso ha notificato all'ATER, a mezzo del servizio postale in data 22/23 maggio 2008, due avvisi d'accertamento n. 80018 e n. 80016 con i quali chiedeva per anni 2003 e 2004 rispettivamente il pagamento di € 301.825,00 ed € 337.968,00 a titolo di ICI per il mancato pagamento della differenza d'imposta dovuta su fabbricati dalla stessa azienda posseduti. Nella motivazione degli avvisi d'accertamento il comune precisava che tali omessi versamenti derivavano, presumibilmente, dall'aver usufruito delle agevolazioni previste per l'abitazione principale (aliquota agevolata e detrazione) su tutte le unita' immobiliari possedute a titolo abitativo. Ricordava, quindi, che in base a quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 504/92, le unita' immobiliari regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari possono usufruire della sola detrazione prevista per le abitazioni principali e non anche dell'aliquota ridotta prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 504/92.

Avverso i sopracitati avvisi d'accertamento l'ATER proponeva separati ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso lamentando, tra l'altro, numerose violazioni di carattere formale nonche' numerosi errori concernenti l'errata indicazione di immobili, duplicazioni d'imposta, immobili erroneamente accatastati ecc.

Eccepiva, principalmente, la carenza di motivazione in quanto gli avvisi d'accertamento non riportavano una dettagliata esposizione 'dei presupposti di fatto ne' delle ragioni giuridiche che li hanno determinati'. In pratica non veniva spesa nemmeno una parola per motivare per quale motivo gli immobili dell'ATER, regolarmente assegnati, pur essendo assimilabili a tutti gli effetti ad 'abitazione principale', tale requisito oggettivo valeva solo per le detrazioni e non anche per l'applicazione...

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