n. 165 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 aprile 2014 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Second

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 735 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Flavourart s.r.l., Smooke s.r.l., Smart Evolution Trading s.r.l., Arbi Group s.r.l., in liquidazione volontaria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti Stefano Vinti e Fabio Francario, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francario in Roma, via della Mercede, 11;

    Contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;

    E con l'intervento di ad adiuvandum: Fiesel-Confesercenti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Fraccastoro, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via di San Basilio, 72;

    Federcontribuenti Italia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Fraccastoro, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via di San Basilio, 72;

    Per l'annullamento: - del D.M. 16.11.2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 7.12.2013 e delle "Risposte ai quesiti piu' frequenti" (c.d. FAQ) adottate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e rese note mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane in data 3.1.2014;

    - di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa: 1) la decisione di prevedere che gli operatori gia' presenti sul mercato che non hanno conseguito alla data del l° gennaio 2014 l'autorizzazione al commercio di vaporizzatori, della loro componentistica, dei liquidi destinati alla vaporizzazione e dei relativi prodotti accessori e strumentali (ovvero dei prodotti indicati al comma 1, dell'art. 62-quater, comma 1, del d.lgs. 26.10.1995, n. 504), non possano continuare a commercializzare e vendere tali prodotti;

    2) la decisione di assoggettare a regime autorizzatorio e tariffario e all'imposta nella misura del 58,5% del prezzo di vendita al pubblico (di cui all'art. 62-quater, comma 1, del d.lgs. 26.10.1995, n. 504) la vendita di prodotti accessori e strumentali all'utilizzo di vaporizzatori (come ad esempio i caricabatteria o le custodie dei vaporizzatori);

    3) la decisione di ritenete succedanei del tabacco ed assoggettati a regime autorizzatorio e tariffario e all'imposta prodotti che non contengono affatto nicotina ovvero dispositivi elettronici, componenti e accessori a prescindere dal fatto che siano o meno deputati alla vaporizzazione di nicotina ovvero vengano o meno concretamente ed effettivamente adibiti a tale uso da parte dei loro utilizzatori;

    nonche', comunque: 4) la stessa decisione di applicare in via generale sui prodotti indicati al comma 1 dell'art. 62-quater del d.lgs. n. 504/95 la suddetta imposta della misura pari al 58,5% sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti medesimi e di sottoporre gli stessi a regime autorizzatorio e tariffario;

    e, infine 5) ove e per quanto occorrer possa, la nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 20.11.2013, prot. n. DAC/CTL/8443/2013;

    il tutto previa, ove occorra e ritenuta non manifestamente infondata la relativa questione, a) rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 62-quater del d.lgs. 26.10.1995, n. 504, per violazione degli artt. 3, 35, 41, 53 e 97 della Cost.;

    nonche' b) sempre ove occorra, previa rimessione alla Corte di Giustizia della seguente questione "dica la Corte di Giustizia se i principi di diritto europeo in materia di libera circolazione dei fattori e dei prodotti economici, di tutela delle liberta' fondamentali e di libera concorrenza nel mercato unico, nonche' gli artt. 30, 34, 35 e 110 del TFUE, l'art. 401 della direttiva 112/ 20061 CE e l'art. 1 della direttiva n. 118/2008/CE, ostino ad una normativa nazionale come quella di cui all'art. 62-quater del d.lgs. n. 504 del 1995, che: a) introduce un'imposta di consumo con aliquota al 58,5% sul prezzo di vendita dei prodotti al pubblico;

  2. prevede una tariffazione dei prezzi al pubblico, determinando una rigida e predeterminata regolamentazione dei prezzi di vendita;

  3. impone una serie di obblighi ed adempimenti procedimentali che interferiscono con il regolare ciclo produttivo - distributivo dei prodotti.";

    - nonche', ancora, per l'annullamento dei seguenti atti, impugnati con motivi aggiunti: - d.m. 12.2.2014, a firma del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

    - circolare AAMS prot. n. DAC/DIR/14 del 21.1.2014 e di ogni loro atto preparatorio, presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi i provvedimenti gia' impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

    Relatore alla pubblica udienza del giorno 2 aprile 2014 il Cons. Silvia Martino;

    Uditi gli avv.ti Francario, Vinti, Fraccastoro nonche' l'avv. dello Stato Meloncelli, per le parti rispettivamente rappresentate;

    Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue: 1. Le societa' ricorrenti rappresentano di operare, sin dal 2010, sul mercato nazionale ed estero nel settore della produzione e della commercializzazione di vaporizzatori di liquidi aromatici e non (c.d. e-cigarettes), della loro componentistica, nonche' di prodotti strumentali ed accessori all'uso dei vaporizzatori. I vaporizzatori sono strumenti dotati di una batteria ricaricabile che consentono di inalare il vapore di una soluzione di acqua, glicole propilenico, glicerolo, aromi alimentari e, eventualmente, nicotina (che puo' essere presente o del tutto assente). Tecnicamente, un vaporizzatore e' composto da: - un filtro, costituito da materiale plastico ipoallergenico, contenente, al suo interno, una cartuccia che viene caricata con soluzione di glicole propilenico, glicerole, aromi alimentari ed, eventualmente, nicotina;

    - un cartomizzatore, che riscalda il liquido contenuto nella cartuccia o nel serbatoio, creando una sospensione gassosa che trasporta le sostanze del liquido, lasciandole quasi inalterate, grazie all'assenza di combustione;

    - una batteria ricaricabile che fornisce energia al vaporizzatore (in alternativa alla quale e' possibile utilizzare Usb - pass che permettono di collegare direttamente il vaporizzatore ad una presa Usb di un computer o di un auto);

    - un circuito elettronico interno. Attualmente, sul mercato, sono presenti una molteplicita' di liquidi per vaporizzatori nei quali non e' presente nicotina e che presentano semplicemente sapori aromatici di natura alimentare. Per tale ragione, le ricorrenti ritengono che i vaporizzatori non costituiscano necessariamente "prodotti succedanei del tabacco", dal momento che l'utilizzo e la vaporizzazione di nicotina costituisce soltanto uno dei possibili e molteplici usi di tali dispositivi da parte del consumatore. E' tuttavia accaduto che, con d.l. 28 giugno 2013, n. 76 (conv. con modificazioni in l. 9 agosto 2013, n. 99), sia stato introdotto nel corpo del d.lgs. n. 504 del 1995, un articolo 62-quater, rubricato "Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo", il quale prescrive che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, "i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonche' i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura del 58,5% del prezzo di vendita al pubblico". La medesima disposizione ha altresi' previsto che la commercializzazione dei prodotti "di cui al comma 1 e' assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzie delle Dogane e dei Monopoli nei confronti dei soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati [...]" e che "Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalita' di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita dei prodotti di cui al comma 1, nonche' le modalita' di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati". Le ricorrenti evidenziano come il regolamento attuativo, recante, tra l'altro, la disciplina del neoistituito procedimento autorizzatorio, sia stato adottato solo in data 16 novembre 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 7 dicembre 2013. Successivamente, in data 3 gennaio 2014, l'Agenzia delle Dogane ha fornito i chiarimenti richiesti dagli operatori, pubblicando le c.d. FAQ sul proprio sito istituzionale. Le disposizioni teste' menzionate hanno avuto l'effetto di determinare il blocco totale dell'attivita' economica e di impresa in danno degli operatori del mercato del c.d. fumo elettronico, nonche' di assoggettare al regime autorizzatorio ed impositivo persino prodotti strumentali e puramente accessori quali, ad esempio, i caricabatterie per i vaporizzatori e le loro custodie in plastica. Esse, in particolare: - hanno previsto che gli operatori gia' presenti sul mercato che non hanno conseguito l'autorizzazione alla data del 1° gennaio 2014, non possono continuare a commercializzare e vendere gli stessi, laddove il regolamento attuativo e' stato pubblicato in G.U. solo in data 7.12.2013, e prevede testualmente che il procedimento per il rilascio delle...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT