N. 216 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 aprile 2012

IL TRIBUNALE Il giudice, sciogliendo la riserva formulata, premesso che alla odierna udienza del 17 aprile 2012 la difesa dell'imputata F. M., sollevava eccezione di incostituzionalita' dell'art. 574 bis c.p.

nella parte in cui si prevede, all'ultimo comma del suddetto articolo, l'applicazione della sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori nel caso in cui il delitto in questione sia stato commesso da un genitore in danno del figlio.

A sostegno della propria istanza la difesa dell'imputato ha evidenziato come la norma in questione presenta evidenti profili di contrasto vuoi con l'art. 2, 30 e 31 Cost., vuoi con le Convenzioni internazionali in materia di tutela di minori, prima fra tutte la convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, richiamando altresi' quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 31 del 2012 nella quale si prende in considerazione la fattispecie di cui all'art. 567 comma 2 c.p. dichiarando l'incostituzionalita' della suddetta norma nella parte in cui prevede 'che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall'articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potesta' genitoriale, cosi' precludendo al giudice ogni possibilita' di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto'.

Ai rilievi della difesa dell'imputata si sono opposti sia la parte civile costituita sia il Pubblico Ministero i quali hanno ritenuto che la norma di cui all'art. 574 bis c.p non comporta alcun profilo di incostituzionalita' in quanto l'applicazione automatica di una sanzione accessoria e' prevista anche per altre fattispecie di reato ed inoltre non puo' equipararsi il delitto di cui all'art. 574 bis c.p. a quello di cui all'art. 567 c.p. oggetto della citata sentenza della Corte Costituzionale in quanto il bene giuridico tutelato dalle due norme incriminatrici e' diverso come diversa e' la collocazione dei due istituti all'interno del codice penale; infine diversa e' la natura della sanzione accessoria: nel caso in questione la norma prevede l'applicazione della sospensione della potesta' dei genitori e quindi di una misura che ha una durata limitata nel tempo mentre in relazione al delitto di cui all'art. 567 c.p. si prescrive la sanzione della perdita della potesta' dei genitori che comporta una definitiva ablazione.

Tutto cio' premesso, questo giudice Rileva

  1. In merito alla rilevanza della questione proposta in relazione alla definizione del procedimento a carico dell'imputata F. M.

    Questo giudice rileva come che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale, perche' in caso di condanna si troverebbe necessariamente ad applicare all'imputata anche la sanzione accessoria della sospensione dalla potesta' genitoriale.

    Invero, il tenore della norma non consente al giudice alcuno spazio di discrezionalita' nel decidere se applicare o meno la citata pena accessoria.

  2. Con riguardo alla non manifesta...

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