n. 8 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 dicembre 2013 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 655/13 depositato il 6 giugno 2013 avverso ATTO RECUP. CR. n. T6XCRPA00020/2013 IRES-CRED.IMP. 2009 contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO, proposto dai ricorrenti: LA GIOIOSA S.P.A. IN SIGLA M.G. S.P.A. IN PERSONA DEL L.R. PEGORARO BENIAMINO VIA ERIZZO I13/A 31035 CROCETTA DEL MONTELLO TV difeso da: FIABANE DOTT. GIUSEPPE VIA LANCIERI DI NOVARA 3 31100 TREVISO TV difeso da: PIZZINAT DOTT. GIOACCHINO VIA LANCIERI DI NOVARA 3 31100 TREVISO TV La societa' ricorrente impugna l'atto di recupero T6XCRPA00020, anno di imposta 2009, per IRES ricevuta dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Treviso, Ufficio Controlli. Per l'anno 2007 si e' avvalsa del credito di imposta previsto dalla Legge 296/06 art. 1 c. 280-283, cosi' come modificati dalla Legge 244/07 art. 1 c. 53 e 66, indicando nel modello Unico 2008, quadro RU, il credito di €

40.076,00. In data 16 marzo 2009 la societa' ha utilizzato tale credito in compensazione con il mod. F24. Esso credito, compensabile al 100% nell'anno di imposta 2008 fino al 31 dicembre 2008, con la Legge 28 gennaio 2009 n. 2 diveniva compensabile nella misura del 47,53%. L'Ufficio ha disconosciuto l'usufruibilita' del credito, che e' stato recuperato al 100%, con la conseguente sanzione. Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato ed in subordine per il riconoscimento della compensazione nella misura del 47,53%. Spese e competenze rifuse. L'Ufficio nega la compensazione assumendo che la ricorrente ha operato essa compensazione senza essere autorizzata. Conclude per il rigetto, con vittoria di spese. Il Collegio osserva. Nella presente controversia non e' in contestazione l'esistenza del credito di imposta per l'attivita' di ricerca e sviluppo, ma la sua usufruibilita'. L'art. 1 c. 280-283 L. 27 dicembre 2006 n. 296 e succ. mod. ha introdotto un credito di imposta per le imprese che svolgono attivita' di ricerca industriale e sviluppo dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009. Prima del D.L. n. 185/08 l'agevolazione aveva natura automatica non richiedendo alcun adempimento ed il credito veniva attribuito con semplice compensazione del modello Unico. Con la norma ut sopra si chiede l'inoltro per via telematica della attivazione della procedura cui deve seguire il nulla osta dell'Ufficio per la copertura...

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