N. 363 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 luglio 2010

IL COLLEGIO DI NAPOLI nella seduta del 6 luglio 2010, in relazione al ricorso n. 224040 promosso da Di Caro Giuseppa in qualita' di titolare dell'impresa individuale Azienda agricola Deliella nei confronti del Banco di Sicilia s.p.a. ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione Fatto La vicenda portata alla cognizione del Collegio attiene all'esistenza o meno di un obbligo per l'intermediario resistente di accordare all'impresa ricorrente la proroga di un credito agrario gia' scaduto, e cio' ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009 adottata dalla Regione siciliana. Questi, in sintesi, i fatti per cui e' controversia e oggetto del presente procedimento.

L'impresa ricorrente e' stata beneficiaria nel 2005 di un prestito agrario per complessivi 65 mila euro concesso dall'intermediario resistente. Contrattualmente era stato pattuito che la restituzione dell'affidamento avvenisse in due tranches alla scadenza di due effetti cambiari emessi a garanzia: € 10.000,00 al 30 settembre 2005 e la rimanente parte di € 55.000,00 al 30 novembre 2005.

Alle citate scadenze, gli effetti sono stati pattiziamente prorogati rispettivamente al 30 marzo 2007 e al 30 maggio 2007; ma anche a tali nuove scadenze le cambiali non sono state onorate. La mancata restituzione del prestito nei termini stabiliti ha, quindi, indotto l'intermediario resistente a porre in essere un'azione stragiudiziale per il recupero delle somme; con lettera raccomandata del 18 agosto 2008, l'intermediario ha, infatti, sollecitato il pagamento degli effetti scaduti, facendo presente che non era possibile tollerare un ulteriore ritardo e che in mancanza avrebbe affidato la pratica all'Ufficio Legale per il coattivo recupero delle somme.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 6 del 14 maggio 2009 emanata dalla Regione siciliana, in cui erano previste una serie di disposizioni programmatiche e correttive 'al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole in difficolta' a causa della grave crisi economica mondiale e del perdurare delle avverse condizioni atmosferiche', il legale della ricorrente, con nota del 10 luglio 2009, ha chiesto all'intermediario l'applicazione di quanto disposto dalla citata legge. In particolare, il legale ha chiesto che la propria assistita possa avvalersi della proroga del termine per la restituzione e degli altri benefici previsti dall'art.

19 comma 1 della citata legge regionale che appunto stabilisce: 'gli Istituti di credito prorogano fino a diciotto mesi le esposizioni di natura agraria scadute alla data del 31 dicembre 2008. Alle suddette operazioni di proroga si applica, a totale carico del beneficiario, il tasso di riferimento vigente al momento delle singole scadenze'.

L'avvocato della ricorrente, evidenziando il fatto che la propria cliente avesse gia' restituito una consistente quota del finanziamento in essere, ha chiesto alla banca anche la ristrutturazione delle esposizioni secondo le modalita' di cui alla legge regionale 21 agosto 2007 n. 14, richiamata dal comma 3 del citato art. 19 Legge n. 6/2009.

L'intermediario, con nota del 15 settembre 2009, ha risposto negativamente alla richiesta della ricorrente facendo presente che 'il debito scaduto e' gia' una proroga pattizia e non sussistono le condizioni di merito per concedere finanza pattizia per il consolidamento della pattizia gia' scaduta'. In pari data l'intermediario ha, quindi, inviato alla ricorrente comunicazione di recesso dal contratto di conto corrente in essere, e di revoca del finanziamento agrario. Nella nota e' stato inoltre fatto presente che, perdurando lo stato di insolvenza, si sarebbe provveduto all'iscrizione nelle banche dati previste dalla 'Normativa di Vigilanza Bancaria' e ad affidare ad altro intermediario del gruppo bancario di appartenenza la gestione giudiziale dei crediti vantati.

Con nota di reclamo del 15 ottobre 2009 (presentato ai sensi delle disposizioni attuative dell'art. 128-bis TUB adottate della Banca d'Italia, e costituente presupposto per il successivo accesso alla procedura stragiudiziale di soluzione delle controversie avanti questo Arbitro), l'avvocato dell'odierna ricorrente ha contestato il comportamento dell'intermediario in ordine al diniego opposto alla concessione delle agevolazioni previste dalla legge regionale n.

6/2009, ritenendo tale diniego 'illegittimo ed ingiustamente causativo di danni per l'azienda'. Osservava, infatti, il difensore della ricorrente che la citata legge regionale non prevede condizione alcuna per la concessione della proroga nelle scadenze dei finanziamenti che e' operante ipso iure rispetto alle esposizioni scadute alla data del 31 dicembre 2008; aggiungeva quindi che il diniego della proroga sarebbe ingiustificato anche nel merito, in quanto la propria assistita non solo ha 'gia' restituito oltre il 50% dell'originario debito' ma gode di indiscusso credito nel settore di appartenenza, risultando particolarmente attiva, con un bilancio positivo seppur in temporanea 'difficolta' a causa della generale crisi economica mondiale.' Con riferimento alla lettera di revoca del fido, il legale faceva, invece, presente che le somme richieste dall'intermediario 'non sono dovute ne' per capitale ne' per interessi... calcolati [tra l'altro] in misura ultralegale, oltre i limiti pattizi ed oltre i limiti prescritti dalla normativa antiusura'.

In conclusione, dopo aver chiesto all'intermediario copia di tutta la documentazione attinente al rapporto di affidamento, il difensore della ricorrente ha ribadito la richiesta di proroga delle scadenze del debito e degli altri benefici di legge.

Nella nota di riscontro al reclamo - datata 11 dicembre 2009 l'intermediario ha fatto presente che 'la concessione della proroga pattizia dei rapporti di credito agrario rientra nella discrezionalita' della banca ed e' soggetta, pertanto, alla valutazione del merito creditizio'. Nel confermare la valutazione negativa alla pratica gia' formulata dalla filiale competente, l'intermediario non ha ritenuto suscettibile di accoglimento la richiesta di proroga delle esposizioni ed ha richiesto l'immediata regolarizzazione della posizione. In merito poi alla contestazione sull'applicazione di tassi non conformi, l'intermediario ha precisato di applicare, come tutti gli intermediari del gruppo di appartenenza, un controllo automatico sui tassi per mantenerli al di sotto della soglia stabilita dalla legge n. 108/96.

Non soddisfatta dell'esito del reclamo l'impresa, sempre assistita dal medesimo difensore, si e' rivolta all'Arbitro Bancario Finanziario. Dopo aver riepilogato i fatti gia' esposti nel reclamo rivolto all'intermediario, il difensore della ricorrente ha nuovamente lamentato il carattere arbitrario e pretestuoso del rifiuto opposto, e soprattutto la sua contrarieta' al disposto di legge, in quanto l'art. 19 della legge regionale n. 6/2009 prevederebbe 'quali uniche condizioni per la concessione della proroga e delle altre agevolazioni alle aziende agricole in crisi, che le esposizioni di natura agricola fossero scadute alla data del 31 dicembre 2008.' Anzi, cosi' facendo - aggiunge la difesa dell'impresa - l'intermediario, gestendo arbitrariamente 'fondi pubblici' avrebbe influenzato l'andamento del mercato, pregiudicando l'attivita' della ricorrente rispetto ad altre aziende ammesse al beneficio.

Alla luce di tutto quanto esposto, l'impresa ricorrente ha pertanto concluso chiedendo all'ABF di dichiarare illegittimo il rigetto da parte della banca della domanda di concessione dei benefici di cui alla legge regionale siciliana n. 6/2009.

L'intermediario ha risposto al ricorso con controdeduzioni tempestivamente depositate. Dopo aver preliminarmente riepilogato i fatti, l'intermediario ha difeso la liceita' del proprio operato Osservando che 'la proroga normativamente prevista [dall'art. 19 delle L. 6/2009] non ha valenza cogente, ma meramente propulsiva di una valutazione comunque rimessa alla discrezionalita' della banca'.

Secondo l'intermediario non sussisterebbe dunque alcun diritto dell'impresa alla proroga; la norma della legge regionale dovrebbe, infatti, necessariamente interpretarsi 'alla luce dei principi generali, che governano... l'ordinamento giuridico e che tutelano l'autonomia negoziale delle parti e la liberta' delle scelte imprenditoriali', conseguendone allora che essa si limiterebbe a esprimere un invito per gli intermediari ad esaminare eventuali richieste di proroghe nell'ambito complessivo della valutazione del merito creditizio. Tale impostazione - concludono le controdeduzioni - sarebbe implicitamente confermata dal fatto che l'Ufficio legale della Regione siciliana, in relazione ad una precedente disposizione di legge regionale di tenore sostanzialmente analogo (legge 28 settembre 1999, n. 22), in una propria nota aveva gia' avuto modo di chiarire che le banche possono essere soggette ad obblighi relativi all'esercizio della propria attivita' di impresa, soltanto 'nell'esercizio di una funzione di vigilanza diretta a garantire la stabilita', l'efficienza e la competitivita' del sistema finanziario e la sana e prudente gestione del credito. ... spetta[ndo] esclusivamente [agli intermediari] ogni valutazione in ordine alle operazioni da intraprendere ed al merito creditizio... perche' si tratta di decisioni destinate ad incidere sul rischio di impresa'.

Per quanto attiene alla responsabilita' richiamata dalla ricorrente 'nella gestione indiretta dei fondi pubblici' l'intermediario ha contestato la pertinenza del rilievo, Osservando come il comma 1 del richiamato art. 19 della L. 6/2009 preveda semplicemente che alle 'operazioni di proroga, si applica a totale carico del beneficiario, il tasso di riferimento vigente al momento delle singole scadenze', e che pertanto nella fattispecie, non sussisterebbe alcuna gestione dei fondi pubblici.

Quanto alle ragioni per cui non ha ritenuto di concedere la...

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