N. 356 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 luglio 2010

IL TRIBUNALE REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 75 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

A.N. I.E.F. (Associazione Nazionale Insegnanti Educatori in Formazione), in persona del legale rappresentante pro tempore;

Mauro Alario, Mauro Avi, Giampiero Bisignano, Sergio Camedda,

Francesco Cassiani, Anna Irene Faraoni, Estella Longo, Paola Melchiori, Monica Moscatt, Alessandra Mosna, Claudia Parla',

Alessandra Piva, Fortuna Romano, Adriana Segatta, Rocco Tirone,

Patrizia Visconti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Cristiana Pinamonti e Paolo De Nardis e con domicilio elettopresso il loro studio in Trento, Piazza Mosna, n. 25

Contro:

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daria de Pretis,

Nicolo', Pedrazzoli e Lucia Bobbio ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Provincia in Trento, Piazza Dante, n. 15; Provincia autonoma di Trento - Servizio per la gestione delle risorse umane scuola e formazione professionale, in persona del Dirigente pro-tempore, non costituito in giudizio Per l'annullamento quanto al ricorso principale:

della deliberazione della Giunta provinciale n. 14 di data 15 gennaio 2010 e del bando contenente l''Aggiornamento straordinario delle graduatorie penali per titoli del personale docente formate per gli anni scolastici 2009 -2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012 e 2012 2013. Termini e modalita' d presentazione delle domande documentazione necessaria e ulteriori direttive applicative (art 4, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2006, n. 27-80/Leg.)', costituente parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima, nella parte in cui prevede l'attribuzione di 'quaranta punti per il servizio prestato con continuita' per almeno tre anni scolastici consecutivi nelle scuole provinciali a carattere statali paritario, legalmente riconosciute pareggiate o parificate del Trentino', con la specificazione che 'tale punteggio e' riconosciuto per un massimo di quattro volte e purche' il servizio sia sta prestato almeno sei mesi per anno' (art. 9, comma 1), e nella parte in cui prevede che 'la rideterminazione del punteggio attribuito per il servizio effettivamente prestato con continuita' ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 di questo bando' viene effettuata anche per gli insegnanti che non presentano domanda di aggiornamento (art. 1, comma 2);

di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, e in particolare delle graduatorie ad esaurimento, in corso di pubblicazione, cosi' come aggiornate ai sensi degli atti impugnati;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

della determinazione del Dirigente del Servizio per la gestione risorse umane scuola e F.P. n. 125 del 15.6.2010, avente ad oggetto l''Approvazione e pubblicazione delle graduatorie provinciali per titoli provvisorie del personale docente per il quadriennio 2009 - 2013', pubblicate in data 16.6.2010 sui sito internet 'vivo scuola' della Provincia come da circolare del competente Dirigente prot. n.

17540 del 15.6.2010.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2010 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Fatto e diritto 1. I ricorrenti espongono in fatto di essere insegnanti tesserati A.N.I.E.F., l'associazione nazionale degli insegnanti educatori in formazione che rappresenta e tutela i docenti della scuola italiana, di essere titolari di abilitazioni per diverse classi di concorso, di essere iscritti nella terza fascia delle graduatorie per titoli della Provincia di Trento valevoli per gli anni 2009 - 2013, e di aver presentato la domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per il quadriennio 2010 - 2013 secondo le procedure stabilite dal bando approvato con la deliberazione della Giunta provinciale 15.1.2010, n. 14, concernente l'aggiornamento straordinario delle suddette graduatorie provinciali per titoli del personale docente.

L'art. 9, comma 1, del bando per l'aggiornamento delle graduatorie ha disposto che 'sono attribuiti quaranta punti per il servizio effettivamente prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del Trentino; tale punteggio e' riconosciuto per un massimo di quattro volte e purche' il servizio sia stato prestato per almeno sei mesi per anno'; l'art. 1, comma 2, dello stesso bando ha inoltre disposto che 'gli aspiranti docenti che non presentano la domanda di aggiornamento conservano il punteggio posseduto, fatta salva la rideterminazione del punteggio attribuito per il servizio effettivamente prestato con continuita' ai sensi del comma 1 dell'art. 9' . Tale peculiare criterio di formazione delle graduatorie rappresenta la pedissequa applicazione del comma 8 dell'art. 67 della legge provinciale 28.12.2009, n. 19.

2. Con ricorso notificato in data 22 marzo 2010 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo 3 aprile, i ricorrenti hanno impugnato il citato bando, deducendo le seguenti censure in diritto:

I - 'illegittimita', in via derivata e riflessa, per illegittimita' costituzionale dell'art. 67, comma 8, della L.p.

28.12.2009, n. 19, dell'art. 92, comma 2, lett. e), della L.p.

7.8.2006, n. 5, e dell'art. 1, comma 2, lett. b) del Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e la Provincia autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 454 dell'11.3.2005, in relazione al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, e 3 della Costituzione e degli artt. 9, comma 1, n. 2), e 5 dello Statuto speciale di autonomia'; a loro avviso la valorizzazione della continuita' didattica nei suesposti termini temporali contrasterebbe con il principio meritocratico, inteso come stringente obbligo di congruamente apprezzare il patrimonio integrato dai titoli di studio e dall'esperienza maturata da ciascun insegnante, desumibile dagli artt. 97 e 3 della Costituzione;

II - 'illegittimita', in via derivata e riflessa, per illegittimita' costituzionale dell'art. 67, comma 8, della L.p.

28.12.2009, n. 19, dell'art. 92, comma 2, lett. e), della L.p.

7.8.2006, n. 5, e dell'art. 1, comma 2, lett. b) del Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e la Provincia autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 454 dell'11.3.2005, in relazione al combinato disposto degli artt. 3, 4 e 120 della Costituzione';

III - 'illegittimita', in via derivata e riflessa, per illegittimita' costituzionale dell'art. 67, comma 8, della L.p.

28.12.2009, n. 19, dell'art. 92, comma 2, lett. e), della L.p.

7.8.2006, n. 5, e dell'art. 1, comma 2, lett. b) del Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e la Provincia autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 454 dell'11.3.2005, in relazione agli artt. 117, comma 1, e 11 della Costituzione e agli artt. 149 e 150 del Trattato dell'Unione Europea';

IV - 'illegittimita', in via derivata e riflessa, per illegittimita' costituzionale dell'art. 67, comma 8, della. L.p.

28.12.2009, n. 19, in relazione al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, e 3 della Costituzione e degli artt. 9, comma 1, n. 2), e 5 dello Statuto speciale di autonomia e al canone generale di ragionevolezza delle leggi, nonche' degli artt. 3, 4 e 120 della Costituzione e al canone generale di ragionevolezza delle leggi, degli artt. 117, comma 1, e 11 della Costituzione e degli artt. 149 e 150 del Trattato dell'Unione Europea e al canone generale di ragionevolezza delle leggi'. I ricorrenti assumono che contrasterebbe con i richiamati principi l'ultima modificazione apportata alla disciplina provinciale con la quale e' stato deciso di riconoscere retroattivamente per la continuita' didattica 40 punti per ogni triennio di lavoro prestato in Provincia di Trento, rinnovabili fino a quattro volte per un massimo di 160 punti: si tratterebbe di una scelta manifestamente irragionevole per la quantita' del punteggio, sia triennale che totale, previsto.

I ricorrenti hanno chiesto, in via cautelare, la sospensione del provvedimento impugnato.

3. Si e' tempestivamente costituita in giudizio l'Amministrazione provinciale intimata, chiedendo la reiezione del ricorso nel merito perche' infondato.

4. Con ordinanza n. 35, adottata nella camera di consiglio del 9 aprile 2010, la domanda cautelare e' stata respinta con riferimento ai primi tre motivi introdotti, sul rilievo che il principio della 'continuita' didattica' e' codificato nelle norme di attuazione dello Statuto, ove e' affidato alla Provincia il compito di disciplinare 'la miglior utilizzazione del personale anche al fine di soddisfare le esigenze di continuita' didattica', e di apprestare le 'misure per la determinazione dei tempi e delle modalita' per la mobilita' del personale insegnante tra il territorio provinciale e il restante territorio nazionale'; che, inoltre, la normativa provinciale di fonte primaria e secondaria emanata fino al 2006 non sembra in contrasto con i dedotti principi costituzionali. Con la stessa ordinanza e' stato invece rinviato al merito l'approfondimento del quarto motivo.

5. La Provincia autonoma di Trento, con atto notificato in data 14 giugno 2010 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo giorno 15, ha chiesto che il Tribunale si esprima in via cautelare anche sul quarto mezzo del ricorso, sul motivato rilievo che nel mese di luglio l'Amministrazione dovra' approvare le graduatorie definitive del personale docente per il prossimo anno scolastico che iniziera' nel mese di...

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