N. 154 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 aprile 2011

IL TRIBUNALE DI CATANIA Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n.

6186/09 R.G., promossa da P. O. nata a M., il 17 febbraio 1958, residente in R. in persona del suo tutore pro tempore A. P., rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Mario Di Mauro presso lo studio del quale in Catania, e' elettivamente domiciliato; Ricorrente Contro P . M. A. nato a C. il 19 febbraio 1992 S. F. nata a C. il 19 giugno 1968 entrambi residenti in C., rappresentati e difesi, giusta procura a margine della comparsa di risposta, dall'avv.

Patrizia Tamurella presso lo studio della quale in Catania, sono elettivamente domiciliati; Convenuti Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, esaminati gli atti, udito il relatore;

Osserva Con atto di citazione notificato in data 29.4.2009 O. P. per il tramite del suo tutore A. P. conveniva al giudizio del Tribunale di Catania M. A. P. ed esponeva che con sentenza n. 2621/04 del 30.1.2004 era stata pronunciata la sua interdizione e con provvedimento del 21.12.2007 nominato il tutore nella persona del fratello A.P. che nel corso della procedura di interdizione e di gestione della tutela veniva introdotto, da parte dei genitori dell'interdetto, un procedimento per la dichiarazione di nullita' del matrimonio che esso interdetto aveva contratto in data 15 dicembre 1990 con S. F., per essere stato uno dei contraenti affetto sin dalla nascita da infermita' mentale; che con sentenza n. 2772/07 il Tribunale dichiarava la nullita' del matrimonio e affidava il figlio minore nato da tale matrimonio, M. A. P., alla madre; che il figlio M. A. non poteva essere figlio di esso interdetto e cio' sia per assenza di coabitazione dei coniugi nel periodo compreso tra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita, sia per l'impotenza del marito durante il tempo suddetto nonche' per la presenza nel medesimo periodo di una relazione extraconiugale della moglie.

Concludeva chiedendo che, previ gli accertamenti medici del caso, il Tribunale dichiarasse che il convenuto M. A. P. non era figlio dell'attore.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio S. F.

nella qualita' di legale rappresentante del figlio minore che deduceva il difetto di integrita' del contraddittorio atteso che era stata chiamata in giudizio solo quale legale rappresentante del figlio e non personalmente.

Deduceva in via pregiudiziale l'intervenuta decadenza dall'azione di disconoscimento ai sensi dell'art. 244 c.c. atteso che, fino alla pronuncia della sentenza di interdizione il P. era pienamente capace di agire giuridicamente, con la conseguenza che avrebbe dovuto proporre l'azione entro il termine di un anno dalla nascita del figlio, atteso che la sospensione del relativo termine, ai sensi dell'art. 245 c.c. doveva ritenersi operante solo per l'ipotesi in cui fosse intervenuta sentenza di interdizione.

Contestava nel merito l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda della quale chiedeva il rigetto.

Alla prima udienza il giudice assegnava a parte attrice termine per integrare il contraddittorio nei confronti di S. F., che, costituitasi in giudizio personalmente ribadiva le stesse difese gia' svolte quale rappresentante legale del figlio.

Assegnati i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e formulate le relative richieste istruttorie il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio affinche' lo stesso si pronunziasse sulla pregiudiziale questione della decadenza della possibilita' di promuovere l'azione.

Risultano dagli atti di causa le seguenti incontestate circostanze:

Con sentenza n. 2621/04 emessa in data 26.7.2004 il Tribunale di Catania, su ricorso dell'odierna convenuta S. G., pronunciava l'interdizione di P. O., rilevando che il consulente tecnico all'uopo nominato dal giudice istruttore aveva accertato che il P. era affetto da ritardo mentale grave, patologia da attribuirsi a genesi traumatica perinatale, che rendeva il soggetto incapace di provvedere a propri interessi.

Dalla relazione di consulenza tecnica del dott. Carmelo Florio a, depositata in quel procedimento, risulta che 'in seguito alle condizioni di sofferenza perinatale (fattore traumatico ostetrico da presumibile sproporzione cefalo pelvica o da presentazione anomala o da non appropriato impiego di forcipe o ventosa ostetrica) il periziando ha manifestato ritardo mentale con disturbi del linguaggio, della comprensione e delle principali funzioni psichiche...l'esordio del disturbo e' certamente ascrivibile all'epoca perinatale...tale deficit e' irreversibile e duraturo'.

Ad analoghe conclusioni giungeva il consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice istruttore nella controversia promossa dai genitori dell'odierno attore e tendente ad ottenere la declaratoria di nullita' del matrimonio dallo stesso contratto con la convenuta S.

F., giudizio conclusosi con sentenza n. 2772/07 che ha dichiarato tale nullita' per le acclarate condizioni di incapacita' del ricorrente al momento in cui lo stesso ha contratto il matrimonio (anno 1990).

Anche il dott. Roberto Parlato ha rilevato che il ritardo mentale e' certamente riconducibile all'epoca perinatale (da causa traumatica) ed appare evidente che l'assenza di interventi mirati di tipo riabilitativo...ha limitato i margini di miglioramento e recupero sociale e interpersonale. Il periziando non appare in grado di esprimere giudizi, ne' possedere capacita' di...

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