N. 187 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 maggio 2012

P.Q.M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n.

1, nonche' 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli. artt. 1, comma 4, del D.L. n. 536 del 1996, convertito dalla L. 23 dicembre 1996 n. 448 e 8 del d.lgs.

n. 219 del 2006, per violazione degli artt. 2, 3, 97 e 119 della Costituzione:

Sospende il giudizio; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle parti in causa e la comunicazione ai Presidente delle due camere del Parlamento;

Manda alla segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale per l'esecuzione.

Cosi' deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2012.

Il Presidente: Mozzarelli L'Estensore: Giovannini

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 48 del 2010, integrato da due ricorsi per motivi aggiunti, proposto da: Novartis Farma S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Piria e Francesca Libanori, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.

Francesca Casini, in Bologna, Galleria Cavour n. 2; contro Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Bologna, via Marconi n. 34.

Nei confronti di Roche S.p.a., in persona del legale rappresentante p.r., non costituita in giudizio; per l'annullamento, previa sospensiva A) della deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n.

1628/2009 del 26 ottobre 2009 e relativo allegato, con quale il medicinale 'Avastin' (bevacizumab), autorizzato per il trattamento di prima linea dei pazienti con carcinoma del colon e del retto metastatico, e' stato ammesso all'erogazione a carico del servizio sanitario regionale nelle indicazioni, non autorizzate e non previste nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, relative a 'trattamento di nuovi casi di degenerazione maculare legata all'eta' (DMLE)', in base ad un protocollo che ne contempli l'uso 'prevalente' rispetto al medicinale 'Lucentis', commercializzato dalla ricorrente, autorizzato specificamente per il trattamento della D.M.L.E.;

nonche', qualora occorra, in quanto atti presupposti;

  1. della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1540 del 6 novembre 2006 con i relativi allegati;

  2. della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2330 del 22 dicembre 2008, con i relativi allegati;

  3. del parere in data 16 luglio 2009, reso dalla Comm. Reg. del farmaco sui medicinali, da utilizzare per il trattamento delle maculopatie correlate all'eta'. Inoltre, con primi morivi aggiunti di ricorso, per l'annullamento della stessa deliberazione regionale e degli altri atti gia' impugnati con ricorso principale, sulla base dell'ulteriore censura con la quale e' sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35 della L.R. Emilia - Romagna 22 dicembre 2009 n. 24, che ha introdotto il comma 3-bis nell'art. 36 della L.R. 29 dicembre 2009 n. 24, per ritenuto contrasto della norma regionale con diversi parametri contenuti nella Carta Costituzionale.

    Infine, con il secondo ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento sempre degli stessi atti, che sono ulteriormente censurati sotto il profilo della ritenuta mancanza di copertura normativa di rango legislativo degli stessi, a seguito della pubblicazione della sentenza n. 8 del 2011, con la quale la Corte costituzionale (pronunciandosi su ordinanza di remissione inoltrata dall'amministrazione statale) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 35 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24.

    Visti il ricorso principale, i due motivi aggiunti di ricorso e i relativi, rispettivi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia Romagna;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2012 il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

    Fatto: la presente controversia concerne la verifica della legittimita', alla luce dei motivi evidenziati nel ricorso principale e nei due successivi ricorsi per motivi, aggiunti, dei seguenti provvedimenti e atti adottati dalla Regione Emilia Romagna:

  4. deliberazione della Giunta Regionale n. 1628/2009 del 26 ottobre 2009 e relativo allegato, con la quale il medicinale 'Avastin' (bevacizumab), autorizzato per il trattamento di' prima linea dei pazienti con carcinoma del colon e del retto metastatico, e' stato ammesso all'erogazione a carico del servizio sanitario regionale nelle indicazioni, non autorizzare e non previste nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, relative a 'trattamento di nuovi casi di degenerazione maculare legata all'eta' (D.M.L.E.)', in base ad un protocollo che ne contempli l'uso 'prevalente' rispetto al medicinale 'Lucentis', commercializzato dalla ricorrente, autorizzato specificamente per il trattamento della D.M.L.E.;

    nonche', qualora occorra, in quanto atti presupposti:

  5. deliberazione della Giunta Regionale n. 1540 del 6 nevembre 2006 con i relativi allegati;

  6. deliberazione della Giunta Regionale n. 2330 del 22 dicembre 2008, con i relativi allegati;

  7. parere in data 16 luglio 2009, reso dalla Commissione Regionale del farmaco sui medicinali, da utilizzare per il trattamento delle maculopatie correlate all'eta'.

    Con un primo ricorso per motivi aggiunti, si chiede l'annullamento della stessa deliberazione regionale e degli altri atti gia' impugnati con ricorso principale, introducendo ulteriore censura con la quale e' sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35 della L.R. Emilia - Romagna 22 dicembre 2009 n. 24, che ha introdotto il comma 3-bis nell'art. 36 della L.R.

    29 dicembre 2009 n. 24, per ritenuto contrasto con diversi parametri contenuti nella Carta Costituzionale.

    Infine, con secondo ricorso per motivi aggiunti, e' chiesto ancora l'annullamento stessi atti, che sono ulteriormente censurati sotto il profilo della mancanza di copertura normativa di rango legislativo degli stessi, a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 2011, con la quale il Giudice delle Leggi (pronunciando in altro giudizio su ordinanza di remissione presentata dallo Stato) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 35 della L.R. Emilia - Romagna 22 dicembre 2009 n. 24.

    E' parte ricorrente a' societa' farmaceutica Novartis Farma S.p.a. che deduce, a sostegno dell'impugnativa, motivi in diritto rilevanti:

    a) violazione dell'art. l, comma 4, del D.L. n. 536 del...

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