N. 155 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 marzo 2011

LA CORTE DI APPELLO DI MILANO Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla richiesta di estradizione proposta dal Governo della Repubblica di Romania nei confronti di B.S., nato a G. (R...) il ..., dom. in C. B., Via Z. per violazione all'art. 321 c.p. r. (turbamento grave dell'ordine pubblico).

Fatto Con nota del 7-12-2010 il Ministero della Giustizia trasmetteva la domanda di estradizione presentata dal Governo della R. di R. nei confronti di B.S.

L'estradando risultava destinatario di un mandato di esecuzione della pena emesso il 25-4-2005 dalla Pretura di G. in base alla sentenza della stessa Autorita' Giudiziaria del 28-6-2004, con la quale il B. era stato condannato alla pena di 335 giorni di reclusione per turbamento grave dell'ordine pubblico (art. 321 c.p.

r.). La sentenza passava in giudicato il 15-4-2005, dopo la conclusione dei successivi due gradi di giudizio, svoltisi innanzi, al Tribunale e alla Corte d'Appello di G.

All'estradando veniva in pratica attribuito il fatto di aver partecipato in data 28-8-1999 ad una rissa tra gruppi contrapposti nel corso della quale alcuni dei partecipanti (tra cui lo stesso B.) avevano riportato lesioni. I due gruppi si erano anche tirati pietre, bloccando il traffico per 15-20 minuti.

In data 23-10-2010 il predetto fu tratto in arresto provvisorio a fini estradizionali da personale di polizia appartenente al Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di M.

Convalidato l'arresto in data 25-10-2010, il Presidente della 5ª Sezione Penale della Corte d'Appello identificava e ascoltava l'estradando il 28-10-2010; nell'occasione l'arrestato negava il proprio consenso all'estradizione.

Sussistendone i presupposti di legge, veniva applicata all'estradando la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 716, terzo comma, c.p.p., della quale il Ministro della Giustizia chiedeva il mantenimento nel rispetto dei termini di legge.

Successivamente, con ordinanza del 23-11-2010, il B. veniva posto agli arresti domiciliari con facolta' di recarsi al lavoro. Ritenendo cessate le esigenze cautelari, la Corte revochera' poi la misura cautelare con ordinanza del 18-3-2011, disponendo la scarcerazione dell'estradando.

All'esito dell'odierna udienza camerale il B. ha chiesto di poter espiare la pena in Italia, il Procuratore Generale ha chiesto che la Corte deliberi favorevolmente in relazione alla richiesta di estradizione e la difesa ha concluso come da verbale, opponendosi alla...

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