N. 401 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 marzo 2006

IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 934 del Ruolo generale anno 2005, riservata per la decisione all'udienza del 31 marzo 2006 tra (G. R., C. R. e M.

Elisabetta, questi ultimi in qualita' di esercenti la potesta' sul minore C. M. elettivamente domiciliati in C. presso gli avv.ti F.

Orlandino e A. Gentile, ricorrente, e comune di Carovigno in persona del Sindaco elettivamente domiciliato in Carovigno presso l'avv. M.

Ciullo, resistente Svolgimento del processo Con ricorso ritualmente depositato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 132 elevato il 26 settembre 2005 dalla Polizia Municipale di Carovigno e notificato il 24 ottobre 2005.

Parte ricorrente contestava il provvedimento reso per illegittimita' dello stesso. Instaurato il giudizio, veniva esperita prova testimoniale. Una volta precisate le conclusioni, la causa veniva introitata per la decisione.

Motivi della decisione Il ricorso e' fondato e merita accoglimento.

Le argomentazioni addotte dal ricorrente, in presenza di prova testimoniale a riguardo, si reputano condivisibili.

Infatti a seguito della modifica legislativa intervenuta, il fermo amministrativo nella fattispecie oggetto del giudizio e' da ritenere implicitamente abrogato, perche' sostituito dalla confisca.

La norma sembra anticostituzionale nel momento in cui sanziona con la confisca la violazione commessa dal ricorrente mentre analoga sanziona non e' prevista nel caso in cui il conducente di un auto non allacci le cinture di sicurezza o nel caso in cui trasporti carichi sporgenti oltre i limiti ammessi dal C.d.

La questione non sembra...

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