N. 384 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 agosto 2010

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 871 del 2010, proposto da Antonio Montagna e Mario Dino Capano, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Olivieri, con domicilio eletto presso l'avv. Nicola Cipriani in Bari, via Andrea da Bari, 109, contro la Regione Puglia, nei confronti di:

Antonio Barba, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso l'avv. Fulvio Mastroviti in Bari, via Quintino Sella, 40;

De Biasi Franco;

e con l'intervento di ad opponendum:

il Movimento Difesa del Cittadino - Mdc, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso l'avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;

Rocco Palese, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luciano Ancora e Roberto G. Marra, con domicilio eletto in Bari, presso l'avv. G. Notarnicola, via Piccinni n. 150;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:

a) dei verbali di proclamazione degli eletti dell'Ufficio centrale regionale conclusasi il giorno 11 maggio 2010, nella parte in cui non attribuiscono al gruppo di liste collegate al Presidente eletto la percentuale dei seggi prevista dalla legge n.108 (art. 15, 13 c., legge n. 108/1968, come modificata dalla legge n. 43 del 1995 e come recepita dall'art. 1, c. 2, L.R. Puglia n. 2 del 2005);

b) del verbale delle operazioni elettorali dell' Ufficio centrale regionale del 29 aprile 2010, nella parte in cui non ha riconosciuto il premio di governabilita' alle liste collegate al Presidente Vendola, eletto con voti pari al 48,69 % e cioe' con una percentuale superiore al 40% dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente, c) e di tutti gli atti preordinati e connessi, anche se non conosciuti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Antonio Barba;

Visti gli atti d'intervento di Rocco Palese e del Movimento Difesa del Cittadino;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2010 il cons.

Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avvocati Andreina Orlando, per delega dell'avv. Luca Olivieri, Pietro Quinto, Gianluigi Pellegrino, Luciano Ancora e Roberto Marra;

I signori Montagna e Capano sono elettori, rispettivamente residenti nei comuni di Maglie e di Deliceto.

Impugnano le operazioni elettorali per la Regione, chiedendo la correzione dei risultati delle votazioni del 28 e 29 marzo 2010.

In particolare, si dolgono dell'atto del 29 aprile 2010 dell'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'appello di Bari, che ha interpretato la disciplina di riferimento (in primis, lo Statuto della Regione Puglia e la legge regionale 28 gennaio 2005, n.

2, che peraltro esplicitamente s'ispira alla legislazione statale), nel senso che il consiglio regionale debba ritenersi composto da 70 componenti e non da 78, come sarebbe invece determinato in applicazione della normativa statale (articolo 15, comma tredicesimo, numeri 6, 7 e 8, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dall'articolo 3 dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, introduttivo del meccanismo di rafforzamento della maggioranza, cosiddetto 'Tatarellum').

L'atto perviene a tale contestata conclusione osservando che non emergono indici sicuri, desumibili dall'articolo 10 della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (e, in specie, dalla lettera j), della volonta' di attribuire seggi aggiuntivi, rispetto al numero di consiglieri fissato prima dallo Statuto regionale e poi dall'articolo 2 della stessa legge regionale; ragion per cui l'intera normativa deve essere intesa in conformita' allo Statuto, il quale non accenna ne' a deroghe riguardanti la composizione dell'organo collegiale, ne' a rinvii a meccanismi elettorali disciplinati dalla legge statale o dall'apposita legge regionale (di fatto comunque approvata successivamente allo statuto).

Con il ricorso proposto, questo ragionamento viene contestato dagli istanti attraverso una serie di pregevoli argomentazioni, riguardanti il complesso normativo gia' menzionato.

Precisamente si sostiene che, dopo l'assegnazione di 56 seggi su base proporzionale e 13 in virtu' del 'premio di maggioranza' (per un totale di 70), l'Ufficio avrebbe dovuto attribuire ai candidati legati al presidente della giunta una quota aggiuntiva di governabilita', pari ad ulteriori 8 seggi, in modo d'assicurare alle stesse forze una maggioranza in consiglio del 60%. In via espressamente subordinata, inoltre, si chiede, nell'ipotesi di rigetto delle censure teste' accennate, che comunque la solida maggioranza sia assicurata all'interno della composizione consiliare ferma a 70 membri, con la sostituzione di 3 eletti nell'ambito della minoranza con 3 elementi delle liste collegate al Presidente Vendola.

Si sono costituiti il Ministero dell'Interno e l'Ufficio centrale regionale e, in relazione al motivo proposto in via gradata, Antonio Barba.

Hanno spiegato intervento ad opponendum il Movimento Difesa del Cittadino con Luigi Mariano, nonche' Rocco Palese.

Innanzi tutto deve registrarsi che i ricorrenti hanno depositato con l'atto introduttivo del giudizio i propri certificati elettorali.

Per chiarire i termini della vicenda, conviene poi riportare le disposizioni rilevanti.

Per l'articolo 24, primo comma, dello Statuto, approvato con legge regionale 12 maggio 2004 n. 7, 'Il Consiglio regionale e' composto da settanta consiglieri eletti a suffragio universale dai cittadini, donne e uomini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto'.

La successiva legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 esplicitamente dichiara che 'Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili con la presente legge sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), con le successive modificazioni e integrazioni' (articolo 1, secondo comma); essa ribadisce all'articolo 3, primo comma: 'Il Consiglio regionale e' composto da settanta membri, compreso il Presidente eletto, di cui...

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