N. 387 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 agosto 2010

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 690 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da Lorenzo Caiolo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Corso, Giovanni Pesce e Vittorio Russi, con domicilio eletto presso il terzo in Bari, corso Vittorio Emanuele n. 60;

Contro:

l'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'appello di Bari;

il Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati per legge in Bari, via Melo, 97;

il Ministero della Giustizia;

la Regione Puglia;

l'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Brindisi;

l'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Bari;

l'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Lecce;

l'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Foggia;

l'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Taranto;

l'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Trani;

Nei confronti di:

Euprepio Curto, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l'avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

Antonio Barba, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Quinto e Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l'avv. Fulvio Mastroviti in Bari, via Quintino Sella, 40;

Pietro Iurlaro;

e con l'intervento di ad opponendum:

il Movimento Difesa del Cittadino - Mdc -, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso l'avv.

Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;

Rocco Palese, Massimo Cassano, Michele Boccardi, Davide Bellomo,

Andrea Caroppo, Lucio Tarquinio, Gianfranco Chiarelli, Domenico Lanzilotta, Saverio Congedo, Roberto Marti, Mario Vadrucci, Pietro Iurlaro, Antonio Camporeale, Arnaldo Sala, Ignazio Zullo, Giammarco Surico, Maurizio Friolo, Francesco Damone, Leonardo Di Gioia, Pietro Lospinuso, Francesco De Biase, Giandiego Gatta, Giovanni Alfarano,

Salvatore Greco, rappresentati e difesi dagli avv.ti Luciano Ancora e Roberto G. Marra; con domicilio eletto in Bari; presso l'avv. G.

Notarnicola, via Piccinni n. 150;

Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:

del provvedimento emesso dall'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'appello di Bari del 29 aprile 2010, successivamente conosciuto, con il quale si afferma che l'art. 3 della legge reg. n.

2/2005 va interpretato, conformemente alla previsione statutaria, nel senso che i membri del consiglio (regionale) non possono che essere pari a 70';

nei limiti dell'interesse, del consequenziale verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale delle elezioni del Presidente della Regione Puglia e del Consiglio regionale della Puglia del 28 e 29 marzo 2010, di estremi ignoti, con cui sono stati proclamati gli eletti a consigliere del Consiglio regionale della Puglia per la circoscrizione di Brindisi e gli eletti a consigliere del Consiglio regionale della Puglia in seguito al riparto effettuato dall'Ufficio centrale regionale;

del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale regionale di estremi ignoti, nella parte in cui sono stati assegnati i seggi in numero di 70, anziche' di 78, come risultante dal precedente verbale pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno e della Regione Puglia;

di ogni altro atto collegato e connesso, ad oggi ignoto.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'appello di Bari e il Ministero dell'Interno;

Visti gli atti d'intervento di Rocco Palese ed altri e del Movimento Difesa del Cittadino;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2010 il cons.

Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Giovanni Pesce, Grazia Matteo, Ines Sisto, Ernesto Sticchi Damiani, Pietro Quinto, Gianluigi Pellegrino, Luciano Ancora e Roberto Marra;

Il ricorrente si e' candidato alla carica di consigliere regionale della Puglia nella lista 'Italia dei Valori', circoscrizione di Brindisi. Le elezioni si sono tenute il 28 e 29 marzo 2010.

L'istante non e' stato proclamato eletto dall'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'appello di Bari, in virtu' dell'opzione interpretativa contenuta nell'atto del 29 aprile 2010, per la quale la disciplina di riferimento (in primis, lo Statuto della Regione Puglia e la legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, che peraltro esplicitamente s'ispira alla legislazione statale) induce a ritenere che il consiglio regionale sia composto da 70 componenti e non da 78, come sarebbe invece determinato in applicazione della normativa statale (articolo 115, comma tredicesimo, nn. 6, 7 e 8, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dall'articolo 3 dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 - introduttivo del meccanismo di rafforzamento della maggioranza, cosiddetto 'Tatarellum').

L'atto perviene a tale contestata conclusione osservando che non emergono indici sicuri, desumibili dall'articolo 10 della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (e, in specie, dalla lettera j), della volonta' di attribuire seggi aggiuntivi, rispetto al numero di consiglieri fissato prima dallo Statuto regionale e poi dall'articolo 2 della stessa legge regionale; ragion per cui l'intera normativa dev'essere intesa in conformita' allo Statuto, il quale non accenna ne' a deroghe riguardanti la composizione dell'organo collegiale, ne' a rinvii a meccanismi elettorali disciplinati dalla legge statale o dall'apposita legge regionale (di fatto comunque approvata successivamente allo statuto).

Con il ricorso proposto, questo ragionamento viene contestato dall'istante attraverso una serie di pregevoli argomentazioni, riguardanti il complesso normativo gia' menzionato.

Precisamente si sostiene che, dopo l'assegnazione di 56 seggi su base proporzionale e 13 in virtu' del 'premio di maggioranza' (per un totale di 70), l'Ufficio avrebbe dovuto attribuire ai candidati legati al presidente della giunta una quota aggiuntiva di governabilita', pari ad ulteriori 8 seggi, in modo d'assicurare alle stesse forze una maggioranza in consiglio del 60%.

Si sono costituiti il Ministero dell'Interno e l'Ufficio centrale regionale e, dopo la notifica dei motivi integrativi, alla stregua dei quali si chiede, espressamente in via gradata, che il quoziente elettorale circoscrizionale sia determinato computando anche il voto alle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui all'articolo 11, lett. j), della legge regionale 28 gennaio 2005, n.

2, il sig...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT