N. 380 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 agosto 2010

IL TRIBUNALE Nel procedimento esecutivo esattoriale n. 10/2010 R.G.E.;

Vista l'istanza depositata in data 21 gennaio 2010 da Equitalia Romagna S.p.a. quale agente della riscossione per la Provincia di Forli-Cesena, con cui e' stata chiesta, ai sensi dell'art. 85 decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, l'assegnazione allo Stato dell'immobile pignorato (quota di 1/2 della proprieta' di un appartamento e garage sito a Bertinoro, v. A. Garibaldi n. 291, distinto al n. C.E.U. foglio 11, p.lla 318 sub. 3, cat. A/2, cl. 2, vani 7,5 e p.lla 318 sub. 4, cat. C/6, al. 2, mq. 33) di proprieta' di Valletta Michele;

Preso atto della richiesta di assegnazione dell'immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto (pari a € 79.454,67) e quello per cui si procede (rideterminato all'udienza del 9 giugno 2010 in € 58.659,17 per effetto dell'ultimo intervento), con fissazione del termine per il deposito del prezzo;

Premesso che la procedura di riscossione esattoriale si e', sino a qui, regolarmente svolta con avviso di vendita regolarmente trascritto e notificato al debitore, e con lo svolgimento di tre incanti d'asta, andati deserti;

Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 9 giugno 2010 e sciolta la riserva in tale sede assunta, osserva quanto segue.

Ritiene il giudicante che sussistano fondati motivi per sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 85, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, nella parte in cui consente l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il minor prezzo tra quello base del terzo incanto quello del credito per cui si procede, anziche' per il prezzo base del terzo incanto, per i motivi di seguito esposti.

Si premette che l'art. 85 decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, relativo alla riscossione delle sole entrate dello Stato di natura tributaria, al primo comma, prevede che 'se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento'.

Aggiunge il secondo comma che 'il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la procedura prevista dall'art. 590 c.p.c. Il termine per il versamento del prezzo per il quale e' stata disposta l'assegnazione non puo' essere inferiore a sei mesi'.

A seguito del versamento del prezzo, come sopra determinato, nel rispetto del termine assegnato, il giudice dell'esecuzione pronuncia il decreto di trasferimento in favore dello Stato ai sensi dell'art.

586 c.p.c., senza avere alcun potere discrezionale. Ove ricorrano i presupposti sopra indicati (terzo incanto deserto, istanza del concessionario, versamento del prezzo nel termine assegnato), il giudice dell'esecuzione e', infatti, tenuto ad assegnare il bene allo Stato, non potendo rifiutare l'emissione del decreto di trasferimento, come si evince dal tenore del citato art. 85 che stabilisce che 'il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione' e non invece 'puo' disporre'.

Inoltre, a differenza di quanto avviene nelle ordinarie esecuzioni immobiliari, nelle esecuzioni esattoriali non rientra nei poteri del giudice disporre lo svolgimento di un ulteriore incanto in luogo dell'assegnazione allo Stato, atteso che il potere di ordinare l'espletamento di un quarto incanto spetta solo all'ente impositore, come emerge dal terzo comma dell'art. 85.

L'assegnazione prevista dall'art. 85 cit. ha natura c.d.

sostitutiva della vendita forzata. Infatti, l'assegnazione viene fatta per un prezzo, pari alla minor misura tra la base d'asta del terzo incanto e il credito tributario per cui l'esattore procede (comma 1), e questo prezzo deve essere interamente versato dallo Stato all'effetto di ottenere il trasferimento della proprieta' (comma 2), tanto e' vero che e' regolato il caso del mancato versamento del prezzo (comma 3). Al versamento segue dunque l'acquisizione del prezzo alla massa attiva (art. 509 c.c.) e la sua assegnazione all'esattore se non vi sono concorrenti (artt. 84 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e 510 c.p.c.).

Nel caso in cui vi sia l'intervento di altri creditori, deve procedersi alla distribuzione in ragione delle rispettive cause di prelazione tra esattore e altri concorrenti, secondo quanto previsto dagli artt. 84 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e 596 c.p.c.

Da cio' si desume che l'art. 85 cit. esclude, implicitamente, ma in maniera non equivoca, la possibilita' per l'esattore di chiedere l'assegnazione a favore dello Stato a soddisfacimento del credito erariale (c.d. assegnazione satisfattiva o datio in solutum giudiziale) e la possibilita' per lo Stato di limitarsi al versamento del solo eventuale conguaglio tra il prezzo di assegnazione e il credito per cui puo' utilmente collocarsi in sede di riparto (c.d.

assegnazione mista). L'art. 3, comma 40, del d.-l. n. 203/2005 (conv.

legge n. 248/2005) ha sostituito ai comma 2 e 3 dell'art. 85 cit. le parole 'dell'eventuale conguaglio' con le parole 'del prezzo per il quale e' stata disposta l'assegnazione'.

Il prezzo di assegnazione previsto dalla norma e' pari alla minor somma tra il credito tributario per cui si procede e la base d'asta del terzo incanto andato deserto, come gia' previsto per la devoluzione allo Stato ai sensi dell'art. 87 decretlo del Presidente della Repubblica 29settembre 1973 n. 602. Poiche' non e' previsto e' anzi chiaramente escluso a seguito della modifica apportata dall'art. 3 comma 40 d.-l. n. 203/2005 - il versamento di alcun 'conguaglio', la norma non puo' che essere interpretata nel senso che il prezzo di assegnazione e' definitivamente fissato nella minor somma tra credito e base d'asta del terzo incanto e che l'eventuale differenza tra base d'asta del terzo incanto e credito non da' luogo ad alcun obbligo di conguaglio ne' a incremento del prezzo di assegnazione.

La stessa Corte, pronunciandosi sulla devoluzione allo Stato, aveva interpretato l'art. 87 decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 nel senso che la norma consente 'che la procedura esattoriale possa concludersi con la devoluzione del bene allo Stato per il minor prezzo tra quello dell'incanto e l'ammontare dell'imposta per cui ha avuto luogo l'esecuzione' (Corte cost. ord.

31 marzo 1988 n. 383).

Si osserva, inoltre, che, ai fini della determinazione del prezzo di assegnazione, non e' determinante l'entita' dei crediti concorrenti al riparto (art. 54 cpv. decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602) aventi prelazione anteriore a quella dell'esattore, in quanto l'art. 85 cit. facendo riferimento alla 'somma per la quale si procede' riguarda evidentemente il credito tributario e non altri, ed inoltre tale norma non rinvia all'art. 589 c.p.c., secondo cui 'l'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'art. 506', ne' all'art. 506 c.p.c. che indica per l'assegnazione 'un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente'.

Nel caso in esame vi sono stati due interventi da parte di CORIT Riscossioni Locali, per un credito di € 1.628,58 e della Cassa dei Risparmi di Forti e della Romagna per un credito...

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