N. 357 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 agosto 2010

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 744 del 2010, proposto da Luigi Calo', rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Loiodice, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 29;

Contro:

l'Ufficio centrale regionale per le elezioni regionali presso la Corte d'appello di Bari, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, 97;

il Ministero dell'interno, la Regione Puglia;

l'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Bari;

l'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Brindisi;

l'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Lecce;

l'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Foggia;

l'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Taranto;

l'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Trani;

Nei confronti di Olivieri Giacomo; e con l'intervento di ad opponendum:

Il Movimento Difesa del Cittadino (Mdc), rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso l'avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;

Rocco Palese, Massimo Cassano, Michele Boccardi, Davide Bellomo, Andrea Caroppo, Lucio Tarquinio, Gianfranco Chiarelli,

Domenico Lanzilotta, Saverio Congedo, Roberto Marti, Mario Vadrucci,

Pietro Iurlaro, Antonio Camporeale, Arnaldo Sala, Ignazio Zullo,

Giammarco Surico, Maurizio Friolo, Francesco Damone, Leonardo Di Gioia, Pietro Lospinuso, Francesco De Biase, Giandiego Gatta,

Giovanni Alfarano, Salvatore Greco, rappresentati e difesi dagli avv.ti Luciano Ancora e Roberto G. Marra, con domicilio eletto in Bari, presso l'avv. G. Notarnicola, via Piccinni n. 150;

Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, degli atti di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere regionale della Puglia, relativi alle elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010, nella parte in cui non proclamano i consiglieri regionali della quota aggiuntiva di governabilita', nonche' per la proclamazione di costoro.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio centrale regionale per le elezioni regionali;

Visti gli atti d'intervento di Rocco Palese ed altri e del Movimento Difesa del Cittadino;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2010 il cons.

Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Isabella Loiodice, Grazia Matteo, Ines Sisto, Gianluigi Pellegrino, Luciano Ancora e Roberto Marra;

Il ricorrente si e' candidato alla carica di consigliere regionale della Puglia nella lista 'Sinistra Ecologia e Liberta'', circoscrizione di Lecce. Le elezioni si sono tenute il 28 e 29 marzo 2010.

L'istante non e' stato proclamato eletto dall'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'appello di Bari, in virtu' dell'opzione interpretativa contenuta nell'atto del 29 aprile 2010, per la quale la disciplina di riferimento (in primis, lo Statuto della Regione Puglia e la legge regionale 28 gennaio 2005 n. 2, che peraltro esplicitamente s'ispira alla legislazione statale) induce a ritenere che il consiglio regionale sia composto da 70 componenti e non da 78, come sarebbe invece determinato in applicazione della normativa statale (articolo 15, comma tredicesimo, nn. 6, 7 e 8, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dall'articolo 3 dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 - introduttivo del meccanismo di rafforzamento della maggioranza, cosiddetto 'Tatarellum').

L'atto perviene a tale contestata conclusione osservando che non emergono indici sicuri, desumibili dall'articolo 10 della legge regionale 28 gennaio 2005 n. 2 (e, in specie, dalla lettera j), della volonta' di attribuire seggi aggiuntivi, rispetto al numero di consiglieri fissato prima dallo Statuto regionale e poi dall'articolo 2 della stessa legge regionale; ragion per cui l'intera normativa dev'essere intesa in conformita' allo Statuto, il quale non accenna ne' a deroghe riguardanti la composizione dell'organo collegiale, ne' a rinvii a meccanismi elettorali disciplinati dalla legge statale o dall'apposita legge regionale (di fatto comunque approvata successivamente allo statuto).

Con il ricorso proposto, questo ragionamento viene contestato dall'istante attraverso una serie di pregevoli argomentazioni, riguardanti il complesso normativo gia' menzionato.

Precisamente si sostiene che, dopo l'assegnazione di 56 seggi su base proporzionale e 13 in virtu' del 'premio di maggioranza' (per un totale di 70), l'Ufficio avrebbe dovuto attribuire ai candidati legati al presidente della giunta una quota aggiuntiva di governabilita', pari ad ulteriori 8 seggi, in modo d'assicurare alle stesse forze una maggioranza in consiglio del 60%.

Si sono costituiti il Ministero dell'interno e l'Ufficio centrale regionale. Hanno spiegato intervento ad opponendum il Movimento Difesa del Cittadino con Luigi Mariano, nonche' Rocco Palese e altri, come da dettaglio in atti.

Innanzi tutto deve registrarsi che l'istante ha depositato con il ricorso il riepilogo dei voti, da cui risulta la propria candidatura, che ha ottenuto 2.545 preferenze.

Per chiarire i termini della vicenda, conviene poi riportare le disposizioni rilevanti.

Per l'articolo 24, primo comma, dello Statuto, approvato con legge regionale 12 maggio 2004 n. 7, 'Il Consiglio regionale e' composto da settanta consiglieri eletti a suffragio universale dai cittadini, donne e uomini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto'.

La successiva legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 esplicitamente dichiara che 'Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili con la presente legge sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), con le successive modificazioni e integrazioni' (articolo 1, secondo comma); essa ribadisce all'articolo 3, primo comma: 'Il Consiglio regionale e' composto da settanta membri, compreso il Presidente eletto, di...

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