N. 355 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 agosto 2010

IL TRIBUNALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1148 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da Sabrina Rita Lo Sicco, rappresentata e difesa dall'avv.

Vincenzo Brambille e dall'avv. Dario Greco, con domicilio eletto presso l'avv. Paolo Grimaldi in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 19;

Contro il Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'esecuzione del bando di concorso, per esami di trecentocinquanta posti di magistrato ordinario, indetto con decreto del Ministro della giustizia del 15 dicembre 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 dicembre 2009, nella parte in cui all'art. 2, lett. g), non prevede l'ammissione al concorso per gli abilitati alla professione di avvocati, non iscritti all'albo per ragioni di incompatibilita'; e con i motivi aggiunti, per l'annullamento del provvedimento del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi Direzione generale dei Magistrati del 19 maggio 2010, Prot. n.

1917g/812, di esclusione della ricorrente dal concorso a 350 posti di magistrato ordinario indetto con decreto ministeriale del 15 dicembre 2009, notificato il 24 maggio 2010;

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti depositati in data 9 giugno 2010;

Viste le memorie difensive;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2010 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

La ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al concorso per esami a 350 posti da magistrato ordinario, indetto con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 99 del 29 dicembre 2009.

Rappresenta l'odierna ricorrente di avere conseguito la laurea in giurisprudenza e, a seguito del superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, di essersi iscritta, nel gennaio 2007, all'Albo degli avvocati del foro di Palermo.

Essendo stata assunta, con contratto del 16 aprile 2009, a seguito della vincita di concorso pubblico, presso il Ministero degli affari esteri con la qualifica di funzionario amministrativo, precisa parte ricorrente di aver chiesto la cancellazione dall'Albo degli avvocati stante l'incompatibilita' prevista dall'art. 3 del R.D.L. n.

1578 del 1933.

Con delibera del 2 aprile 2009 il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Palermo ha provveduto alla cancellazione della ricorrente dall'Albo.

Con il ricorso in esame, propone parte ricorrente azione impugnatoria avverso l'art. 2, lett. g) del bando di concorso laddove prevede, al punto 6, l'ammissione al concorso degli 'avvocati iscritti all'Albo che non siano incorsi in sanzioni disciplinari', con conseguente preclusione alla partecipazione allo stesso da parte dei soggetti che, gia' iscritti all'Albo, si siano dovuti cancellare per ragioni di incompatibilita', deducendo, a sostegno della proposta azione, il seguente motivo di censura.

Violazione dell'art. 3 della Costituzione - Disparita' di trattamento.

Lamenta, in sostanza, parte ricorrente, come la gravata previsione del bando configuri una ingiusta discriminazione nella parte in cui l'ammissione al concorso degli abilitati all'esercizio della professione forense e' condizionata all'iscrizione al relativo Albo professionale.

Si e' costituita in resistenza l'intimata Amministrazione deducendo l'infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondete pronuncia.

Con ricorso per motivi aggiunti l'odierna ricorrente ha impugnato, altresi', il provvedimento, successivamente intervenuto, con cui l'Amministrazione ne ha formalmente disposto l'esclusione dal concorso in quanto non iscritta all'Albo professionale richiesto dal punto 6, lett. g), dell'art. 2 del bando.

Con ordinanza n. 2897/2010 del 30 giugno 2010, e' stata accolta l'istanza cautelare proposta in via incidentale dalla ricorrente, disponendo l'ammissione della stessa con riserva al concorso in esame e contestualmente decidendosi di sollevare questione di illegittimita' costituzionale della disposizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 160 del 2006 come modificata dalla legge n. 111 del 2007.

Poste tali premesse, va rilevato come con riferimento ad analoga controversia, concernente l'impugnativa del precedente bando di concorso per l'ammissione in magistratura ordinaria, la Sezione ha gia' sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. del d.lgs. n. 160 del 2006, cosi' come modificato dalla legge n. 111 del 2007 (ordinanza n. 20 dell'11 novembre 2008).

La questione, allo stato, non risulta ancora definita dalla Corte costituzionale.

Tanto precisato, deve rilevarsi che anche il bando odiernamente impugnato rappresenta, in parte qua, la pedissequa riproduzione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. f) del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge n. 111 del 30 luglio 2007.

Esso non rappresenta, pertanto, il frutto di una scelta discrezionale dell'amministrazione, ma il risultato dell'applicazione di puntuali previsioni legislative, di talche' la sostanza delle censure dedotte si risolve nella questione di legittimita' costituzionale della norma citata, nella parte in cui richiede, per l'ammissione al concorso, che gli abilitati all'esercizio delle professione forense siano anche iscritti all'Albo professionale.

Giova, al riguardo, premettere il complessivo quadro normativo in cui si inserisce il ricorso in esame.

Con il d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, in attuazione della delega di cui dell'articolo 1, comma...

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