N. 153 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 gennaio 2011

IL TRIBUNALE Il Giudice dell'udienza preliminare dott.ssa Elena Rossi.

Letti gli atti del procedimento penale a carico di Quaglia Daniele, Bortotto Sergio, Gallina Paolo, Zorzi Dino, Merotto Giuliana e Zambon Danilo, nei confronti dei quali il Pubblico Ministero ha chiesto il rinvio a giudizio in relazione al reato di cui agli artt.

110, 112 n. 1 c.p. e 1 d.lgs. n. 43/1948, in riferimento alla formazione del corpo paramilitare denominato 'Polista Veneta', dotata di un inquadramento e ordinamento gerarchico interno in tutto analogo a quello militare;

Rilevato che all'udienza preliminare del 14 dicembre 2010 le difese hanno chiesto la pronuncia di immediato proscioglimento per intervenuta abrogazione del reato per effetto dell'art. 2268 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010;

Rilevato che il Pubblico Ministero ha proposto istanza affinche' venga sollevata una questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 2268 dei decreto legislativo n. 66/10 nella parte in cui ha abrogato l'intero decreto legislativo n. 43/48;

Rilevato che il procedimento e' stato rinviato alla data odierna, anche con fissazione di un termine per il deposito di memorie in ordine alla questione di illegittimita' costituzionale sollevata;

Rilevato che all'odierna udienza le parti si sono riportate alle istanze formulate alla scorsa udienza e alle deduzioni contenute nelle memorie depositate;

Ritenuto che l'art. 2268 del decreto legislativo n. 66/10 nella parte in cui ha abrogato l'intero decreto legislativo n. 43/48 sia in contrasto con gli artt. 76, 18 e 25 Cost., con conseguente fondatezza e rilevanza della questione di illegittimita' costituzionale;

Osserva Il decreto legislativo n. 66 del 2010, Codice dell'ordinamento militare, e' entrato in vigore il 9 ottobre 2010 e trova la sua legittimazione nella legge delega del 28 novembre 2005, n. 246, cosi' come modificata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.

La legge delega per la 'semplificazione e il riassetto normativo' n. 246/05 all'art. 14, comma 14, delega il Governo ad individuare le disposizioni antecedenti al primo gennaio 1970 la cui permanenza in vigore e' ritenuta indispensabile e, al comma 14-quater ad adottare decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa di disposizioni, anche posteriori al primo gennaio 1970, che siano state oggetto di abrogazione tacita o implicita, oppure che abbiano esaurito la loro funzione, siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete.

Stabilisce, inoltre, al comma 14-ter, che decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

In...

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