N. 221 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 2012

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 28.08.2008 P-C RG n° 665/2008 da: Sella Daniela col patrocinio dell'Avv. to Fulvio Carollo per mandato in ricorso d'Appello - appellante - contro I.N.P.S. col patrocinio dell'Avv.to A. Tomasello per procura generale alle liti appellata - avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza nr.

219/2007.

La Corte, nella composizione di cui a verbale di udienza del 21-2-2012 (Presidente dott. Roberto Santoro, Consigliere relatore dott. Gaetano Campo, Consigliere Linalisa Cavallino), sciogliendo la riserva ivi espressa, osserva quanto segue.

I dati in fatto non sono controversi.

La signora Sella ha lavorato presso la societa' Worldgem s.p.a., impresa utilizzatrice, dal 19 giugno al 31 dicembre 2000, in forza di un contratto di lavoro temporaneo, stipulato ai sensi della l.

196\1997, sottoscritto con l'agenzia LT Lavoro Temporaneo s.p.a.

Il contratto e' stato prorogato fino al 31 marzo 2001.

Alla scadenza e' stato stipulato un nuovo contratto di lavoro temporaneo con scadenza al 31 gennaio 2002, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2002 (cfr. documenti da 1 a 4 allegati al ricorso di primo grado).

In data 2 agosto 2002 la lavoratrice e' stata assunta dalla impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con inizio del rapporto fissato al 2 settembre 2002, fino al licenziamento avvenuto il 30 aprile 2003 (cfr. documento n. 5 allegato al ricorso di primo grado).

In data 2 maggio 2003 la lavoratrice ha chiesto all'INPS l'erogazione della indennita' di mobilita', ma la sua domanda e' stata respinta.

La domanda oggetto del giudizio si fonda sull'applicabilita' anche alla concreta situazione dell'appellante della norma di cui all'art. 16 l. 223\1991. La norma in esame riconosce il diritto alla indennita' di mobilita' solo ai lavoratori che siano stati occupati alle dipendenze della impresa ammessa alla mobilita' per almeno 12 mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festivita' e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine.

Nel caso in esame la sentenza di primo grado ha escluso la possibilita' di computare in questo periodo quello lavorato dalla ricorrente presso l'impresa utilizzatrice in forza di contratti di lavoro interinale.

In sostanza, computando anche il periodo prestato in forza di quest'ultimo tipo di rapporto, la lavoratrice rientrerebbe nella previsione dell'art. 16 l. 223\1991, in quanto risulterebbe dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data della messa in mobilita' e avrebbe prestato la propria attivita' presso l'impresa da almeno dodici mesi continuativi.

In questa accezione, risulterebbe sussistente anche il requisito della continuita' del rapporto, dal momento che il passaggio dal contratto di lavoro interinale a quello subordinato alle dirette dipendenze dell'impresa e' avvenuto senza soluzione di continuita'.

All'epoca della formulazione della norma nel nostro ordinamento non esistevano figure di rapporti di lavoro subordinato diverse da quelle tradizionali del contratto a tempo determinato, disciplinato all'epoca dalla 1. 230\1962, che lo ammetteva solo in alcune ipotesi eccezionali, e del contratto a tempo indeterminato, dal...

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