N. 152 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 aprile 2008

IL GIUDICE DI PACE Il Giudice di Pace dott. Giacinto Sica, nella causa R.G. n.

34534/06 di opposizione a sanzione amministrativa, avverso verbale di infrazione all'art. 148/11/16 del codice della strada, promossa da Pacifico Maurizio con avvocati Cannizzaro Francesco e Gabriella Sergi;

Contro Comune di Cernusco S/N Corpo Polizia Municipale con il funzionario delegato, commissario aggiunto Policicchio Beniamino.

Rilevato che parte opponente nel ricorso introduttivo del presente processo e negli atti difensivi, ha proposto istanza affinche' il giudice sollevasse la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 148, commi 1 e 16, del codice della strada, in relazione all'art. 3 ed all'art. 24 della Costituzione della Repubblica Italiana, nella parte in cui, punisce alla stessa stregua, pur non precisando quali siano le altre cause della congestione della circolazione, il sorpasso di autoveicoli fermi in colonna o in lento movimento, ai passaggi a livello oppure ai semafori, e l'infrazione di cui all'art. 142, comma 9, del codice della strada (violazione dei limiti di velocita' oltre 40 km/h) e l'infrazione di cui all'art. 143 comma 12, dello stesso codice della strada (circolazione contornano in prossimita' di curve, di raccordi convessi, in casi di limitata visiblita');

Rilevato che parte opponente ha formulato che il giudice sollevvasse la questione di legittimita' costituzionale del suddetto art. 148, comma 11 e 16, del codice della strada, sempre in relazione all'art. 3 e all'art. 24 della Costituzione della Repubblica Italiana, anche nella parte in cui in relazione alle sanzioni accessorie stabilisce, per l'infrazione del sorpasso di autoveicoli in colonna, la sospensione della patente da uno a tre mesi e la decurtazione di dieci punti sulla patente, come nei casi piu' sopra specificati di cui all'art. 142, comma 9 ed all'art. 143, comma 12 dello stesso codice della strada,

Rilevato che parte ricorrente ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 148 commi 11 e 16, in relazione all'art. 3 ed all'art. 24 della Costituzione della Repubblica Italiana, nella parte in cui sanzionando, alla stessa stregua, un sorpasso di veicoli pur vietato, ma effettuato, come nel caso in ispecie, comunque con cautela, come dagli accertamenti agli atti e le altre violazioni di cui agli artt. 142, comma 9 e 143 comma 12, facendo rientrare nelle stesse sanzioni, condotte piu' disparate, derogando cosi' ai principi cardini del...

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