N. 157 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 2010

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PESCARA Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 469/10 depositato il 1° aprile 2010 avverso avviso di accertamento n. TA601A400778

IVA+IRPEF+IRAP 2004 contro Agenzia entrate - Direzione provinciale di Pescara.

Proposto dal ricorrente: P.A. Via M. C. 65125 Pescara difeso da:

Prof. Avv. Basilavecchia Massimo - Piazza Rinascita n. 75/D 65122

Pescara PE.

Svolgimento del processo A seguito di circostanziata segnalazione pervenuta all'ufficio, la Direzione provinciale di Pescara dell'Agenzia delle entrate riscontrava che l'avv. A. P. non aveva presentato la dichiarazione modello unico 2005 relativa all'anno d'imposta 2004. In mancanza di esibizione dei documenti contabili su richiesta quest'ultimo procedeva alle indagini finanziarie, ai sensi degli articoli 32, comma 1, n. 7 d.P.R. n. 600/73, e 51, comma 2, n. 7 d.P.R. n. 633/72, acquisendo i movimenti relativi al conto corrente, presso la B.

dell'A., e al conto corrente , presso U.B. S.p.A., entrambi intestati al contribuente e recanti movimenti di versamento e di prelevamento.

Non essendo state sufficientemente documentate le circostanze dichiarate dalla parte nel corso del contraddittorio, cui era presente la consulente del contribuente, l'ufficio accertava compensi professionali per E 193.989,00, posti a base della determinazione delle imposte sui redditi e relative addizionali, nonche' dell'I.V.A.

e VIRAR L'importo era ricavato quasi per intero dalla somma dei versamenti e dei prelevamenti risultanti dai conti verificati, escludendo talune voci di spesa documentate in modo certo (avviso notificato il 20 ottobre 2009).

L'avv. P. presentava istanza di accertamento con adesione, nel corso della quale documentava i destinatari di buona parte dei prelievi e riepilogava le diverse tipologie di spese sostenute. In particolare, poi, il contribuente documentava l'esistenza nel periodo di gravi patologie e la sottoposizione a cure costanti e invasive, con periodi di ricovero, e la riscossione, nel novembre 2002 e nel novembre 2003, di due polizze assicurative rispettivamente per circa 50.000 e 30.000 euro.

La definizione non veniva raggiunta, nonostante il parziale abbattimento dell'imponibile proposto dall'ufficio.

Con tempestivo ricorso l'accertamento era impugnato, sulle base dei seguenti motivi: 1) inapplicabilita' dell'art. 32 d.P.R. n.

600/73, al fine di determinare dalle indagine finanziarie i compensi di un professionista, dato che il riferimento a questi ultimi era stato introdotto in tale articolo, al n. 2, con legge finanziaria per il 2005, e pertanto poteva applicarsi solo ai periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2005; 2) in via subordinata, illegittimita' costituzionale della disposizione, per aver fissato un'applicazione retroattiva della presunzione anche a periodi di imposta anteriori a quello di entrata in vigore; 3) inapplicabilita' della presunzione desunta dai prelevamenti bancari all'I.V.A.; 4) infondatezza dell'accertamento per erronea e iniqua determinazione della base imponibile; 5) illegittimita' della sanzione; 6)...

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