N. 146 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 aprile 2012

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 225 del 2012, proposto da: Alparone Carmela + altri 114, rappresentati e difesi dagli avv. Carlo Emanuele Gallo, Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti e Luca Formilan, con domicilio eletto presso Carlo Emanuele Gallo in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

Contro Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Capo del Governo in carica, Ministero della giustizia e Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso la quale domiciliano in corso Stati Uniti n. 45;

per il riconoscimento, previa idonea cautela, e con riserva di motivi aggiunti del diritto al trattamento retributivo spettante senza tener conto delle decurtazioni previste dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e confermate dall'art. 2, comma 1, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come modificato in sede di conversione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' per la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme corrispondenti, con ogni accessorio di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della giustizia e della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

I ricorrenti sono tutti magistrati ordinari, attualmente in servizio presso uffici giudiziari di competenza territoriale di questo Tribunale amministrativo e titolari di un trattamento economico complessivo superiore a 90.000 euro annui, come risulta dai cedolini stipendiali che sono stati prodotti; pertanto sono soggetti alle misure applicative delle disposizioni contenute nel comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 31 marzo 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, secondo cui, 'in considerazione della eccezionalita' della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche (...), superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonche' del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro', e 'a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non puo' essere comunque inferiore 90.000 euro lordi annui''.

I ricorrenti chiedono il riconoscimento, previa idonea cautela, e con riserva di motivi aggiunti del diritto al trattamento retributivo spettante senza tener conto delle decurtazioni previste dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e confermate dall'art. 2, comma 1, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come modificato in sede di conversione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme corrispondenti, con ogni accessorio di legge.

Il Ministero della giustizia; il Ministero dell'economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei ministri, nel costituirsi in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Nel corso della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare e' stata prospettata alle parti la possibile definizione della controversia con sentenza redatta in forma abbreviata ovvero con ordinanza propedeutica a detta pronuncia, compresa la possibile rimessione alla Corte costituzionale di eventuale questione di costituzionalita' come richiesto dalle parti ricorrenti.

Il Collegio Ritiene non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione del gravame la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 per violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), anche in riferimento al principio di solidarieta' (art. 2 Cost.) e del principio di capacita' contributiva (art. 53 Cost.); ingiustificata disparita' di trattamento tra pubblici dipendenti ed altre categorie di lavoratori; irragionevolezza ed illogicita' manifeste; eccesso e sviamento di potere.

Va Premesso che le disposizioni contenute nel comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 31 marzo 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 si applicano a tutti i dipendenti, 'anche di qualifica dirigenziale', delle amministrazioni pubbliche 'inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196'; tra i dipendenti cui la disposizione si applica, come peraltro ha chiarito la stessa Amministrazione, vi sono quindi anche i magistrati ordinari, cui l'art. 9 dedica, poi, l'ulteriore specifica previsione di cui al comma 22.

Il decreto-legge n. 78 del 2010 e' stato adottato, come recita il preambolo, in considerazione della 'straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per il contrasto all'evasione fiscale ai fini della...

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