N. 142 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 aprile 2012

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 73 del 2012, proposto da Giampiero Di Florio, Anna Lucia Campo, Rosangela Di Stefano, Maria Domenica Ponziani, Cristina Tedeschini, Alberto Tachini Bellisarii, Valentina D'Agostino,

Giuseppe Bellelli, Lucio Luciotti, Paolo Pompa, Mirvana Di Serio,

Anna Rita Mantini, Rita De Donato, Maria Michela Di Fine, Nicola Valletta, Salvatore Campiochiaro, Luca De Ninis, Carmine Maffei,

Barbara Del Bono, Franco Di Pietro, Ruggiero Dicuonzo, Angelo Mariano Bozza, Francesco Salvatore Filocamo, Paola De Nisco, Angelo Zaccagnini, Stefania Ursoleo, Marco Bortone, Rossana Villani,

Giuseppe Antonio Cassano, Rosaria Vecchi, Silvia Santoro, Giuseppe Falasca, Pietro Mennini, rappresentati e difesi dagli avv. Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti, Luca Formilan e Valerio Speziale, domiciliatario in Pescara, via dei Marrucini n. 21;

Contro Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distr.le de L'Aquila;

per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti al trattamento retributivo loro spettante senza le decurtazioni di cui all'art. 9, comma 2, D.L. n. 78/31.03.2010, conv. in L. n. 122/30.07.2010, successivamente confermate dall'art. 2, comma 1, D.L. n.

138/13.08.2011, come modificato dalla legge di conv. n.

148/14.09.2011, nonche' per la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle corrispondenti somme trattenute, con gli accessori di legge.

Visti il ricorso, gli atti di costituzione dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le memorie, i relativi allegati e gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2012 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

i ricorrenti, magistrati ordinari in servizio presso gli Uffici giudiziari delle provincie di Chieti e Pescara, censurano le decurtazioni stipendiali stabilite con le leggi indicate in epigrafe, secondo le modalita' ivi previste per il periodo 1° gennaio 2011/ 31 dicembre 2013; le stesse sono giustificate dal legislatore con richiamo all'eccezionalita' della situazione economica internazionale, alla necessita' della finanza pubblica e di dover contrastare la evasione fiscale.

La regola e' generalizzata per i dipendenti pubblici con trattamenti economici superiori ad € 90.000,00 lordi annui (5% per la parte eccedente fino ad € 150.000,00 , 10% la ulteriore somma eccedente gli € 150.000,00) ed avrebbe come scopo la stabilizzazione finanziaria ed il rilancio della competitivita' economica...

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