N. 127 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 aprile 2012

Il Giudice, ritenuto che per mero errore materiale, nell'ordinanza di rimessione veniva indicato che la questione pregiudiziale di illegittimita' era sollevata dall'INPS, mentre era lo stesso scrivente a ritenere di sollevare la questione di Illegittimita' costituzionale per le ragioni di cui di seguito;

ritenuto, dunque, di dover procedere alla correzione dell'ordinanza nel senso che laddove e' scritto 'l'inps riteneva di sollevare questione di illegittimita'' debba leggersi 'che, tuttavia, lo scrivente ritiene di dover sollevare eccezione pregiudiziale di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. per violazione degli artt. 3, 24, 97, 38,102,111 e 117 della Costituzione' dispone che:

laddove e' scritto 'l'inps riteneva di sollevare questione di illegittimita'' debba leggersi 'che, tuttavia, lo scrivente ritiene di dover sollevare eccezione pregiudiziale di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. per violazione degli artt. 3, 24, 97, 38,102,111 e 117 della Costituzione'.

Ne sia fatta annotazione.

Si notifichi l'ordinanza corretta come di seguito. Lucera 4 aprile 2012.

IL TRIBUNALE DI LUCERA Il giudice dott. Mario De Simone, sciogliendo ia riserva disposta al'udienza del 29 marzo 2012, nel procedimento civile N. R.G. 6291/08 promosso da: Cipriano Nicola attore Contro INPS - Convenuta.

Ha emesso la seguente ordinanza Premesso:

che con ricorso regolarmente notificato Cipriano Nicola chiedeva la riliquidazione dell'indennita' di disoccupazione, avendo l'istituto previdenziale utilizzato un parametro retributivo inferiore a quello dovuto per legge, concludendo nei senso della condanna dell'istituto al pagamento del differenziale secondo analitici calcoli depositati in uno ai ricorso;

che il valore della controversia era quantificato in € 443,12;

che, conseguentemente, il presente giudizio dovrebbe essere estinto ai sensi dell'art. Art. 38 del DL n. 98/2011 cosi' come convertito in legge;

che, tuttavia, lo scrivente ritiene di dover sollevare eccezione pregiudiziale di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. per violazione degli artt. 3, 24, 97, 38,102,111 e 117 della Costituzione;

che il remittente, ritenendo la questione non manifestamente infondata, la solleva innanzi a codesta Ill.ma Corte, nei termini e per i motivi sotto indicati.

Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale ai fini della soluzione della presente controversia.

Prima di passare agli aspetti sostanziali inerenti alla non manifesta infondatezza della questione, e' bene soffermarsi su quelli formali, altrettanto importanti, al fine di evitare una pronuncia di inammissibilita' che precluderebbe alla Corte di entrare nel merito della questione stessa. Occorre, pertanto, dimostrare, come l'art. 38 del DL n. 98/2011 abbia rilevanza della questione ai fini della soluzione del presente giudizio, cioe' l'impossibilita' di definire quest'ultimo indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita'.

L'art. 38, comma 1, lett. a), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede testualmente: 'Al fine di realizzare una maggiore economicita' dell'azione amministrativa e favorire la piena operativita' e trasparenza dei pagamenti, nonche' deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848:

  1. i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L'estinzione e' dichiarata con decreto dal giudice, anche d'ufficio. Per le spese del processo si applica l'articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile. ...'.

In base a tale disposizione, pertanto, tutti i processi in materia previdenziale aventi ad oggetto pretese nei confronti dell'INPS, radicati in I grado e non decisi alla data del 31.12.2010, devono essere dichiarati estinti, anche d'ufficio, all'unica condizione che il valore della pretesa non superi complessivamente € 500; a tale estinzione, sul piano processuale, deve corrispondere sul piano sostanziale il riconoscimento della pretesa economica in favore del ricorrente.

Ebbene la questione e' rilevante, in quanto, il valore della controversia e' stato quantificato in € 443,12, per cui la controversia andrebbe definita- in caso di applicazione della normacon una pronuncia processuale di estinzione, con preclusione di qualsiasi analisi di merito; in caso di prospettata illegittimita' costituzionale la questione andrebbe definita nel merito.

Non manifesta infondatezza della questione in relazione agli artt. 3, 24...

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