n. 129 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 aprile 2014 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI FIRENZE XVII Sezione Composta dai Signori: Giulio de Simone, Presidente, Alessandro Turco, giudice;

Maria Cannizzaro, giudice relatore;

Riunita in camera di consiglio, pronuncia la presente ordinanza nella causa iscritta al n. 2146 del ruolo generale dell'anno 2012, promossa, in grado d'appello, da da Poggio Antico s.r.l. rappresentata a difesa da avv.ti Fabio Coli, avv.to Prof. Pasquale Russo e avv.to Francesco Corso, appellante avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Grosseto n. 16/3/12, Contro Etruria Servizi s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, convenuto in appello, causa avente ad oggetto: impugnazione dell'avviso di accertamento n. 4 /2751/RUR I.C.I. anno 2007 e 4/2751/RUR Anno 2008. La commissione, visti gli atti e sentite le parti osserva: con sentenza emessa in data 27 ottobre 2011 dalla commissione tributaria provinciale di Grosseto, veniva respinto il ricorso della societa' Poggio Antico S.r.l. in relazione all'avviso di accertamento con il quale la Etruria servizi S.r.l., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per il Comune di Montalcino, quantificava l'imposta Ici dovuta e non versata per i fabbricati descritti nello stesso avviso di accertamento, relativamente alle annualita' di imposta 2007 e 2008. Rilevava la commissione tributaria di primo grado, premessa ampia rassegna dell'escursus normativo in merito alla classificazione dei fabbricati aventi caratteristiche di ruralita', incidenti sulla tassazione ICI, che doveva ritenersi ormai consolidato l'approdo interpretativo cui era giunta la Corte di Cassazione a sezioni unite con sentenza depositata il 21 agosto 2009 e i principi in essa contenuti in particolare affermando la decisivita' ai fini della tassazione Ici, della classificazione catastale dell'immobile: quando un fabbricato sia stato catastalmente classificato come rurale e incluso nella categoria A/6i per le unita' abitati ve e categoria D/10 per gli immobili strumentali all'attivita' agricola ne risulterebbe precluso ogni accertamento diretto alla sua assoggettabilita' all'Ici;

laddove per contro il fabbricato non rientri in una delle suddette categorie catastali, l'accertamento della sussistenza del requisito della ruralita' in difformita' della inclusione nelle categorie catastali, non puo' essere condotto in via incidentale dal giudice tributario ai fini della verifica della intassabilita' degli immobili ai fini Ici, ma la classificazione catastale deve essere oggetto di apposita impugnazione in via principale. In conclusione i fabbricati che non siano classificati quali A/6 o D/10, sarebbero assoggettabili all'Ici, posto che l'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere oggetto di impugnativa specifica del contribuente che pretenda, facendo valere la ritenuta ruralita' del fabbricato, l'esclusione dell'assoggettamento dell'immobile all'imposta Ici. La societa' Poggio Antico ha proposto appello osservando che la sentenza impugnata non ha tenuto pero' conto dei sopravvenuti interventi normativi in materia di riconoscimento della ruralita' degli immobili a fini fiscali. L'appellante sottolineando come con l'articolo 23 comma 1-bis d.l. n. 207 del 2008 qualificata quale di interpretazione autentica, si era chiarito come non potessero essere considerati fabbricati, e quindi assoggettabili all'Ici, le unita' immobiliari anche iscritte o iscrivibili nel catasto, per le quale ricorrevano i requisiti di ruralita' di cui all'articolo 9 d.l. 30 dicembre 1993 numero 557, esponendo come sul punto dopo diverse oscillazioni giurisprudenziali si fossero espresse nel senso citato dalla pronuncia impugnata, le sezioni unite della cassazione (sentenza numero 18.565/09 e sentenza numero 18.570/09) con interpretazione che postulava il diretto collegamento fra le risultanze catastali e il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, secondo la quale il riconoscimento del requisito della ruralita' era legato alla inclusione degli immobili in una delle due a classificazioni catastale A/6 e D/10, osservava che pero' proprio perche' tale principio di diritto, aveva prodotto degli effetti distorsivi rispetto alla ambigua regolamentazione relativa all'accatastamento degli immobili come stratificatasi nel tempo, che rendevano dubbio e problematico istituire il collegamento sostanziale fra la classificazione catastale suddetta e gli effettivi connotati di ruralita' degli edifici, il legislatore era intervenuto con il d.l. 13 maggio 2011 numero 70 prevedendo al comma 2-bis che: «A fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili ai sensi dell'articolo 9 d.l. 30/12/1993 n. 557, convertito con modifica della legge 26 febbraio 1994 n. 133 e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'agenzia del territorio domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata una autocertificazione ai sensi del testo unico d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralita' dell'immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 d.l. n. 557 del 1992.» Nel comma 2-ter del citato testo normativo si precisava ancora che l'agenzia del territorio avrebbe dovuto convalidare entro il 20 novembre 2011 la certificazione del contribuente con l'attribuzione della categoria catastale richiesta, che se l'amministrazione non si fosse pronunciata per ulteriori 12 mesi, il contribuente avrebbe potuto assumere in via provvisoria l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta, e se tale attribuzione fosse stata non negata dall'amministrazione entro il 20 novembre 2012 il richiedente avrebbe dovuto pagare le imposte non versate con interessi e sanzioni in misura raddoppiato. Lamentava l'appellante che la commissione di primo grado non avesse assolutamente considerato questa disposizione che sostanzialmente prevedeva la possibilita' per i proprietari di immobili aventi le caratteristiche di ruralita' e tuttavia non censiti nelle categorie degli immobili rurali, A/6 e D/10, di chiedere l'attribuzione di queste categorie entro quell'arco temporale con previsione di decorrenza degli effetti della domanda di variazione catastale, a partire dal quinquennio precedente rispetto alla presentazione della domanda. Tra i documenti l'appellante espressamente includeva la domanda presentata nei termini ai fini di ottenere la classificazione dei propri immobili, oggetto dell'imposta impugnata, nella categoria di A/6. In particolare circa l'esattezza dell'interpretazione di tale ultima norma con riferimento alla estensione retroattiva quinquennale della domanda, l'appellante adduceva l'emanazione del decreto ministeriale 26 luglio 2012 e di una circolare dell'agenzia del territorio del 7 agosto 2012 che entrambe richiamerebbero l'efficacia retroattiva delle stesse domande. Si trattava secondo il contribuente, di due interventi di normazione secondaria che rimodulavano gli effetti della citata normativa, superata dalla normazione primaria. Difatti con l'entrata in vigore dell'articolo 13 comma 14 lettera d/bis, delle B. L. Numero 201 del 2011 (cosiddetto decreto Monti) sono stati abrogati i commi 2-bis, ter e quater dell'articolo sette del d.l. numero 70 del 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (si tratta della nonna sopra citate in base alle quali era possibile proporre la domanda di variazione catastale.) Lo stesso legislatore tuttavia nell'abrogare tale normativa ha fatto salvi gli effetti di tali domande in relazione al riconoscimento del requisito della ruralita' e ha prorogato anche i termini per la presentazione delle domande di variazione catastale. Chiedeva pertanto il contribuente l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della pronuncia di primo grado con riconoscimento dell'illegittimita' della pretesa tributaria ICI recata dagli avvisi di accertamento. Si costituiva in giudizio in fase d'appello La Etruria servizi S.r.l. che contestando in sostanza la ruralita' degli immobili e rilevando che gli arresti giurisprudenziale recati nelle citate sentenze della Cassazione a sez. unite dovesse ritenersi di perdurante attualita', chiedeva il rigetto della domanda sostenendo che per gli immobili quali quelli in esame, non classificati come...

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