n. 128 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 aprile 2014 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI FIRENZE - XVII Sezione Composta dai Signori: Giulio de Simone, Presidente, Alessandro Turco, giudice, relatore, Maria Cannizzaro, giudice. Riunita in Camera di consiglio, pronuncia la presente ordinanza. Nella causa iscritta al n. 2155 del ruolo generale dell'anno 2012, promossa, in grado d'appello, da Comune di Castelnuovo Berardenga, elettivamente domiciliato presso le persone e lo studio (Cava Comm. Associati, Via Carducci, 65, San Giuliano Terme) del Rag. Cesare Cava e della Dott.ssa Silvia Fossati, che lo rappresentano e difendono, appellante avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siena n. 32/1/12, Contro Fattoria di Cerreto di Laudomia Pucci di Barsento &

  1. Sas, Via de' Pucci, n. 6, Firenze;

    rappresentata e difesa dal Dott. Sandro Quagliotti e dal Dott. Gian Paolo Tanganelli, convenuto in appello, causa avente ad oggetto: impugnazione dell'avviso di accertamento n. 1382 ici 2006. La Commissione, letti gli atti;

    uditi i difensori delle parti, i quali si sono riportati alle rispettive conclusioni in atti;

    Osserva Cenni allo svolgimento del processo. 1) La Fattoria di Cerreto di Laudomia Pucci di Barsento &

  2. Sas impugno' l'avviso di accertamento con il quale il Comune di Castelnuovo Berardenga le aveva contestato, in riferimento a sei fabbricati posti nel Comune di Castelnuovo Berardenga, dei quali due iscritti al catasto dei fabbricati in Categoria D/1 ('Opifici'), tre in categoria A/3 ('Abitazioni di tipo economico') e, il sesto, in categoria C/2 ('magazzini e locali di deposito'), oltre alla mancata dichiarazione ai fini dell'ici, anche l'omesso versamento, per l'anno 2006, dell'ici medesima. La societa' ricorrente eccepi', in particolare, che il tributo non fosse dovuto in quanto gli immobili di cui all'avviso di accertamento erano da considerarsi fabbricati rurali e, in quanto tali, esenti dal tributo anche in base alla norma interpretativa dettata dall'art. 23, comma 1- bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge con legge 27 febbraio 2009, n. 14. 2) Costituitosi in giudizio il Comune contrasto', in fatto e in diritto, l'impugnazione avversaria, chiedendone il rigetto. 3) Con sentenza pronunciata il 14 dicembre 2011, depositata il 15 febbraio 2012, numero 32/1/12, la Commissione tributaria provinciale di Siena accolse il ricorso. 4) A sostegno della decisione la Commissione di primo grado osservo', in particolare, che «le unita' immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralita'... non si considerano fabbricati e sono dunque esenti (occorre, qui, leggere, come risulta dallo sviluppo del ragionamento: "escluse") dall'ici ...;

    l'esclusione della fattispecie implica, come logica conseguenza, l'impossibilita' di poter essere catalogato come 'esenzione', che presuppone l'assoggettabilita' teorica al tributo ...;

    da cio' deriva l'infondatezza della teoria del comune e le sue strette conseguenze, come la eccepita mancanza della dichiarazione da parte del contribuente per poter usufruire della esenzione»;

    in seguito all'entrata in vigore del decreto-legge 13 v 2011, n. 70, convertito in legge con legge 12 luglio 2011, n. 106, vi era la possibilita' di presentare domanda di variazione catastale per ottenere, in presenza dei requisiti specifici di legge, il riconoscimento della ruralita';

    il legislatore aveva, dunque, preso atto, in sostanza, «della necessita' di adattare la situazione effettiva dei fabbricati rurali alle categorie ad hoc individuate»;

    occorreva, dunque, per dirimere la controversia, avere riguardo, per l'appunto, alla presenza dei requisiti specifici di legge, piu' che alla categoria catastale nella quale, di fatto, era inquadrato il bene. 5) Con atto d'appello depositato il 24 ottobre 2012 il Comune di Castelnuovo Berardenga impugno' la sentenza sopra ricordata, della quale chiese la integrale riforma. 6) Costituitasi in giudizio la Fattoria di Cerreto di Laudomia Pucci di Barsento &

  3. Sas contrasto' l'impugnazione avversaria in fatto e in diritto, sostenendo, in particolare, che: a) il Comune, nelle sue difese, era, anzitutto, caduto nell'equivoco di considerare come fattispecie di esenzione dall'ici quella che il legislatore aveva, invece, espressamente qualificato come fattispecie di esclusione dall'ici: l'articolo 2, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 30 xii 1992, n. 504 (istitutivo dell'ici), non prevedeva, infatti, i fabbricati rurali tra quelli soggetti al tributo, con la conseguenza che era irrilevante il fatto che il successivo articolo 7 del medesimo decreto legislativo non avesse previsto l'esenzione dall'imposta degli stessi fabbricati;

    1. gli immobili dei quali si contende erano, quindi sempre stati esclusi, perche' rurali, dalla normativa ici;

      con la dichiarazione Ici del 1993 ... il contribuente ha informato il Comune dell'esistenza di questi immobili e da quel momento l'Ente impositore avrebbe potuto eccepire la loro non ruralita';

      del resto, adottando il ragionamento dell'Ente impositore per un qualsiasi altro tributo, ad esempio l'iva, ne conseguirebbe l'aberrante necessita' dell'obbligo di presentare la dichiarazione iva per ogni operazione esclusa, al solo fine di dimostrare all'erario di quelle operazioni economiche sono escluse da iva!

      ;

    2. la sentenza delle sezioni unite della Suprema Corte 7 luglio 2009, numero 18.565, piu' volte invocata dal Comune nel suo atto d'appello, non aveva, in realta', affermato principi favorevoli alle tesi comunali ed anzi poteva essere utilmente invocata a sostegno delle tesi della contribuente. 7) All'udienza del 21 novembre 2013 la Commissione, udite le parti, si e' riservata di provvedere. Sulla rilevanza della questione che si intende prospettare. 8) E', previamente, opportuna una ricognizione della disciplina normativa e della giurisprudenza riguardanti la materia che e' oggetto del giudizio, anche in riferimento all'evoluzione che le medesime hanno subito di recente: a) l'art. l del decreto legislativo 13 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, e' del seguente tenore: «Presupposto dell'imposta e' il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa». b) lo stesso decreto legislativo specifica poi, all'art. 2, comma 1, che, «ai fini dell'imposta di cui all'art. 1..., per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza ...»;

    3. la nozione di fabbricato di cui sopra doveva essere letta, al momento in cui l'ici fu istituita, in relazione a quanto era previsto dagli articoli 1 e 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, numero 652, convertito in legge con legge 11 agosto 1939, n. 1249, secondo il quale, nel disciplinare la costituzione del nuovo catasto edilizio urbano, doveva prevedersi che in esso fossero censiti come immobili urbani i fabbricati "diversi dai fabbricati rurali" mentre questi ultimi, poiche' non produttivi di reddito autonomo, andavano iscritti, unitamente all'area sulla quale insistevano, "nel catasto dei terreni";

      conseguentemente, all'epoca dell'istituzione dell'ici, i fabbricati rurali, non essendo iscritti nel "catasto edilizio urbano", non erano assoggettabili a tassazione;

    4. tale assetto venne a mutare con l'entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in legge con legge 26 febbraio...

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