N. 178 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 aprile 2012

LA CORTE D'APPELLO Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile promossa in grado di appello promossa da:

Bluvacanze SpA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Toffoletti, Pietro Greco e Ivan Lamponi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Agnello n. 12, giusta delega a margine dell'atto di appello, appellante;

Contro Tabitta Daniela & C. sas, rappresentata e difesa dagli avv. Mauro Govoni del foro di Bologna e dall'avv. Luciana Orru' del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Milano, via Petrarca 22/A, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta in grado di appello, appellata;

E contro Tabitta Daniela, rappresentata e difesa dagli avv. Mauro Govoni del foro di Bologna e dall'avv. Luciana Orru' del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Milano, via Petrarca 22/A, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta in grado di appello, convenuta in appello.

Premessa Con sentenza n. 2992/07, pubblicata in data 15.3.07, il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda dell'attrice Tabitta Daniela & C. sas:

dichiarava risolto il contratto di associazione in partecipazione intercorso fra Bluvacanze SpA e la Tabitta Daniela &

  1. sas;

condannava la convenuta Bluvacanze SpA alla restituzione in favore della Tabitta Daniela & C. sas della somma di €_25.822,84, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

dichiarava che nulla era dovuto da parte attrice a parte convenuta;

respingeva le ulteriori domande dell'attrice;

respingeva le domande riconvenzionali formulate dalla parte convenuta (aventi ad oggetto le somme versate a titolo di acconti sugli utili ed al conguaglio consuntivo degli anni 2001-2002);

condannava la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite.

Il 23 aprile 2008 BLUVACANZE S.p.A. notificava a TABITTA S.a.s.

citazione in appello denunciando la erroneita' della sentenza sotto molteplici profili.

Nell'eseguire la notificazione dell'atto di appello BLUVACANZE dava atto che la S.a.s. appellata si era cancellata dal Registro delle imprese a far tempo dall'8 aprile 2008.

L'atto di appello veniva notificato sia alla S.a.s. appellata presso il procuratore domiciliatario in primo grado, sia alla sig.ra Daniela Tabitta, quale socia accomandataria e liquidatrice della s.a.s.

Tabitta sas si e' costituita In giudizio (con mandato conferito al proprio difensore in tempo successivo alla cancellazione della societa' dal registro delle imprese) eccependo, fra l'altro, inammissibilita' dell'appello per intervenuta estinzione della societa' appellata.

La socia accomandataria, parimenti costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilita' dell'impugnazione nei suoi confronti, per non essere stata parte del giudizio di primo grado e ritenendo insussistenti i presupposti di cui agli artt. 100 e 111 c.p.c.

Tanto premesso, 1. All'origine del dubbio di costituzionalita' - che questa Corte intende sollevare - vi e' la nuova formulazione dell'art. 2495 c.c.

(Cancellazione della societa') introdotta da D.Lgs. n. 6/2003, in vigore dall'1/1/2004, ponendosi in questo giudizio il problema delle conseguenze, sul piano processuale, dell'intervenuta estinzione della s.a.s. appellata per effetto della cancellazione dal registro delle imprese intervenuta in tempo precedente alla proposizione dell'appello.

  1. E' noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimita' formatosi nel vigore nella normativa previgente, secondo il quale l'atto formale di cancellazione di una societa' dal registro delle imprese, cosi' come il suo scioglimento, con l'instaurazione della fase di liquidazione, non determina l'estinzione della societa' ove non siano esauriti tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo a seguito della procedura di liquidazione, ovvero non siano definite tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi, e non determina, conseguentemente, in relazione a detti rapporti rimasti in sospeso e non definiti la perdita della legittimazione processuale della societa' e un mutamento della rappresentanza sostanziale e processuale della stessa, che permane in capo ai medesimi organi che la rappresentavano prima della cancellazione (cfr., ex multis, Cass.

    n. 646/2007; id. n. 3221/1999).

    La nuova formulazione dell'art. 2495 c.c. ha dato luogo ad alcune pronunce della Corte di legittimita' (cfr. Cass. n. 25192/08 e Cass.

    n. 18618/06) che, in difformita' all'orientamento sino a quel momento consolidato, hanno ritenuto che la novella legislativa avesse conferito alla cancellazione dal registro delle imprese l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile della societa', anche in presenza di rapporti non definiti, ed anche laddove intervenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina, con conseguente perdita della sua capacita' processuale.

    E', poi, altrettanto noto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT