N. 262 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 aprile 2011

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE La Cave Foglia srl avente sede in Manfredonia, rappresentata e difesa dal rag. Rinaldi Luigi, ricorre contro il rifiuto dell'Agenzia delle Entrate - ufficio di Manfredonia - di rimborso dell'IRES relativa agli anni dal 2004 al 2007 per complessive € 24.312,42.

Tanto perche' nella determinazione dell'IRES dei suddetti esercizi la societa' non solo ha integralmente reso indeducibile l'IRAP imputata alla formazione dell'utile di conto economico di ognuno degli esercizi, mediante variazione in aumento di tale utile ma, ai sensi dell'art. 99 comma 1 del dpr 917/1986, non ha neppure dedotta l'IRAP versata nel corso di ogni esercizio in quanto l'art.

1, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 istitutivo dell'IRAP ne prevede l'indeducibilita' ai fini delle imposte sui redditi.

Conclude che appare evidente che i versamenti dalla societa' effettuati sono indebiti e lesivi della sua capacita' contributiva.

Infatti,sostiene la ricorrente, precludendola la norma la deducibilita' dell'IRAP dalla base imponibile dell'IRES ha provocato l'assoggettamento a tassazione di un reddito lordo non corrispondente alla sua capacita' contributiva, in aperta violazione dell'art. 53 della Costituzione.

Infine sottolinea che le correzioni al decreto istitutivo dell'IRAP apportate dal legislatore con il decreto 'anti crisi' (art.

6 D.L. 185/08) non fugano il dubbio di costituzionalita' poiche' il rimborso previsto non e' certo e, soprattutto, non esiste collegamento logico tra il rimborso forfettario del 10% concesso dalla norma e quello integrale che dovrebbe essere disposto nel caso in cui fosse riconosciuta l'illegittimita' costituzionale nei termini avanzati dal contribuente.

Alla luce di quanto sopra, chiede il rimborso della maggiore IRES versata pari ad € 24.312,42 con maggiorazione degli interessi maturati e maturandi o, in via subordinata, il rinvio alla Corte Costituzionale perche' venga acclarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 446/97 nella parte in cui rende indeducibile dall'imponibile IRES la quota di IRAP che grava su costo del lavoro e oneri finanziari.

L'Agenzia delle Entrate si e' costituita in giudizio ed ha ribadito la legittimita' del proprio diniego riservandosi di produrre ulteriore memoria difensiva peraltro, a tutt'oggi, non ancora pervenuta.

La Commissione ritiene che esitano i presupposti per sollevare, con riferimento all'art. 53 della Costituzione, la questione di legittimita'...

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