N. 264 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 agosto 2011

IL TRIBUNALE Riunito in camera di consiglio, letto il ricorso depositato in data 3 maggio 2011, con il quale Ribaudo Maria Concetta, nata a Marineo (Palermo) il 22 giugno 1940, nella qualita' di liquidatrice della societa' Eurozinco di Lucchese Antonino e C. S.a.s., premesso che con provvedimento del 28 ottobre 2002 il G.I.P. ha disposto il sequestro preventivo del terreno sito in Termini Imerese - area industriale, di proprieta' della predetta Eurozinco S.a.s., di cui Lucchese Antonino, nato a Palermo il 28 febbraio 1938, era rappresentante legale; che con sentenza dell'11 luglio 2008 questo Tribunale ha condannato il Lucchese alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato di cui agli articoli 640 primo e secondo comma n. 1, 61 n. 7 ascrittogli al capo S della rubrica con riferimento all'ottenimento di un rimborso I.V.A.

di lire 280.000.000 attraverso la presentazione di una richiesta falsa accompagnata da fatture per operazioni inesistenti (ed e' stato assolto dalla imputazione di associazione per delinquere ascrittagli al capo G1 per non avere commesso il fatto) ed ha disposto la confisca per equivalente - entro i limiti del valore del profitto del reato - del terreno in argomento;

Rilevato che l'imputato e' deceduto in data 20 luglio 2008, quindi dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, ma prima della notifica dell'estratto contumaciale;

Considerato che la morte ha determinato la estinzione del diritto alla impugnazione ed il passaggio in giudicato della pronuncia (come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza, vedi Cass. SS.UU., 15 ottobre 2008, n. 38834), oltre alla estinzione della pena da dichiararsi dal giudice della esecuzione; che il sistema non consente la impugnazione agli eredi (vedi Cass. 11 aprile 2007, n. 35217, che ha escluso la legittimazione ad impugnare di costoro, per il principio della tassativita' delle impugnazioni anche sotto il profilo soggettivo);

Considerato che per il combinato disposto degli articoli 236 e 210 c.p., la estinzione della pena - dipendente dalla morte del condannato - non ha effetti sulla statuizione di confisca, che quindi dovrebbe mantenere la sua efficacia, con definitiva ablazione del diritto in capo al condannato e definitiva frustrazione della aspettativa di successione coltivata dagli eredi;

Considerato che la mancata previsione in capo agli eredi del diritto ad impugnare la statuizione di primo grado, limitatamente al caso di sentenza...

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