N. 193 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 luglio 2010

IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di cognizione di primo grado promosso con atto di citazione notificato in data da A.M.L e A.Q. con l'avv. P. Bonini del foro di Verona;

Contro Sprintours Spa e Viaggi e Cultura di Lonardi Alessio con gli avv.ti F.Galantini del foro di Milano e R.S. Sartori del foro di Verona con la chiamata in causa di Tiran Tour, Misr Sina, e Misr Insurance tutte contumaci.

  1. - Iter processuale e oggetto del giudizio.

    Con atto di citazione notificato in data 24 febbraio 2006 A.M.L.

    e sua moglie A.C. hanno convenuto in giudizio avanti a questo Tribunale la Sprintours Spa e la Viaggi e Cultura di Lonardi Alessio per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni che assumono di aver subito nel sinistro loro occorso il 17 novembre 2004, durante una vacanza in Egitto, e che hanno quantificato nella somma di euro 918.755,26 in favore della prima e in euro 38.950,00 in favore della seconda. A sostegno della loro domanda gli attori-hanno dedotto le seguenti circostanze di fatto.

    Nell'ottobre del 2004, in adesione ad una iniziativa di viaggio organizzato in Egitto promossa dall'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro-Unione Provinciale di Verona, avevano stipulato un contratto di viaggio 'tutto compreso' con l'agenzia 'Viaggi e Cultura' di Alessio Lonardi di Verona, avente ad oggetti l'acquisto di un pacchetto turistico del Tour Operator Sprintours S.p.A.

    Il servizio turistico acquistato comprendeva, specificamente, il volo aereo con partenza e ritorno a Verona-Villafranca, i trasferimenti da e per l'hotel alla citta' de Il Cairo, il soggiorno in essa per tre notti, l'escursione in bus ad Alessandria d'Egitto e la Crociera per tre notti sul Nilo, a bordo della motonave Sprintours Tower Prestige, il tutto per la durata di otto giorni e sette notti dal 15 novembre al 22 novembre 2004.

    Durante l'escursione organizzata ad Alessandria d'Egitto, l'autista del mezzo, sul quale si erano trovati in qualita' di passeggeri gli attori, a causa di una condotta di' guida pericolosa ed imprudente, che e' stata dettagliatamente descritta gia' in atto di citazione, aveva perso il controllo del medesimo che si era rovesciato. A seguito del sinistro i sigg.ri A. e A. si erano procurati lesioni gravissime, tutte meglio descritte in atto di citazione, e in particolare l'A. aveva riportato la deformazione del volto per esiti cicatriziali nonche' gravi lesioni al braccio superiore destro che ne avevano imposto l'amputazione.

    Gli attori hanno affermato che la responsabilita' delle convenute per quanto loro accaduto nelle sopra dette circostanze deriva dall'avere esse rivestito la qualita' di organizzatori del predetto viaggio, e quindi dalla violazione degli obblighi previsti per tale figura sia dalla legge n.1084/1977 di ratifica della convenzione sul contratto di viaggio sia dal d.lgs. n. 111/1995. Gli attori hanno poi invocato, quale ulteriore e distinto titolo di responsabilita' delle convenute, quello dell'art. 2049 cc.

    Le convenute si sono costituite ritualmente in giudizio non contestando la dinamica del sinistro e gli antefatti di esso, come esposti da controparte, ma svolgendo una articolata difesa in punto di diritto nell'ambito della quale hanno sostenuto nell'ordine:

    l'assenza di qualsiasi responsabilita' per l'accaduto in capo a Viaggi e Cultura sulla base dell'assunto che non era stata organizzatrice del viaggio essendosi limitata a svolgere attivita' di intermediazione nella vendita;

    l'applicabilita' alla fattispecie della disciplina di cui alla Convenzione Internazionale sul contratto di viaggio del 1970 e non gia' di quella contenuta nel d.lgs. n. 111/1995;

    in ogni caso la non spettanza del danno patrimoniale e del c.d danno da vacanza rovinata agli attori;

    la mancanza di prova in ordine alla sussistenza del danno biologico e di quello morale;

    la vigenza per qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni alla persona dei limiti risarcitori di cui agli att. 13 pf. 2 e 15 della convenzione di Bruxelles.

    Le convenute hanno comunque chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a convenire in giudizio avanti a questo Tribunale la ditta alla quale la Sprintours aveva commissionato l'effettuazione del servizio di trasporto durante il quale si era verificato il sinistro, ossia la Tiran Tour, nonche' la ditta proprietaria dell'automezzo che era stato utilizzato a quel fine, la Misr Sina, e la compagnia assicuratrice della responsabilita' civile verso terzi di quest'ultima, ossia la Misr Insurance. Tutte queste societa', aventi sede in Egitto, sebbene ritualmente convenute in giudizio, non si sono costituite e sono state pertanto dichiarate contumaci.

    Nella fase istruttoria e' stata svolta una ctu medico legale sulla persona degli attori.

    All'udienza del 19 maggio 2010 la causa, previa discussione orale, e' stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.

    281-quinquies ultimo comma cpc.

  2. - La normativa applicabile alla fattispecie.

    E' necessario innanzitutto individuare la disciplina di legge in base alla quale valutare il ruolo e la condotta delle convenute nel caso di' specie.

    L'assunto delle convenute secondo cui si tratta della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 (d'ora innanzi per brevita' CCV) non puo' essere condiviso in quanto si fonda su supposti giuridici erronei.

    Il primo di essi e' che il d.lgs. n. 111/1995, poi trasfuso con modifiche nel codice del consumo, sarebbe applicabile solo ai viaggi effettuati all'interno della Unione europea, con la conseguenza che, poiche' il pacchetto turistico acquistato dagli attori riguardava un viaggio e soggiorno in Egitto, ossia una localita' extraeuropea, dovrebbe applicarsi la CCV.

    Sul punto e' agevole replicare che l'art. 82 comma 1 d.lgs. n.

    206/2005 stabilisce che le disposizioni contenute in tale testo di legge si applicano ai pacchetti turistici venduti nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore.

    Il criterio che determina l'applicazione di tale disciplina, quindi e' solo quello del luogo in cui e' stato acquistato il pacchetto turistico, a prescindere dal luogo ove tale contratto abbia trovato, in tutto o in parte esecuzione, e anche dalla nazionalita' dei contraenti. D'altro canto il testo di legge in esame costituisce...

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