n. 131 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 marzo 2014 -

LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella pubblica udienza del 10 marzo 2014, con l'assistenza del segretario d'udienza dott. Marco OLIVIERI DI SANGIACOMO, esaminati gli atti ed i documenti di causa, udito l'avv. Alberto Colitti per la parte ricorrente e l'avv.: Andrea Botta per l'INPS resistente, ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio pensionistico iscritto al n. 073259/PC del registro di Segreteria promosso dalla sig.ra P. S., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gioia Vaccari e Alberto Colitti, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, viale Gioacchino Rossini n. 18 AVVERSO la determinazione n. 7073 del 12.11.2012 dell'INPS, gestione ex Inpdap, di Roma, per il riconoscimento del suo diritto a percepire pensione di riversibilita' quale coniuge superstite di titolare di pensione diretta senza la decurtazione percentuale derivante dall'applicazione dell'art: 18, comma 5, del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011 convertito in legge dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011 con condanna dell'INPS resistente a rideterminare l'importo della pensione di reversibilita', a decorrere dal giorno di insorgenza del diritto, senza la decurtazione prevista dall'art. 18, comma 5, del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011 convertito in legge dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, con interessi legali e rivalutazione monetaria PREMESSO La sig.ra S., quale vedova del prof. P.M., deceduto il 27.9.2012 ha impugnato dinanzi questa Corte il provvedimento in epigrafe con il quale l'Ente previdenziale le ha concesso la pensione di riversibilita' .applicando, nella procedura di computo, oltre al parametro di cui all'art. 1, comma 41, della legge n. 335/95, la disposizione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 111/2011, in ragione del fatto che il matrimonio tra l'odierna ricorrente e il prof. P. M. e' stato contratto in data 20.6.2007, allorche' quest'ultimo aveva un'eta' superiore ai 70 anni, la differenza di eta' tra i due nubendi era superiore ai 20 anni e che l'unione legale aveva avuto, al momento del decesso, una durata inferiore ai 10 anni. La difesa della ricorrente, oltre ad aver ricordato che il matrimonio era stato preceduto da una convivenza more uxorio protrattasi per circa 6 anni e che il rapporto di coniugio era stato intenso ed effettivo, testimoniato - in questo - dalle disposizioni testamentarie del de cuius, si duole dell'applicata decurtazione prevista da una norma di cui si denuncia l'illegittimita' costituzionale per contrasto con gli art. 3, 29 e 38 Cost., ritenendola ingiustamente sperequatrice e in contrasto con i principi gia' stabiliti dalla Corte Costituzionale nelle declaratorie di incostituzionalita' dell'art. 81 del d.P.R. n. 1092/73 (Corte cost. n. 139/79, n. 587/1988 e n. 123/1990). Richiamando altre decisioni della Corte, anche in relazione alla sostanziale parita' di rilevanza giuridica tra convivenza e matrimonio, conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso o, in subordine, la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale. L'INPS si e' costituito con memoria del 26.2.2014, nella quale conferma la legittimita' del provvedimento emesso a legislazione vigente e, quanto alla questione di costituzionalita' sollevata da controparte, la ritiene manifestamente infondata poiche' trattasi di fattispecie diversa da quelle poste al vaglio del Giudice delle leggi nelle decisioni citate. All'odierna udienza l'avv. Colitti ha concluso, in ordine alla dedotta questione di legittimita' costituzionale proposta da parte ricorrente, insistendo per la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione che precede e confermando proprio convincimento anche sulla base delle decisioni della Corte Costituzionale richiamate in atti. L'avv. Botta, da parte sua, ha invece contestato quanto asserito da parte avversa circa una ratio legis fondata su una volonta' di contrasto del legislatore a unioni possibilmente fraudolente, osservando come questa sia una mera deduzione di parte, non potendosi evincere alcunche' dalla lettera della norma, puntualmente applicata da parte resistente. CONSIDERATO La ricorrente, con il ricorso oggetto d'esame, ha chiesto l'annullamento del provvedimento amministrativo con il quale, tra l'altro, si e' operata una decurtazione del suo trattamento pensionistico di reversibilita' per effetto dell'applicazione, al suo caso, della disposizione recata dall'art. 18, comma 5, del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011. La norma evocata dispone "Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad eta' del medesimo superiori a settanta anni e la differenza superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale e' proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore eta', studenti, avvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilita' disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995". Esposto di aver contratto matrimonio in data 20 giugno 2007, che il coniuge aveva, a quel momento, un'eta' superiore ai settanta anni e che il divario di eta' tra i coniugi era superiore a venti anni, la ricorrente ha Manifestato le proprie censure riguardo alla previsione legale che precede, lamentandone l'ingiustizia e l'illegittimita' e chiedendo che l'Ente previdenziale sia condannato a liquidare il trattamento di quiescenza a lei dovuto senza le decurtazioni effettuate per effetto dell'art. 18, comma 5 del D.L. n. 98/2011. In particolare, la ricorrente ha denunciato l'illegittimita' del provvedimento impugnato per "illegittimita' derivata dall'illegittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 5, del Decreto Legge n. 98 del 6.7.2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15.7.2011 per contrasto con gli artt. 3, 29 e 38 Cost." Ha argomentato il dedotto contrasto partendo dalla considerazione che la norma sarebbe stata introdotta per evitare abusi nell'utilizzo dello strumento della tutela patrimoniale del coniuge superstite da parte di soggetti che contrarrebbero matrimonio con persone anziane al solo scopo di conseguire la detta utilita'. Posto che, a suo avviso, il reale vincolo affettivo tra i coniugi porrebbe la presente fattispecie al di fuori di ogni ipotesi fraudolenta, parte ricorrente taccia di irrazionalita' e lesivita' del principio di cui all'art. 3 della Costituzione la norma de qua perche' introdurrebbe, senza alcuna distinzione, una generalizzata decurtazione del trattamento pensionistico di reversibilita'. Peraltro, sempre ad avviso della ricorrente, la norma che precede non troverebbe razionale giustificazione nella presunzione assoluta che la informa, ovvero la parametrazione ad indici assoluti (eta' del pensionato, eta', del Coniuge e durata del matrimonio), asseritamente frutto della dimenticanza, da parte del legislatore, di quanto affermato ripetutamente dalla Corte Costituzionale nelle decisioni che richiama, e in parte, cita (Corte cost. n. 139/1979, n. 286/1987, 587/1988, 123/1990, n. 198/1991). La conclusione cui si perviene da parte ricorrente, e' che la norma in esame, avendo il solo scopo di ostacolare eventuali iniziative fraudolente, colpirebbe in maniera irragionevole ed irrazionale tutti i vincoli coniugali, anche quelli caratterizzati da comprovato affectio maritalis, mutuo sostegno e comunione spirituale tra i coniugi. In questo, il Legislatore avrebbe operato senza tener conto delle statuizioni della Corte Costituzionale in punto di durata (minima) del matrimonio, di durata in vita del titolare, della pensione diretta (che e' evento futuro e incerto) e senza assicurare garanzie di assistenza e previdenza al coniuge superstite. Sotto altro profilo, parte ricorrente si duole anche della violazione dei principi di...

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