N. 203 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 2011

IL TRIBUNALE Decidendo sulla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avanzata da Giangrande Candido Luigi, nato il 20.12.1936 a Squinzano, nell'ambito del procedimento di esecuzione n. 39/11, ha pronunziato la seguente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 75 co. 2 dpr 115/02 la disciplina del patrocinio a spese dello Stato si applica, ove ne ricorrano i presupposti di legge, anche nella fase dell'esecuzione, e l'istanza, peraltro formalmente corretta, non e' inammissibile e va quindi vagliata nel merito.

Tra i presupposti di accoglibilita' dell'istanza rilevano, nel caso concreto, gli artt. 76 co. 4 bis e 91 co. 1. lett. a) del citato DPR 115/02, atteso che, dalla lettura del certificato penale, il Giangrande risulta essere stato condannato sia per il delitto di associazione mafiosa (per fatti di cui in casellario non e' riportata la data di commissione ma che devono ritenersi risalenti verosimilmente alla fine degli anni '80, primissimi inizi degli anni '90, atteso che la sentenza di primo grado e' del 1994), sia (piu' volte, ma per fatti tutti commessi negli anni '80) per reati in violazione delle norme per la repressione, dell'evasione in materia di imposte sui redditi e del valore aggiunto.

L'istante, dalla certificazione allegata alla istanza, risulta essere da tempo affetto da invalidita' al 100% in quanto portatore di diverse patologie documentate in allegato alla istanza; dall'allegata relazione dei servizi sociali, risulta essere soggetto settantenne, con una figlia affetta da gravi problemi di salute e per tale ragione percipiente pensione di invalidita' e indennita' di accompagnamento;

egli vive con la propria modesta pensione e quella della moglie (ex coltivatrice diretta e quindi anch'essa percipiente una pensione modesta) in unti casa che, a suo tempo pignorata per debiti, venne poi acquistata da un'altra sua figlia; pertanto, sebbene egli risulti impegnato nella gestione di alcuni terreni 'di famiglia' (come indicato nella suddetta relazione) e, gratuitamente, di un complesso bandistico, si evidenzia un complesso di dati deponenti per la probabile sussistenza dei limiti reddituali previsti dall'art. 76 co. 1 DPR 115/02 (salvi gli eventuali approfondimenti sui redditi scaturenti dai suddetti terreni ed eventualmente - trattasi in realta' di attivita' spesso svolte a titolo gratuito dalla gestione del complesso bandistico), e tali da poter vincere la presunzione relativa di 'abbienza' posta dall'art. 76 co. 4 bis DPR 115/02 nella formulazione conseguente alla pronunzia di parziale illegittimita' costituzionale di tale norma, resa dalla Corta costituzionale con la sua sentenza n. 139/2010 (originata, tra l'altro, da questione sollevata anche da questo stesso giudice), atteso che i 'delitti locupletativi' considerati da detta norma, cosi' coglie quelli in materia di evasione delle norme sulle imposte, risalgono ad epoca particolarmente risalente nel tempo e tale da rendere estremamente dubbio, salvo verifiche concrete, che essi siano in grado di riverberare concreti effetti sulle attuali condizioni reddituali dell'istante, si' da rendere per contro estremamente significativi i dati, di tenore opposto, rilevabili dalla documentazione che la difesa ha allegato alla istanza.

Tali eventuali approfondimenti, e senz'altro l'accoglimento dell'istanza, sono tuttavia allo stato preclusi dal tenore del gia' citato art. 91 co. 1 lett. a) del DPR 115/02 il quale, con formulazione assoluta, esclude dal beneficio dell'ammissione al patrocinio a...

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