N. 197 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 2007

IL TRIBUNALE Sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157 comma 5 c.p., come sostituito dall'art. 6 della legge 251/'05 nella parte in cui non prevede che il termine di prescrizione di anni tre si applichi, oltre che ai reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, anche a tutti gli altri reati di competenza del Giudice di pace, in relazione agli artt. 3 della Carta costituzionale sollecitata dalla difesa.

Osserva L'art. 157 comma 5° c.p. vigente statuisce che allorche' per il reato la legge stabilisca pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine prescrizionale di anni tre;

termine che, nel caso in cui sia intervenuto atto interruttivo del corso della prescrizione, puo' essere aumentato fino ad un quarto ovvero fino a tre anni e nove mesi.

Unica legge che stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria e' il d.lgs. 274/'00 art. 52 comma 1 recante disposizioni in materia di reati di competenza del Giudice di pace.

Il citato art. 52 prevede, per i reati appunto di competenza del Giudice di pace, le sanzioni 'paradententive' della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilita'.

Il Giudice di pace o il Giudice comunque chiamato ad applicare le sanzioni previste peri reati di competenza del Giudice di pace, applica, ai sensi dell'art. 52 citato decreto legislativo, le pene pecuniarie vigenti per i reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda, mentre per i reati puniti alternativamente con la pena detentiva o con la pena pecuniaria, applica la pena pecuniaria oppure la pena della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita'.

Tali ultime sanzioni paradententive sono irrogabili solo se la pena detentiva e' superiore nel massimo a 6 mesi (Nel caso in esame i reati contestati sono la minaccia semplice e l'ingiuria e, pertanto non possono essere applicate le sanzioni paradetentive).

Il sistema delineato dall'art. 157 c.p. prevede che i reati oggi di competenza del Giudice di pace sono soggetti a termine di prescrizione diversi, a seconda che siano puniti con la sola pena pecuniaria, nel qual caso il termine e' di anni 6 per i delitti e di anni 4 per le contravvenzioni, ovvero con la pena della permanenza domiciliare o lavoro di pubblica utilita', nel qual caso il termine e' comunque di tre anni.

Tale regime prescrizionale, non suscettibile di altra interpretazione, e' piu' favorevole in ordine ai reati piu' severamente...

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