n. 127 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 marzo 2013 -

IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la presente ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale e Sentenza Parziale sul ricorso numero di' registro generale 9328 del 2007, proposto da Sagat s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Marco Weigmann, Angelo Piazza, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Angelo Piazza in Roma, via Luigi Robecchi Brichetti, n. 10;

Contro: Ministero delle infrastrutture, Ministero dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze, Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Alitalia - Linee Aeree Italiane s.p.a. in amministrazione straordinaria, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni, Giuseppe Franco Ferrati, Marcello Mole', Bruno Nascimbene, Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Marco Annoni in Roma, via Udine, n. 6;

Nei confronti di Italian Board Airlines Representatives (Ibar), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Giordano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 187;

Assaeroporti -Associazione Italiana Gestori Aeroporti;

Per la riforma della sentenza del T.A.R. Lazio - Roma: Sezione III Ter n. 5144/2007, resa tra le parti, concernente revisione dei diritti aeroportuali;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture, del Ministero dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'ENAC, di Alitalia - Linee Aeree Italiane s.p.a. in amministrazione straordinaria e di Italian Board Airlines Representatives (Ibar);

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2013 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti gli avvocati Piazza, Mole', Annoni, Giordano e l'avvocato dello Stato Aiello;

  1. Il d.l. n. 211/2005, recante «misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale», prevedeva, negli artt. da 4 a 11, la riduzione delle tariffe aeroportuali, della tassa merci, delle tariffe di terminale e sorvolo, l'abrogazione della maggiorazione dei diritti aeroportuali nelle ore notturne e la previsione di un nuovo meccanismo di determinazione dei diritti aeroportuali. Il contenuto di tale d.l. peraltro veniva stralciato e inserito, sotto forma di maxi emendamento governativo, in sede di conversione di un altro d.l. antecedente, il d.l. n. 203/2005 recante «misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», su cui il Governo poneva la fiducia, e che veniva convertito in legge n. 248/2005. Le disposizioni sui diritti aeroportuali sono contenute negli artt. da 11-sexies a 11-terdecies, d.l. n. 203/2005. Nel contempo, il d.l. n. 211/2005 e' decaduto per mancata conversione in legge. L'ENAC, con nota 16 novembre 2005, sottoponeva al Ministero delle infrastrutture e trasporti alcuni dubbi interpretativi sulle nuove disposizioni. Il Ministero emanava l'atto di indirizzo 31 dicembre 2005, disponendo, tra l'altro, che per non incorrere nella riduzione dei diritti aeroportuali nella misura del 10%, le societa' aeroportuali avrebbero dovuto attestare l'adozione, alla data del 31 dicembre 2005, del sistema di contabilita' analitica, e indicando la formula da applicare per la riduzione dei diritti aeroportuali. 2. L'ENAC con nota 20 gennaio 2006 n. 4071 ha reso noti i chiarimenti acquisiti. Con successiva nota 20 gennaio 2006, n. 4072, avente ad oggetto le misure attuative dell'art. 11-decies, l'ENAC ha attivato il procedimento di revisione dei diritti, dando attuazione all'art. 11-novies, allegando alla nota una tabella che riporta la nuova misura dei diritti, con decorrenza 1° gennaio 2006 per i diritti dovuti dai vettori aerei per l'approdo, la partenza, la sosta e il ricovero degli aeromobili, e con decorrenza 1° febbraio 2006 per i diritti di imbarco dovuti dai passeggeri. Tale nota ha inoltre disposto la soppressione con decorrenza 1° gennaio 2006 della maggiorazione del 50% prevista dalla legge n. 324/1976 nei casi di approdo o partenza nelle ore notturne. L'ENAC ha inoltre applicato la riduzione anche ai diritti di imbarco, senza tener conto dell'adeguamento al tasso di inflazione programmata e riservandosi una verifica semestrale della corretta applicazione delle nuove disposizioni. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota 21 febbraio 2006, n. 900411, ha affermato che la nuova disciplina fosse gia' applicabile quanto agli artt. 11-terdecies (royalties sui carburanti), 11-decies (competitivita' del sistema aeroportuale) e la soppressione della maggiorazione del 50% dei diritti di approdo e partenza nelle ore notturne. 3. Con ricorso al Tar Lazio-Roma e successivi motivi aggiunti, la societa' odierna appellante (Sagat s.p.a., gestore dell'aeroporto di Torino Caselle) ha impugnato gli atti sopradescritti, con cui il Ministero e l'ENAC hanno dato attuazione alla nuova disciplina (in dettaglio: l'atto di indirizzo 31 dicembre 2005, la nota 20 gennaio 2006, n. 4071, la nota 20 gennaio 2006, n. 4072, la nota 21 febbraio 2006, n. 900411). Il ricorso di primo grado sollevava questioni di legittimita' costituzionale e comunitaria della disciplina legislativa e dei conseguenti atti applicativi, e censure per vizi propri degli atti amministrativi. 4. Il Tar adito, con la sentenza in epigrafe 4 giugno 2007 n. 5144, ha respinto il ricorso e in particolare: in rito ha respinto l'eccezione, sollevata da Alitalia, di difetto di legittimazione attiva al ricorso;

    ha escluso che le disposizioni legislative integrino un aiuto di Stato in favore dei vettori aerei e in particolare della compagnia Alitalia, e che pertanto si profilino vizi di illegittimita' comunitaria;

    ha escluso l'illegittimita' costituzionale della nuova disciplina, rispetto ai parametri proposti;

    ha escluso che gli atti amministrativi siano affetti da vizi propri. 5. Contro la sentenza ha proposto appello principale l'originaria ricorrente. 5.1. Alitalia ha proposto un appello incidentale, con cui ripropone l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, gia' articolata in prime cure. 5.2. Si e' costituito il Ministero delle infrastrutture e trasporti, unitamente all'ENAC. 5.3. Si e' costituito per l'udienza del 27 novembre 2012 IBAR Italian Board Airlines Representatives, per opporsi all'accoglimento dell'appello. 6. L'appellante nel corso del giudizio ha dichiarato che intende superate le censure di illegittimita' costituzionale della disciplina per mancato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di definizione dei nuovi meccanismi di regolazione tariffaria (essendosi sul punto gia' pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 51 del 2008) e ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse in relazione alle censure inerenti l'art. 11-terdecies, d.l. n. 203/2005, e agli atti applicativi in parte qua (royalties sul carburante). 7. In data 11 novembre 2011 Alitalia ha depositato una dichiarazione di evento interruttivo del giudizio, essendo la societa' stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi. 8. Con ordinanza collegiale 13 dicembre 2011, n. 6519 (in esito all'udienza pubblica del 22 novembre 2011), e' stata dichiarata l'interruzione del processo. 9. Il processo e' stato riassunto dalla societa' appellante con atto spedito per la notificazione in data 8 febbraio 2012. 10. All'udienza del 29 maggio 2012 il Collegio ha ritenuto la causa non matura per la decisione ed ha disposto una istruttoria, nonche' rilevato questioni di ufficio (ordinanza 12 giugno 2012, n. 3424) come segue, rinviando la causa, per la trattazione del merito secondo grado del giudizio, al 27 novembre 2012, computati i tempi necessari per il richiesto parere della Commissione europea: «Ritiene la Sezione che, ai fini del decidere, e' da un lato necessario verificare il perdurante interesse a talune censure e meglio comprendere la portata dell'interesse ad altre censure, e dall'altro Iato occorre acquisire alcuni ulteriori elementi istruttori. In particolare, occorre che la parte appellante, il Ministero delle infrastrutture e trasporti e l'ENAC, ciascuno per quanto rientri nella propria sfera di competenza e disponibilita' degli elementi richiesti, forniscano, entro 45 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente ordinanza istruttoria, documentati chiarimenti sulle seguenti circostanze di fatto: a) chiarisca l'appellante se e quale e' il perdurante interesse a contestare l'art. 11-novies, comma 1, lett. a), del d.l. n. 203/2005, che fissa i requisiti a regime di determinazione delle tariffe aeroportuali, se e' vero che la previsione non ha mai trovato applicazione, e che il sopravvenuto art. 76, comma 1, del d.l. n. 1/2012 detta un nuovo procedimento di determinazione delle tariffe, ancorche' richiamando i principi del citato art. 11-novies;

    1. chiarisca l'appellante se e quale e' il suo perdurante interesse a contestare l'art. 11-novies, comma 1, lett. b), del d.l. n. 203/ 2005 quanto alla introduzione dei commi 10-ter e 10-quater nell'art. 10 della legge n. 537/1993;

    2. chiariscano le parti se la parte appellante ha subito l'applicazione dell'art. 10, comma 10-bis, della legge n. 537/1923 (introdotto dall'art. 11-novies, comma 1, lett. b), del d.l. n. 203/2005), e dunque la soppressione «della maggiorazione del 50 per cento dei diritti aeroportuali applicata nei casi di approdo o partenza nelle notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324», e quale e' la misura della minore entrata subita;

    3. chiariscano le parti se, e per quali anni, a decorrere dal 2005, e fino al d.m. 21 luglio 2008, la parte appellante ha subito la non applicazione dell'adeguamento delle tariffe aeroportuali al tasso di inflazione, ai sensi dell'art. 11-novies, comma 2, del d.l...

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