n. 123 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo 2013 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 28 del 2012, proposto da: Carlo Belli, Floriana Calitti, Antonio Catolfi, Salvatore Cingari, Costamagna Lidia, Covino Sandra, Roberto Fedi, Carla Gambacorta, Daniela Gambini, Fiera Margutti, Rosanna Masiola, Donatella Padua, Maurizio Pistelli, Siriana Sgavicchia, Stefania Tusini, Giovanna Zaganelli, tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Eugenio Barrile, con domicilio eletto presso Luciano Trombettoni, in Perugia, via XIV Settembre, 67;

contro Universita' per Stranieri di Perugia, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di' Perugia, domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;

per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a godere della progressione economica cosi' come prevista e disdplinata dagli artt 36 e 38 d.P.R. 382/80 e del conseguente diritto a percepire l'adeguamento stipendiale e le differenze retributive legate alla maturazione delle c.d. classi biennali ed ai c.d. scatti biennali medio tempore eventualmente intervenuta, nonche' a vedere comunque computata, sia ai fini giuridici che economici, l'anzianita' da essi maturata nel periodo compreso tra il 01.01.2011 ed il 31.12.2013;

nonche' per quanto occorrer possa per l'annullamento dei cedolini stipendiali nella parte in cui "bloccano" i c.d. contatori dell'anzianita' maturata in ascritta applicazione dell'art. 9 c. 21 del D.L. 78/2010 come convertito in legge e di qualsiasi altro atto collegato ancorche' non conosciuto ed eventualmente precedente. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Universita' per Stranieri di Perugia e del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2013 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

  1. I ricorrenti in epigrafe sono tutti docenti universitari (professori associati, professori ordinari o ricercatori), in servizio presso l'Universita' per Stranieri di Perugia, cosi' come documentato in atti. In quanto destinatari delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, del decreto - legge 31 maggio 2010 n. 78, come convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, si dolgono delle corrispondenti decurtazioni economiche scaturenti da tale disciplina, della cui compatibilita' costituzionale dubitano per articolate ragioni esposte nei corrispondenti capi di censura. In primo luogo, deducono la violazione e falsa applicazione dell'art 3 ter del d.l. 180/2008, dell'art. 9 c. 21 del d.l. 78/2010, nonche' degli artt 6 e 8 della legge 240/2010, posto che secondo i ricorrenti, le decurtazioni di cui all'art. 9, comma 21, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 non sarebbero loro applicabili, come invece opinato dall'Universita' di Perugia, facendo quest'ultimo riferimento alle sole categorie di personale che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi;

viceversa, l'originario impianto previsto dal legislatore di automaticita' della progressione economica dei ricercatori e professori sarebbe stato definitivamente superato dall'art. 3-ter del d.l. 180/2008 e confermato dalla legge 240/2010 c.d. "Gelmini", i quali condizionano la progressione a verifica delle attivita' didattiche di ricerca e gestionali svolte, lungi pertanto da qualsivoglia automatismo. Ove si volesse ritenere comunque l'art. 9, comma 21, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 applicabile nei loro confronti, i ricorrenti chiedono dunque che, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalita' del vigente impianto normativo, sia accertato il loro diritto alla percezione della retribuzione integrale, nella misura variamente computata in atti per ciascun ricorrente. L'eccezione di incostituzionalita' della norma concerne l'asserito contrasto con gli artt. 3 sotto diversi profili (principio di uguaglianza tra categorie di lavoratori, ragionevolezza con riguardo in particolare agli effetti retroattivi della previsione legislativa), 36 (principio di proporzionalita' tra retribuzione e prestazione lavorativa), 37 (parita' di retribuzione e di lavoro), 77 (mancanza dei requisiti della necessita' ed urgenza), 3 comma 2, 9 comma 1, 33 e 34 (tutela della ricerca scientifica quale principio fondamentale), 53 (criterio di progressivita' delle forme di prelievo tributario) ed infine, 97 Cost. (buon andamento). Si e' costituita l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, che resiste al ricorso di cui chiede la reiezione, evidenziando anzitutto l'applicabilita' delle decurtazioni in esame al personale docente universitario, non essendo tutt'ora intervenuti i regolamenti attuativi previsti sia dall'art. 3-ter del d.l. 180/2008 sia dalla stessa legge "Gelmini";

quanto alla prospettata questione di costituzionalita', rileva la manifesta infondatezza, perche' la congiuntura economica in cui e' intervenuto il d.l. 78/2010 sarebbe tale da giustificare il sacrificio di altri valori costituzionali. Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 30 gennaio 2013, nella quale la causa e' passata in decisione. 2. La soluzione della questione prospettata dai ricorrenti dipende dall'esame della compatibilita' costituzionale dell'impianto normativo contenuto nelle disposizioni richiamate, una volta pregiudizialmente stabilita la piena applicabilita' nei loro confronti delle decurtazioni di cui al suddetto comma 21 dell'art. 9. I ricorrenti, in punto di diritto, espongono quanto segue. Con riferimento specificamente al personale c.d. "non contrattualizzato" di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 21 dell'art. 9 stabilisce che i relativi "meccanismi di adeguamento retributivo", come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, "non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi";

che per le medesime categorie di personale "che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti", e che "le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici". Le norme di cui all'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010 prevedono dunque il blocco, per il triennio 2011 - 2013 e senza possibilita' di "successivi recuperi": a) dei "meccanismi di adeguamento retributivo" previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

b) degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati all'anzianita' di servizio;

c) di ogni effetto economico delle "progressioni di carriera", comunque denominate, conseguite nel triennio 2011 - 2013. Per quanto riguarda i criteri di adeguamento retributivo di cui all'art. 24 della l. n. 448 del 1998, tale disposizione prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennita' integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari (...) sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati fiati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali'(comma 1);

ai sensi del comma 2 della stessa disposizione, "la percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 e' determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

sempre il comma 2 stabilisce che "a tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1", e che "qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento e' effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio". Per quanto concerne invece gli automatismi stipendiali legati all'anzianita' di servizio, il vigente sistema (a partire dall'art. 36 del d.P.R. n. 382 del 1980, recante "Riordinamento della docenza universitaria", e con le modifiche e gli aggiustamenti susseguitisi negli anni) prevede che la progressione economica dei docenti di ruolo delle universita' si sviluppa in una serie di "classi" biennali di stipendio, al conseguimento di ciascuna delle quali corrisponde uno "scatto" stipendiale: tali "scatti", pero', incidono diversamente a seconda dell'anzianita' di servizio, e cio' si traduce in notevoli sperequazioni negli effetti del "blocco". In applicazione del citato comma 21 dell'art. 9, pertanto, per l'intero triennio 2011 - 2013 le .retribuzioni dei docenti universitari sono escluse tanto dai meccanismi di adeguamento di cui all'art. 24 della l. n. 448 del 1998, tanto dall'applicazione degli aumenti retributivi ("scatti" e "classi" di stipendio) collegati all'anzianita' di ruolo: adeguamenti ed aumenti ricominceranno a decorrere a partire dal 2014, con espressa esclusione, pero', di ogni possibilita' di "recupero" degli adeguamenti e degli scatti che sarebbero spettati per il triennio 2011 - 2013. La difesa degli istanti precisa che tali misure non sono le prime ad incidere negativamente sulle retribuzioni dei docenti universitari, in quanto esse, anche negli anni scorsi, sono state oggetto di taluni interventi sempre orientati ad esigenze di contenimento della spesa pubblica: gia' per l'anno 2007, infatti, in applicazione dell'art. 1, comma 576, della legge 27 dicembre...

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