n. 82 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 marzo 2013 -

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA Ha pronunciato la seguente ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale, emessa il 12/03/2013 in ordine all'istanza di differimento della pena ex art. 147 co. 1 n. 2 c.p. presentata da G. E. nato a Gela (CL) li' 20/10/73 detenuto presso la c.c. di Monza difeso di fiducia dall'avv. Alessandro Maneffa del foro di Milano con studio ivi in c.so di Porta Romana n. 89 in espiazione della pena residua di A 12 M 7 G 10 di reclusione di cui al provvedimento di cumulo emesso il 23.7.2012 dalla Procura della Repubblica di Milano n. 3333/2012 siep I.P. 22.11.2010 F.P. 2.1.2023 che regolarmente citato a comparire dinanzi a questo Tribunale e' comparso all'odierna udienza del 11.3.2013;

che' il P.M. ed il difensore hanno concluso come in atti;

Violazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 27 co. 3, 117 Cost.;

Osserva Dato atto che il condannato ha presentato istanza di differimento dell'esecuzione della pena ex art. 147 c. 1 n. 2 c.p. in data 18.1.2013, non lamentando la sussistenza di patologie di tipo fisico di rilevante gravita' o che le stesse non sono adeguatamente curate in carcere, ma che la detenzione si starebbe svolgendo con modalita' disumane equiparabili a tortura, in quanto costretto a stare in una cella di circa nove mq dimensionata per due detenuti, mentre vi sono sistemate tre persone. Veniva dedotto che, considerando gli arredi della camera detentiva e cioe' il letto a castello a due piani, la terza branda, l'armadio per i vestiti, comunque insufficiente per gli indumenti di tre persone e che pertanto devono essere sistemati sotto il letto, i tre sgabelli non fissati al pavimento, un tavolino, delle cassette posizionate una sopra l'altra di dimensione 40 per 70 cm che fungono da dispensa e un frigorifero con sopra il televisore, la metratura calpestabile risultava di molto inferiore, tanto che i tre ospiti non potevano scendere dal letto contemporaneamente;

che inoltre non era stata fornita alcuna suppellettile per posizionare anche solo gli spazzolini da denti e il sapone che erano stati provvisoriamente sistemati sopra delle mensoline costruite da loro stessi con i pacchetti di sigarette incollati al muro;

che il bagno e' separato da una porta, ma non e' arieggiato e pertanto e' maleodorante e non e' fornito di acqua calda;

che ai muri vi sono muffe di diversi colori, spazio e ampiezza;

che il detenuto istante, in quanto piu' giovane degli altri, deve dormire su una brandina pieghevole, troppo corta per la sua altezza e sistemata necessariamente sotto la finestra e dunque deve sopportare gli spifferi d'aria;

che i due cancellini sono anziani e malati e nessuno di loro va all'aria e pertanto la cella e' sempre occupata e maleodorante. Considerato che l'istanza presentata al magistrato di sorveglianza in via interinale ex art. 684 co. 2 c.p.p. veniva respinta in quanto non era stata dedotta la sussistenza di una grave patologia fisica, cosi' come richiesto dal dettato normativo dell'art. 147 c.p., ma una situazione di grave affollamento della camera detentiva per cui lo spazio disponibile per ciascun detenuto era insufficiente tanto da degradare la detenzione a trattamento disumano, ipotesi non prevista dalla norma invocata e trasmessa per competenza a questo Tribunale di Sorveglianza. Questo Tribunale di Sorveglianza, investito dell'istanza di cui sopra, mirante ad ottenere il differimento dell'esecuzione della pena proprio in ragione delle condizioni di sovraffollamento del carcere di Monza, reputandola non manifestamente infondata, ai sensi dell'art. 23 co.3 L. 87/1953 solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147 comma 1 n. 2 c.p., nella parte in cui non prevede l'ipotesi in cui "la pena debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanita'", per contrasto con gli articoli 27 co. 3, 117 co. .1 (in relazione all'art. 3 CEDU nell'interpretazione fornitane dalla Corte di Strasburgo) e con gli artt. 2 e 3 Cost. In ordine alla rilevanza della questione nel presente giudizio, si osserva che il detenuto sta espiando la pena di A 15 di reclusione, di cui residua A 12 M 7 G 10 (cui seguira', se ritenuta la pericolosita' sociale, la misura di sicurezza della liberta' vigilata per A 3) per i reati di cui agli arti 416-bis c.p. (commesso dal 1997 al 1999 in Caltanissetta), 81 cpv, 630 c.p., 10, 12, 14 L. 497/1974 e art, 7 L. 203/91 (commesso in Germania nel 1998 in continuazione con i fatti di cui all'art. 416-bis c.p.). Per questi fatti e' stato arrestato il 22.1.2010 e dopo essere stato detenuto presso la c.c. di Agrigento, e' stato trasferito dal 20.7.2011 presso la casa circondariale di Monza San Quirico, le cui condizioni di sovraffollamento anche a causa della inagibilita' di alcune parti dell'edificio, sono note all'ufficio e anche fatte oggetto di segnalazione al Ministro della Giustizia ex art. 69 O.p. L'Istituto, cosi' come emerge dalla articolata relazione proveniente dalla Direzione, aperto nel 1992, comprende 16 sezioni ordinarie (di cui due inagibili), ciascuna composta da 25 camere detentive disposte su un lato dello stesso corridoio e previste, nel progetto originario, per una sola persona, ma in cui sono state alloggiate, sin dall'apertura, due persone;

successivamente, dal 2008, l'elevata presenza di ingressi ha determinato l'utilizzo della terza branda di tipo pieghevole, apribile all'occorrenza, quantomeno per le sezioni di Alta e Media Sicurezza, ad eccezione dei locali adibiti ad Infermeria, Isolamento e Reparto per i detenuti Protetti. Invece, la Sezione Osservazione, destinata ai detenuti provenienti dalla liberta' o da altri Istituti, prevede due letti per camera detentiva e, nel caso di indisponibilita' di posti, un materasso a terra per ciascuna stanza. Il G. si trova ubicato nella sezione 7 del circuito AS3 ove sono presenti 25 stanze, di cui allo stato ne sono occupate solo 12 in cui sono sistemati complessivamente 35 ristretti in quanto le altre risultano inagibili per carenze strutturali dovute all'infiltrazione dell'acqua piovana. In tutte le camere detentive vi sono tre detenuti ed e' presente la terza branda, ad eccezione di una stanza ove vi sono due persone. Al G., cosi' come agli altri due occupanti della camera detentiva, e' consentito uscire dalla stessa per 4 ore non consecutive per recarsi al cortile passeggi e due ore per la socialita' con altri detenuti. Secondo la nota scritta proveniente dalla Direzione della c.c. e dal sopralluogo svolto dalla scrivente, la camera detentiva n. 706, occupata dal Greco ha le dimensioni di 11 mq circa, (3.80 x 2.40) comprensivi del bagno (composto di lavandino, water e bide') ampio circa 1 mq, separato da una porta, ma non arieggiato, ne' naturalmente in quanto privo di finestra, ne' artificialmente in quanto privo di ventola. La finestra della camera detentiva e' di dimensioni pari a m. 1,20 per 1,20 con vetri apribili e affaccio all'esterno, tanto da garantire la luce naturale. Lo spazio disponibile per detenuto e' pari a mq 3,30 circa e dunque di poco superiore al limite minimo considerato "vitale" dalle due pronunce della Corte di Giustizia dei diritti dell'uomo (Suljemanovic v. Italia del 16.7.2009 e Torreggiani v. Italia del 8.1.2013);

e' necessario pero' considerare che tale spazio non e' quello calpestabile o effettivamente utilizzabile dai tre detenuti atteso che esso e' occupato anche da vario mobilio come un armadio grande (H m. 2 e L. cm 80 x 40) e altro armadio piu' piccolo (H. m. 1 e L. cm 40 x 60), che riducono lo spazio. Vi sono poi altre suppellettili come un tavolino, una sorta di piccola dispensa e il frigorifero con sopra la televisione, tutti amovibili nel senso che non sono fissati a terra, anche se non vi e' spazio disponibile per un eventuale spostamento o sistemazione alternativa ne' nella stanza, ne' nel bagno e neppure e' possibile rinunciare, ad eccezione del frigorifero, alla dotazione. La branda pieghevole e' di dimensioni standard ed e' posizionata (quando e' chiusa) al lato del muro lasciato libero e non sotto il letto in quanto occupato da tre sacchi di vestititi e scarpe. La presenza di tale mobilio di arredo, seppure insufficiente per le esigenze di tre persone (tanto che i detenuti hanno realizzato delle rudimentali mensole con pacchetti di sigarette aperti e attaccati al muro ove posizionare sapone e spazzolino da denti), non puo' essere trascurata al fine di individuare quale e quanto sia lo spazio minimo vitale...

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