N. 126 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 2007

IL GIUDICE DI PACE Premesso che:

in data 19 febbraio 2007 il Pubblico Ministero di Livorno dott.

Massimo Mannucci ha richiesto l'archiviazione del procedimento penale a carico di Bicecci Linda imputata per il reato p. e p. dall'art. 594 e 612 cp commesso il 10 luglio 2003, con la seguente motivazione:

'esaminati gli atti del procedimento penale indicato a margine, letti i commi IV e V dell'art. 157 C.p., come modificato dalla legge n.

251/05 che indica un termine prescrizionale di tre anni per ipotesi di reato per le quali la legge prevede una pena diversa da quella' detentiva o pecuniaria. Ritenuto evidente 11 riferimento ai soli reati di competenza del Giudice di Pace per i quali e' contestualmente prevista la sanzione pecuniaria come alternativa alla permanenza domiciliare o ai lavori di pubblica utilita' (art. 52

  1. c.lett. 1) d.lgs. 274/2000). Ritenuto che, pertanto, anche in ossequio al principio del favor rei, deve applicarsi il piu' breve termine prescrizionale di tre anni. Rilevato che 11 reato oggetto del presente procedimento, commesso da almeno un triennio deve ritenersi estinto per prescrizione.'.

    Rilevato che non e' possibile addivenire all'archiviazione del presente fascicolo senza risolvere la presente questione di legittimita' costituzionale che viene sollevata d'ufficio in ordine al 157 v°c C.P.;

    Rilevato che la questione non e' manifestamente infondata Per i seguenti motivi:

    la nuova formulazione dell'art. 157 c.p. prevede che 'il reato si estingua decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e, comunque, entro un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto ed a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorche' puniti con la sola pena pecuniaria', tuttavia il comma V dello stesso art. 157 prevede:

    'quando per II reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica 11 termine di tre anni' ;

    in effetti questo comma V pare applicabile ai reati di competenza del Giudice di Pace perche' le uniche pene attualmente previste dalla legge che non rientrano nel concetto ne' di pene detentive ne' di pene pecuniarie sono 'la permanenza domiciliare ' ed 'il lavoro di pubblica utilita'' previsti dal d.lgs. n. 274/2000 (l'art. 53 n. 2 precisa 'Il condannato alla permanenza domiciliare non e' considerato in stato di detenzione');

    tuttavia, l'art. 52 d.lgs. n. 274/00 non dispone sempre che il Giudice di Pace applichi la sanzioni della...

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